Agli   assessorati all'agricoltura
                                  delle regioni   e delle    province
                                  autonome
                                   All'azienda    di  Stato   per gli
                                  interventi nel  mercato agricolo  -
                                  A.I.M.A. Div. XII
                                   All'ente nazionale risi
                                   Alla Confederazione nazionale  dei
                                  coltivatori diretti
                                   Alla    Confederazione    generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                   Alla    Confederazione    italiana
                                  agricoltori
                                   Alla   Confederazione  cooperative
                                  italiane
                                   Alla    Lega    nazionale    delle
                                  cooperative e mutue
                                   All'Associazione          generale
                                  cooperative agricole
                                   All'Unione  nazionale  cooperative
                                  italiane
                                   All'Ente nazionale sementi elette
                                   All'Istituto  sperimentale  per la
                                  cerealicoltura
                                   All'Istituto sperimentale  per  le
                                  colture foraggere
                                   All'Unione  nazionale  delle  ACLI
                                  consorzio coop. agricole
                                   All'Assoseme    -     Associazione
                                  italiana costitutori
                                   All'A.I.S. - Associazione italiana
                                  sementi
                                   All'AS.SE.ME.    -    Associazione
                                  sementieri mediterranei
                                   All'Ispettorato           centrale
                                  repressioni frodi
                                     e, per conoscenza:
                                   Alla    rappresentanza    italiana
                                  presso  le  Comunita'   Europee   -
                                  Commission   Europeenne   Direction
                                  Generale VI-E-3
                                   Ai commissari di Governo presso le
                                  regioni
                                   Alla  direzione  delle   politiche
                                  comunitarie ed internazionali
  1.Norme generali per la  concessione ed il finanziamento dell'aiuto
comunitario.
  Nel quadro dell'organizzazione comune del mercato nel settore delle
sementi,  la  CE ha  emanato  appositi  regolamenti che  prevedono  e
disciplinano la concessione di un aiuto alla produzione delle sementi
certificate di talune specie al fine  di garantire un equo reddito ai
moltiplicatori delle sementi medesime.
  Detti regolamenti stabiliscono che:
  --   beneficiari   dell'aiuto   sono  gli   imprenditori   agricoli
moltiplicatori di sementi;
  -- l'aiuto e' concesso per  le sementi raccolte nell'anno civile in
cui ha  inizio la campagna  di commercializzazione ed e'  riferito ai
quantitativi di sementi ufficialmente controllate e certificate nelle
categorie delle "sementi di base" e "sementi certificate";
  -- le  sementi debbono essere  raccolte nel territorio  nazionale a
seguito   di   un   contratto  di   moltiplicazione   stipulato   tra
un'imprenditore  agricolo  moltiplicatore  di  sementi  o  sue  forme
associative ed  un produttore selezionatore, o  un responsabile della
conservazione in  purezza di  varieta', od, ancora,  direttamente, da
produttore selezionatore  o dal  responsabile della  conservazione in
purezza di varieta';
  --  la  concessione  dell'aiuto   e'  subordinata  alla  preventiva
registrazione   dei  suddetti   contratti   e   denunce  di   diretta
moltiplicazione  (di  cui  al  punto 3.1)  e,  successivamente,  alla
presentazione di  un'apposita domanda di liquidazione  dell'aiuto (di
cui al punto 3.2) ed anche al rispetto delle norme stabilite nel reg.
CE n. 1765/92 e dell'art. 2, par. 1, del reg. CE 2780/92.
 2. Importo dell'aiuto comunitario.
  Il Consiglio dei  Ministri della CE, per favorire  la produzione di
sementi  certificate e  incrementarne la  utilizzazione, con  Reg. CE
1421/97 del 22 luglio 1997 ha fissato gli importi dell'aiuto concesso
nel  settore delle  sementi  per le  campagne di  commercializzazione
1998/1999 e  1999/2000 (1 luglio  - 30  giugno), delle specie  di cui
all'allegato n. 1.
  3.Modalita'   da  osservarsi   per  poter   beneficiare  dell'aiuto
comunitario.
  Le  disposizioni applicative  complementari  a quelle  comunitarie,
inerenti la  concessione dell'aiuto  comunitario in argomento  per la
campagna  di  commercializzazione  1999/2000, prevedono  la  seguente
procedura:
  3.1. Registrazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce
di diretta moltiplicazione.
