Agli assessorati alla sanita' regioni e province autonome di Trento
e Bolzano
                                  Agli uffici della sanita' marittima
                                  e/o aerea
                                  Ai  Posti d'ispezione frontaliera -
                                  PIF
                                  Agli  Uffici  veterinari  per   gli
                                  adempimenti comunitari - UVAC
                                  Al   Comando   carabinieri  per  la
                                  sanita'
                                  All'Istituto superiore  di  sanita'
                                  e, per conoscenza:
                                  Al  Ministero delle finanze e delle
                                  imposte dirette
                                    Al     Ministero      per      le
                                  politiche    agricole   ispettorato
                                  centrale repressioni e frodi
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato
                                    Alla    Segreteria    commissione
                                  permanente            coordinamento
                                  interregionale  controllo ufficiale
                                  prodotti    alimentari          c/o
                                  assessorato    alla    sanita'    e
                                  assistenza  sociale  regione  Valle
                                  d'Aosta
                                  Al Dipartimento della prevenzione
                                    Agli uffici D.A.N.S.P.V.
                                  All'ufficio di Gabinetto
                                  Al  Sottosegretario  di  Stato  on.
                                  Antonino Mangiacavallo
                                  Alla Federalimentare
                                  Alla Aidi - Associazione  industrie
                                  dolciarie italiane
                                  All'Associazione italiana industrie
                                  prodotti alimentari
                                  All'Airi  -  Associazione industrie
                                  risiere italiane
                                    Alla  Assalzoo   -   Associazione
                                  nazionale   tra   i  produttori  di
                                  alimenti zootecnici
                                  All'Assolatte
                                  Alla Federvini
                                  Alla Italmopa
                                  All'Unipi  -   Unione   industriali
                                  pastai italiani
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  agricoltori
                                  All'Unalat
                                  Alla Unione  alimentari  piccole  e
                                  medie industrie
                                    All'Associazione        nazionale
                                  industriali  distillatori  alcole e
                                  di acquaviti
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  artigianato (C.N.A.)
                                  Alla      Federazione      italiana
                                  panificatori
                                  Al Comitato italiano caffe'
                                  All'Unione italiana vini
                                  All'Associazione          nazionale
                                  produttori pasta fresca (A.P.P.F.)
                                  Alla Confcommercio
                                    All'Associazione        nazionale
                                  cooperativa  di consumatori  (Coop)
                                  Conad - Faid - Federcom
                                  Alla Assocaseari
                                  Alla        Confartigianato       -
                                  Confederazione  generale   italiana
                                  dell'artigianato
                                  Alla    F.I.P.E.    -   Federazione
                                  italiana pubblici esercizi
                                  All'Aneioa - Associazione nazionale
                                  esportatori             importatori
                                  ortofrutticoli e agrumari
1. Introduzione.
  La  presente  circolare riporta  i  valori  massimi ammissibili  di
aflatossine  (AF B1,  AF totali  e M1)  stabilite in  diverse matrici
alimentari dalla  Commissione dell'Unione europea con  il regolamento
(CE) n. 1525/98  del 16 luglio 1998, ed i  valori massimi ammissibili
di micotossine  indicati in  prodotti alimentari dal  Ministero della
sanita' come  "valori guida" per  le autorita' preposte  al controllo
ufficiale degli alimenti e  delle bevande, nelle more dell'emanazione
di una normativa nazionale o comunitaria.
  La circolare  riporta, altresi',  alcune informazioni  di carattere
generale riguardanti la produzione, lo sviluppo e la diffusione delle
micotossine nei prodotti alimentari.
 1.1. Informazioni di carattere generale.
  I  funghi  filamentosi  microscopici comunemente  noti  come  muffe
possono  svilupparsi   su  alimenti  e  mangimi   e,  in  particolari
condizioni, produrre  numerosi metaboliti  secondari. Tra  questi, le
micotossine   rappresentano  un   gruppo   di   circa  100   sostanze
chimicamente  identificate che  possono esercitare  un'azione tossica
sull'uomo  e sugli  animali d'allevamento,  principalmente attraverso
l'ingestione di alimenti contaminati.
  L'impianto e  lo sviluppo  delle muffe e'  influenzato da  un ampio
spettro di  fattori chimici, fisici  ed ambientali, ed avviene  su un
numero rilevante di derrate alimentari  non solo di origine vegetale,
quali cereali, semi  oleaginosi, spezie, olive, uva,  mele, fichi, ma
anche su alimenti di origine  animale quali formaggi ed insaccati. La
presenza di micotossine in un  alimento come risultato della crescita
fungina  e della  produzione  di tossina  direttamente sulla  derrata
alimentare viene comunemente indicata come "contaminazione diretta".
