L'ASSESSORE AI BENI CULTURALI
AMBIENTALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto lo statuto della regione siciliana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P. reg.
28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il D.A. n. 5994 del 22 aprile 1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della regione siciliana n. 28 del 27 maggio 1995 con il
quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, il
territorio compreso tra l'abitato di Porto Palo e il Vallone Gurra di
Mare, ricadente nel comune di Menfi e' stato dichiarato
temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del
piano territoriale paesistico;
Visto il D.A. n. 6020 del 2 maggio 1997 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della regione siciliana n. 25 del 17 maggio 1997, con il
quale il vincolo sopra descritto e' stato prorogato per un ulteriore
biennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
regione siciliana, del provvedimento anzidetto;
Considerata l'avvenuta scadenza del vincolo come sopra specificato;
Considerato che la zona in argomento non e' ancora sottoposta a
pianificazione territoriale paesistica;
Vista la nota prot. n. 3489 del 6 aprile 1999, con la quale la
soprintendenza di Agrigento ha chiesto la proroga del vincolo di cui
sopra, in quanto allo stato attuale non sono venuti meno i fattori di
rischio, specificati nelle premesse della relazione della proposta di
vincolo, a suo tempo adottata con D.A. n. 5994 del 22 aprile 1995,
che potrebbero compromettere le esigenze di tutela delle aree in
argomento, nelle more della relativa pianificazione paesistica;
Esaminata altresi', la sopra citata nota della soprintendenza di
Agrigento, con la quale viene richiesta anche la riperimetrazione del
vincolo di immodificabilita' temporanea imposto sul territorio
compreso tra l'abitato di Porto Palo e il Vallone Gurra di Mare,
meglio evidenziato nella planimetria sub "A" allegata al presente
decreto di cui fa parte integrante e sostanziale.
La delimitazione dell'area coincide con quella riportata nel D.A.
n. 5994 del 22 aprile 1995 per quanto riguarda le aree comprese nel
vincolo di cui sopra ricadenti nei fogli n. 75 e n. 74 del N.C.T. di
Menfi, cosi' come descritte nelle planimetrie sub "C" e sub "D"
allegate al sopra citato decreto che, sul punto, si intendono
richiamate e confermate.
Per quanto attiene, invece la porzione territoriale ricadente nel
foglio n. 76 del N.C.T. di Menfi e' stato accertato uno stato dei
luoghi diverso rispetto a quello rappresentato nel foglio di mappa
catastale, fornito allo scopo dal centro regionale per il catalogo,
costituente il supporto cartografico del vincolo stesso. In effetti
il vincolo comprende anche un'area all'interno del porto trasformata
negli anni '70, erroneamente inclusa. Per cui il perimetro di questa
porzione territoriale sottoposta a vincolo di immodificabilita'
temporanea percorre verso sud lungo l'argine in sinistra idraulica
del vallone "Gurra Belice", dal confine con il foglio di mappa n. 75
sino alla foce; quindi procede verso est lungo la linea di battigia,
sino alla particella demaniale n. 40, che non viene, come in
precedenza, inglobata per intero, ma solo in parte fino al tratto in
cui piega in direzione nord, nello spigolo sudovest della particella
n. 51, (non inclusa nel vincolo), escludendo quindi quella parte di
battigia sino al molo, modificato a seguito dei lavori di costruzione
del porto. Piega dunque in direzione nord, attraversa la "strada
vicinale Gurra di Mare" e prosegue comprendendo le particelle numeri
147, 141, 135, 130, 125, 123, 201, 120, 109, 174, 100, 99, 150 e 95,
sino a giungere al confine tra la suddetta strada vicinale (esclusa
dal vincolo) e il foglio n. 75;
Ritenuto in particolare, che permane il grave rischio di interventi
indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del
vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area
suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela
mediante piano paesistico;
Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento
di vincolo come sopra rilevato e' imposto, ferma restando la
condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale
paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge
19 novembre 1968, n. 1187, e dell'art. 1 della legge regionale 5
novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano
territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro
approvato con D.A. n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla
Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;
Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il
comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 24 del
regio decreto n. 1357/1940, giusta D.P. reg. 5 ottobre 1993, n. 862,
ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale
paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione "oggettiva"
del paesaggio;
Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996,
e' stato trasmesso, unitamente alle linee guida del piano
territoriale paesistico alle soprintendenze dei beni culturali e
ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi
dell'art. 24, secondo comma, del regolamento della legge 29 giugno
1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357,
per un periodo di tre mesi naturali e consecutivi;
Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998,
contenente direttive alle soprintendenze in ordine alle misure
cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/1991 e
agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;
Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate
esigenze per rinnovare per un ulteriore anno, e comunque per un
periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di
sua entrata in vigore, il vincolo di immodificabilita' temporanea
vigente nel territorio compreso tra l'abitato di Porto Palo e il
Vallone Gurra di Mare ricadente nel comune di Menfi, territorio
meglio individuato nelle planimetrie allegate sub "C" e "D" al D.A.
n. 5994 del 22 aprile 1995, nonche' in quelle che segnate sub "A" e
"B" si allegano al presente decreto come sua parte integrante e
sostanziale tanto al fine di preservare l'aspetto naturale e i valori
esteticoambientali della localita' ai fini della sua normazione
paesaggistica, che e' in corso di redazione;
Ritenuto infatti che la contingente assenza dello strumento di
pianificazione del paesaggio, alla quale questo assessorato, come
sopra indicato ha inteso rimediare attivando procedimenti
inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del
piano territoriale paesistico in questione, non puo' tradursi nella
lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente
naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di
infungibile rilevanza;
Decreta:
Art. 1.
In accoglimento della proposta della soprintendenza dei beni
culturali ed ambientali di Agrigento e per le motivazioni di cui in
premessa, e' rinnovato, fino alla concorrenza di un quinquennio dalla
sua entrata in vigore, giusta D.A. n. 5994/95 e comunque non oltre il
27 maggio 2000 il vincolo di immodificabilita' temporanea imposto, ai
sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, nel territorio
compreso tra l'abitato di Porto Palo e il Vallone Gurra di Mare,
ricadente nel comune di Menfi come descritto e delimitato in premessa
e nelle planimetrie sub "A" e sub "B" allegate al presente decreto di
cui formano parte integrante e sostanziale, nonche' in quelle
allegate sub "C" e sub "D" al D.A. n. 5994 del 22 aprile 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 28 del
27 maggio 1995, prorogato con D.A. n. 6020 del 2 maggio 1997
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 25 del
17 maggio 1997, che si intendono richiamate e confermate.