  I   contratti  di   moltiplicazione   e  le   denunce  di   diretta
moltiplicazione  previsti  per  le sementi  raccolte  nel1999  devono
essere  inviati (o  depositati  direttamente), dandone  comunicazione
all'Ispettorato centrale repressione  frodi competente per terriorio,
a  cura dell'impresa  sementiera,  entro  il 30  giugno  1999 per  la
preventiva registrazione con lettera d'accompagno raccomandata (fara'
fede il timbro postale) ai seguenti indirizzi:
  --  per le  sementi di  riso, all'Ente  Nazionale Risi  (di seguito
denominato ENR), Piazza Pio XI, 1 - 20123 Milano;
  -- per tutte  le altre specie, all'AIMA - Azienda  di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo, Div. XII  - Via Palestro, 81 - 00185
Roma;
  Detti contratti, devono essere inviati  in tre copie, una copia per
l'AIMA  o l'ENR,  una copia  per l'Ense  e una  copia per  il diretto
moltiplicatore, le ulteriori due copie previste nel modulo AIMA o ENR
verranno trattenute dagli interessati all'atto della stipula.
  I suddetti contratti e denunce di diretta moltiplicazione, dovranno
essere redatti  su appositi  moduli stampati e  distribuiti dall'Ente
Risi per le  sole sementi di riso e dall'A.I.M.A.  per tutte le altre
specie.  I  modelli  AIMA  e   ENR  vengono  allegati  alla  presente
circolare.
  L'AIMA  e l'ENR  forniranno  il software  per  la compilazione  dei
modelli.
  Le ditte  Sementiere dovranno  inviare una copia  autenticata della
licenza  sementiera rilasciata  in  base all'art.  2  della legge  25
novembre 1971, n. 1096.
  L'AIMA e l'ENR devono:
  -   verificare con  particolare attenzione,  la corrispondenza  dei
dati   riportati  nei   contratti  e/o   nelle  denunce   di  diretta
moltiplicazione  con  le   disposizioni  applicative  della  presente
circolare;
  - registrare i predetti contratti e trasmettere una copia  all'Ente
sementi elette,  via F.  Wittgens, 4 -  20123 Milano,  restituire una
copia  del  contratto  registrato, in  firma  originale,  all'impresa
moltiplicatrice tramite l'impresa sementiera.
  I   contratti  di   moltiplicazione   e  le   denunce  di   diretta
moltiplicazione,  non  devono  riportare  correzioni a  penna  o  con
bianchetto.
  I  contratti di  moltiplicazione,  dovranno  contenere le  seguenti
precisazioni:
  a)  estremi della  licenza di  produzione della  impresa sementiera
(rilasciata in base all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096,
dall'organismo competente per territorio);
  b)  dati catastali  completi  indicanti: comune,  foglio di  mappa,
particella catastale e subalterno in  cui si attua la moltiplicazione
delle  sementi.  Per  ciascuna  particella deve  essere  indicata  la
superficie  catastale  totale  e quella  effettivamente  investita  a
coltura;
  c)  specie,  varieta' (che  deve  risultare  iscritta nel  registro
nazionale delle specie agrarie o nel Registro Comunitario entro il 30
giugno 1999) e categoria del seme impiegato;
  d) i  contratti di moltiplicazione  delle sementi stipulati  tra le
Ditte  sementiere   e  Forme  associative  (Cooperative   agricole  e
associazioni  dei produttori)  devono essere  firmati dal  presidente
della  forma associativa.  Il presidente  della forma  associativa e'
obbligato  a  tenere a  disposizione  gli  elenchi  dei soci  con  il
dettaglio delle particelle catastali e i giustificativi dei titoli di
conduzione delle stesse.
  Poiche'   l'aiuto  sara'   erogato   esclusivamente  alle   imprese
moltiplicatrici   o   al   legale  rappresentante   delle   strutture
associative, queste non possono  avvalersi della facolta' di delegare
per la riscossione del medesimo aiuto le imprese selezionatrici.
  La  denuncia  di  diretta moltiplicazione  puo'  essere  presentata
soltanto   dalle  imprese   sementiere  o   dai  responsabili   della
conservazione  in   purezza  delle  varieta',  i   quali  attuino  la
moltiplicazione delle sementi sui propri terreni.
  Tali denunce devono contenere gli  stessi elementi dei contratti di
moltiplicazione.
  L'impresa sementiera  e' tenuta a presentare  all'ENSE richiesta di
controllo in campo, specificando  le superfici indicate nei contratti
e la relativa richiesta di certificazione. La domanda di controllo in
campo   puo'   essere    presentata   all'Ense   anche   dall'impresa
moltiplicatrice.
  La non conformita' dei contratti, delle denunce di moltiplicazione,
alle  disposizioni applicative  contenute  nella presente  circolare,
sara' motivo di non ammissione alla registrazione.