  Inoltre negli  alimenti di origine animale  possono essere presenti
micotossine  o i  loro metaboliti  (prodotti dall'animale  stesso), a
causa  del  "carry  over"  derivante  dai  mangimi.  Questo  tipo  di
contaminazione  "indiretta" puo'  assumere  particolare rilevanza  in
relazione  alla  possibile  contaminazione dei  cereali,  soprattutto
delle loro  parti piu' esterne  che costituiscono gli  ingredienti di
base delle formulazioni mangimistiche.
  Vengono  di   seguito  brevemente  riportate   alcune  informazioni
riguardanti le micotossine attualmente all'attenzione della comunita'
scientifica  e delle  autorita' governative,  ed i  relativi alimenti
potenzialmente contaminati.
 1.1.1. Aflatossine B1, B2, G1, G2.
  Le aflatossine sono  prodotte da tre specie di  Aspergillus, vale a
dire A.  flavus, A.  parasiticus e dell'A.  nomius (specie  rara). Si
ritiene generalmente che l'A. flavus  produca le aflatossine B1 e B2,
mentre l'A. parasiticus produce le aflatossine B1, B2, G1, G2.
  Di  norma  le  contaminazioni  degli alimenti  con  aflatossine  si
verificano  principalmente  nelle zone  a  climi  caldi e  umidi.  Ma
poiche' i  Paesi delle  zone climatiche  piu' fredde  importano dalle
aree in  cui i  livelli di aflatossine  sono elevati,  le aflatossine
sono un  problema mondialmente  conosciuto. Le  aflatossine inquinano
spesso granturco,  arachidi, fichi secchi,  noci del Brasile  e altri
prodotti  agricoli  delle  zone tropicali  e  subtropicali.  Esistono
numerosi  studi   sulla  presenza  di  aflatossine   negli  alimenti.
L'aflatossina B1 e'  il tipo piu' frequente nei  campioni inquinati e
le aflatossine  B2, G1,  G2 non  sono in  genere presenti  in assenza
dell'aflatossina   B1.  Le   aflatossine  B2   e  G2   sono  presenti
generalmente in quantita' minore.
 1.1.2. Aflatossina M1.
  L'aflatossina  M1  e'  il  prodotto  di  idrossilazione  metabolica
dell'aflatossina  B1. Puo'  essere rintracciata  in assenza  di altre
aflatossine. L'esposizione  umana avviene con  il consumo di  latte e
prodotti caseari provenienti da  animali che hanno consumato alimenti
inquinati da aflatossina  B1 ed e' stata rinvenuta  anche in campioni
di latte umano.
 1.1.3. Ocratossina A.
  L'ocratossina A e' una micotossina  prodotta da funghi della specie
Penicillum  e  Aspergillus.  Si  trova in  natura  in  vari  alimenti
vegetali come i  cereali, i preparati di cereali, il  caffe' in grani
ed i  legumi. Si rinviene  anche, perche' trasferita dai  mangimi, in
prodotti  derivati da  animali, specialmente  nelle interiora  (reni,
fegato e sangue) ed e' perfino rintracciabile nel sangue umano.
 1.1.4. Patulina.
  La patulina e' una micotossina  prodotta da funghi di vario genere,
incluso il Penicillum, Aspergillus e Biyssoclamis.
  Sebbene la  patulina si  possa trovare  in molti  frutti ammuffiti,
cereali ed altri  alimenti, le fonti principali  di contaminazione da
patulina sono le mele ed i prodotti derivati.
 1.1.5. Zearalenone.
  Lo  zearalenone  e'  una  tossina prodotta  da  miceti  del  genere
Fusarium ed in particolare F. graminearum, F. culmorum e F. equiseti.
Si trova nei cereali ed in particolare nel mais.
2. Aspetti normativi.
  Il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 (Gazzetta
Ufficiale 7  novembre 1995, n.  132) concernente atti di  indirizzo e
coordinamento alle  regioni e province autonome  sui criteri uniformi
per  l'elaborazione  dei  programmi   di  controllo  ufficiale  degli
alimenti e delle bevande, ha  previsto, nell'ambito della verifica di
conformita' alle leggi  vigenti e della sicurezza  d'uso dei prodotti
alimentari,  la  ricerca  analitica   relativa  alla  presenza  delle
micotossine nei prodotti alimentari.
  Il  controllo ufficiale  delle sostanze  alimentari secondo  quanto
disposto  dal decreto  del  Presidente  della Repubblica  sopracitato
riguarda:
 - prodotti alimentari di origine nazionale;
 -  prodotti  alimentari dei Paesi dell'Unione europea circolanti sul
territorio nazionale;
 - prodotti alimentari provenienti da Paesi terzi.
  Detto controllo comporta, ai fini dell'emanazione di un giudizio di
conformita'    alle   norme    vigenti   dell'alimento    campionato,
l'applicazione di valori limite fissati con disposizioni normative o,
in carenza, di quelli indicati  con specifiche direttive da parte del
Ministero della sanita'.
  Sul piano nazionale le vigenti  disposizioni non fissano, salvo che
in pochi casi,  valori limite di tolleranza per  le micotossine nelle
sostanze alimentari,  ma prescrivono  in via  generale il  divieto di
preparare o commercializzare sostanze  alimentari in cattivo stato di
conservazione o  in stato di  alterazione o comunque nocive  (art. 5,
lettera d), della legge n. 283/1962).
  A livello comunitario,  il regolamento CEE n.  315/93 del Consiglio
dell'8  febbraio  1993  (G.U.C.E.  n.  L 37  del  13  febbraio  1993)
definisce procedure relative ai contaminanti nei prodotti alimentari.
  Attraverso tali  procedure, vengono definite le  tolleranze massime
per   contaminanti  specifici   e,   comunque,   come  riferisce   il
regolamento, i  contaminanti devono essere mantenuti  ai livelli piu'
bassi  che  si  possano  ragionevolmente  ottenere  attraverso  buone
pratiche.
  La fissazione di limiti massimi ammissibili di micotossine trova la
sua giustificazione  sia in motivi  di carattere sanitario  come pure
nell'esigenza di  fornire agli  organi di  controllo ed  alle imprese
alimentari    un   quadro    preciso    di   riferimento    normativo
nell'espletamento delle proprie attivita'.
  3.  Valori   massimi  ammissibili   di  micotossine   nei  prodotti
alimentari.
 3.1. Aflatossine B1, B2, G1, G2 e M1.
  In  materia  di  micotossine  presenti  nelle  derrate  alimentari,
l'Unione europea ha emanato, al  momento attuale, il regolamento (CE)
n. 1525/98 della Commissione del  16 luglio 1998 recante "Modifica al
regolamento (CE) n. 194/97  che stabilisce tenori massimi ammissibili
per alcuni  contaminanti presenti nei prodotti  alimentari" (Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 201/43 del 17 luglio 1998).
  I regolamenti  della Unione europea, com'e'  noto, sono obbligatori
in tutti i loro elementi e non richiedono emanazione di provvedimenti
nazionali  di  recepimento  in  quanto  direttamente  applicabili  in
ciascuno degli Stati membri.
  Il suindicato  regolamento n.  1525/98 stabilisce i  valori massimi
ammissibili  di  aflatossine in  diverse  matrici  alimentari e  reca
all'art. 2 l'indicazione che e' applicabile dal 1 gennaio 1999.
  Nella tabella 1 vengono riportati tali valori.
                                                            Tabella 1
 
_____________________________________________________________________
                    Aflatossine: contenuti   Metodo di       Metodo
                      massimi ammissibili   prelevamento   analitico
    Prodotto            (microg/kg)(1)      dei campioni       di
                                                         riferimento
_____________________________________________________________________
                     B1 B1+B2+G1+G2  M1
_____________________________________________________________________
2.1.1. Arachidi,
 frutta a guscio
 e frutta secca
_____________________________________________________________________
2.1.1.1. Arachidi,  2 (4)   4 (4)    --  Dir. 98/53/CE  Dir. 98/53/CE
 frutta a guscio,                             (4)
 frutta secca e
 prodotti derivati,
 destinati al
 consumo umano
 diretto  o al-
 l'impiego come
 ingredienti di
 derrate alimentari
_____________________________________________________________________
2.1.1.2. Arachidi   8 (4)  15 (4)    --  Dir. 98/53/CE  Dir. 98/53/CE
 destinate ad
 essere sottoposte
 a cernita o ad
 altri trattamenti
 fisici, prima del
 consumo  umano  o
 dell'impiego come
 ingredienti di
 derrate alimentari
_____________________________________________________________________
2.1.1.3. Frutta a   5(4)(5) 10(4)(5) --  Dir. 98/53/CE  Dir. 98/53/CE
 guscio e frutta
 secca  destinate
 ad essere sot-
 toposte a cernita
 o ad  altri
 trattamenti
 fisici, prima
 del consumo umano
 o dell'impiego
 come ingredienti di
 derrate alimentari
_____________________________________________________________________
2.1.2. Cereali
 (compreso il grano
 saraceno,
 Fagopyrum spp.)
_____________________________________________________________________
2.1.2.1. Cereali    2        4       --  Dir. 98/53/CE  Dir. 98/53/CE
 (compreso il grano
 saraceno,
 Fagopyrum spp.)
 e  prodotti
 derivati, destinati
 al consumo umano o
 all'impiego come
 ingredienti di
 derrate alimentari
_____________________________________________________________________
2.1.2.2. Cereali    -(6)     -(6)    --  Dir. 98/53/CE  Dir. 98/53/CE
 (compreso il grano
 saraceno,
 Fagopyrum spp.)
 destinate ad
 essere sottoposte
 a cernita o  ad
 altri trattamenti
 fisici, prima del
 consumo umano o
 dell'impiego come
 ingredienti di
 derrate alimentari
_____________________________________________________________________
2.1.3. Latte        -        -      0,05 Dir. 98/53/CE  Dir. 98/53/CE
 (latte crudo,
 latte destinato
 alla fabbricazione
 di prodotti a base
 di latte, quali
 definiti  dalla
 direttiva
 92/46/CEE del
 Consiglio, del
 16 giugno 1992,
 che stabilisce
 le norme sanitarie
 per la produzione
 e la  commercializ-
 zazione del latte
 crudo,  del latte
 trattato termica-
 mente, e di prodot-
 ti a base di latte)
 (G.U. L 268 del 14
 settembre 1992,
 pag. 1)
_____________________________________________________________________
  (4) I  limiti massimi  si applicano  alla parte  commestibile delle
arachidi, della frutta  a guscio o della frutta secca.  Se i frutti a
guscio vengono analizzati per intero,  il contenuto di aflatossine va
calcolato supponendo che tutta  la contaminazione sia contenuta nella
parte commestibile.
  (5) I limiti massimi dovranno essere riesaminati, in funzione delle
nuove  acquisizioni scientifiche  e tecnologiche,  entro il  1 luglio
1999.
  (6)  Qualora nessun  limite specifico'  venga fissato  prima del  1
luglio 1999, ai  cereali di cui al presente punto  si applicheranno i
limiti previsti al punto 2.1.2.1.
  Il regolamento 1525/98 dispone che:
  a)  Al momento  dell'immissione in  commercio, i  prodotti indicati
nella tabella l non devono presentare tenori di contaminanti maggiori
di quelli fissati nella tabella stessa.
  b) I limiti  massimi applicabili previsti per i prodotti  di cui ai
punti  2.1.1.1  e 2.1.2.1  della  tabella  1  si applicano  anche  ai
derivati della loro  trasformazione sempre che per  questi ultimi non
esistano limiti massimi specifici.
  c) Ai  derivati del  latte essiccati,  trasformati o  costituiti da
piu' ingredienti si  applica il limite massimo previsto  per il latte
al punto 2.1.3  della tabella 1, tenendo  conto rispettivamente della
concentrazione provocata dall'essiccazione  o dalla trasformazione, o
dalle concentrazioni relative degli  ingredienti nel prodotto, sempre
che non  esistano limiti massimi  specifici per i derivati  del latte
essiccati, trasformati o costituiti da piu' ingredienti.
  Per quanto riguarda i prodotti di cui al punto 2.1 della tabella 1,
e' vietato:
  -  miscelare   prodotti   conformi   ai   limiti   massimi  fissati
nell'allegato con  altri prodotti non conformi,  o miscelare prodotti
da sottoporre a cernita o altri trattamenti fisici con altri prodotti
destinati al consumo umano diretto  o all'impiego come ingredienti di
derrate alimentari;
  - utilizzare prodotti non conformi ai limiti massimi  stabiliti  ai
punti     2.1.1.1,   2.1.2.1  e    2.1.3  come  ingredienti   per  la
fabbricazione di altre derrate alimentari;
  - decontaminare i prodotti mediante trattamenti chimici.
  Le arachidi, la  frutta a guscio e la frutta  secca non conformi ai
limiti  massimi stabiliti  al  punto  2.1.1.1 della  tabella  1, e  i
cereali non  conformi ai  limiti massimi  stabiliti al  punto 2.1.2.1
possono essere messi in commercio sotto condizione:
    a) Che tali prodotti:
  - Non siano  destinati al consumo umano  diretto o all'impiego come
ingredienti di derrate alimentari.
  - Siano   conformi ai limiti  massimi    rispettivamente  stabiliti
nella tabella  1 per le  arachidi (punto 2.1.1.2)  e per la  frutta a
guscio e la frutta secca (punto 2.1.1.3).
  -  Siano    sottoposti a   successiva cernita o   altri trattamenti
fisici, tali da ricondurre i residui entro i limiti massimi stabiliti
ai punti  2.1.1.1 e  2.1.2.1 della  tabella 1 e  da non  provocare la
formazione di altri residui nocivi;
  b) che la destinazione di tali prodotti sia evidenziata chiaramente
attraverso   un'etichettatura  comportante   l'indicazione  "prodotto
destinato ad essere obbligatoriamente sottoposto a cernita o ad altri
trattamenti  fisici, per  abbassare il  livello di  contaminazione da
aflatossine prima del consumo da  parte dell'uomo o dell'impiego come
ingrediente di derrate alimentari".
  L'Unione  europea contestualmente  all'emanazione del  sopra citato
regolamento  (CE) 1525/98,  ha  emanato la  direttiva 98/53/CE  della
Commissione del 16 luglio 1998 (G.U.C.E. L 201/93 del 17 luglio 1998)
che fissa metodi per il prelievo  di campioni e metodi di analisi per
il controllo ufficiale dei tenori  massimi di taluni contaminanti nei
prodotti alimentari.
  Tale direttiva deve essere recepita  dagli Stati membri entro il 31
dicembre 2000.
  3.2.  Aflatossine B1,  B2,  G1, G2,  M1,  Ocratossina A,  Patulina,
Zearalenone.
  Con  riferimento alle  matrici alimentari  ed alle  micotossine non
previste  dal  regolamento  (CE)  1525/98,  l'Istituto  superiore  di
sanita'  ha  proposto,  ad  integrazione, la  fissazione  dei  valori
massimi ammissibili di micotossine indicati nella tabella 2.
                                                            Tabella 2
_____________________________________________________________________
               MICOTOSSINE: VALORI MASSIMI AMMISSIBILI (microg/kg)
               ___________________________________________________
 PRODOTTO   B1  B1+B2+G1+G2  M1  OCRATOSSINA A  PATULINA  ZEARALENONE
_____________________________________________________________________
Alimenti
 per l'in-
 fanzia             0,1     0,01     0,5                      20
_____________________________________________________________________
Spezie      10     20
_____________________________________________________________________
Caffe'
 crudo                               8
_____________________________________________________________________
Caffe'
 tostato
 e caffe'
 solubile                            4
_____________________________________________________________________
Cacao e
 prodotti
 derivati                            0,5
_____________________________________________________________________
Birra                                0,2
_____________________________________________________________________
Succhi di
 frutta                                            50
_____________________________________________________________________
Carne suina
 e prodotti
 derivati                            1
_____________________________________________________________________
Cereali e
 prodotti
 derivati                            3                       100
_____________________________________________________________________
Piante
 infusio-
 nali o
 loro
 parti       5     10
_____________________________________________________________________
  Su tali valori il Consiglio  superiore di sanita', nelle sedute del
16 giugno 1998 e del 30 settembre 1998, ha espresso il proprio parere
favorevole indicandoli, nelle more  della emanazione di una normativa
nazionale, come "valori guida" per le autorita' preposte al controllo
ufficiale dei prodotti alimentari.
  I  valori  massimi  ammissibili   di  micotossine  riportati  nella
presente  circolare   e  riferiti   a  diverse   matrici  alimentari,
sostituiscono  quelli precedentemente  indicati  nella circolare  del
Ministero della  sanita' n. 35 del  25 agosto 1965 e  nel telex prot.
SAN.702/20.78/28/44 del Ministero della sanita' 20 febbraio 1989.
  Le  amministrazioni in  indirizzo sono  invitate, per  i rispettivi
aspetti di  competenza, all'osservanza della presente  circolare ed a
voler dare la massima divulgazione  del contenuto della medesima agli
organismi  territorialmente  preposti   al  controllo  ufficiale  dei
prodotti alimentari. Le associazioni di categoria sono opportunamente
informate ed invitate a voler  rendere noto quanto riportato nella su
indicata circolare agli operatori interessati.
  La presente  circolare verra'  pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Si ringrazia per la collaborazione.
                                                   Il Ministro: Bindi