  3.2. Presentazione della domanda di liquidazione dell'aiuto.
  L'aiuto e'  concesso al  moltiplicatore che  presentera' l'apposita
domanda  di liquidazione  redatta  utilizzando i  modelli stampati  e
messi a disposizione  dall'AIMA e dall'Ente Risi, di  cui si allegano
copie.
  La domanda  di liquidazione deve  pervenire - a  mezzo raccomandata
postale o consegna diretta o per il tramite di terzi - per le sementi
di riso  all'ENR entro il 20  giugno 2000, ai sensi  dell'art. 3-bis,
par. 2, del regolamento CEE n. 1686/72, modificato dal regolamento CE
n. 709/98  e per tutte  le altre specie  all'AIMA entro il  31 maggio
2000.
  Fatte  salve le  cause di  forza maggiore  di cui  all'art. 11  del
regolamento CE n. 3887/92  della Commissione, nonche' quanto indicato
nella circolare 21 dicembre 1996, n. D/617, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1997, se una domanda viene ricevuta in
ritardo  si procede  ad  una  riduzione dell'1%  per  ogni giorno  di
ritardo dell'importo  dell'aiuto richiesto  al quale  il beneficiario
avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.
  Qualora la domanda  pervenga dopo il 30 giugno 2000  per le sementi
di riso o dopo il 10 giugno 2000, per le rimanenti specie, la domanda
e' irricevibile e  non puo' piu' dar luogo alla  concessione di alcun
aiuto.
  Alla domanda dovra' essere allegata la seguente documentazione:
  1) copia in originale del contratto registrato;
  2) visura della  camera di commercio da cui  risulti la generalita'
del rappresentante legale, ovvero il certificato di residenza;
  3) per l'importo  dell'aiuto superiore a 300  milioni dovra' essere
presentata la certificazione antimafia rilasciata dalla CCIAA o dalla
prefettura di  competenza ai sensi  del decreto del  Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e successive modificazioni;
  4)  la  dichiarazione  rilasciata  dall'ENSE,  in  carta  semplice,
attestante  l'avvenuto   controllo  in  campo  delle   colture  e  la
certificazione ufficiale  dei quantitativi di sementi  prodotte, deve
contenere le  seguenti indicazioni:  nominativo e partita  IVA, della
ditta    sementiera   contraente,    nome,   cognome    e   indirizzo
dell'agricoltore   moltiplicatore,   numero  di   registrazione   del
contratto di  moltiplicazione, specie, varieta', categoria,  numero e
peso  effettivo  del  lotto  certificato,  numero  delle  confezioni,
nominativo e partita IVA della ditta sementiera selezionatrice che ha
lavorato e confezionato le sementi. Per le sementi raccolte in Italia
ed  inviate in  natura in  altro  Paese della  Comunita' europea,  la
dichiarazione e'  rilasciata dopo  l'acquisizione della prova  che le
sementi medesime sono state ufficialmente certificate.
  Le  suddette dichiarazioni  saranno  rilasciate  unicamente per  le
sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle
denunce di diretta  moltiplicazione preventivamente registrati presso
l'AIMA o presso l'ENR.
  Inoltre deve essere indicata  la superficie verificata ed approvata
a seguito di sopraluoghi  effettuati sui singoli appezzamenti. L'ENSE
fornira' all'AIMA  e all'ENR  ogni elemento utile  per l'espletamento
dei controlli;
  5) dichiarazione  in carta semplice  - a norma dell'art.  2-bis del
regolamento CEE n. 1686/72 modificato  dal regolamento CE n. 709/98 -
rilasciata dalla ditta selezionatrice a cui il beneficiario ha ceduto
la semente in natura, attestante che le sementi per le quali e' stata
presentata la  domanda di aiuto, sono  state effettivamente destinate
alla commercializzazione per la semina.  Ai sensi dell'art. 1-bis del
regolamento  CEE  sopracitato   per  commercializzazione  si  intende
"tenuta  a disposizione  o  di scorta,  esposizione  per la  vendita,
offerta alla vendita, vendita e/o consegna ad un'altra persona".
  Detto aiuto e' concesso  ai quantitativi selezionati e regolarmente
certificati dall'ENSE unicamente se  il beneficiario dimostra di aver
rispettato tale condizione.
  In  caso contrario,  l'aiuto  al moltiplicatore  per  la specie  in
oggetto  e' ridotto  del 50%  se i  quantitativi che  non sono  stati
effettivamente commercializzati per la semina  sono superiori al 2% e
pari al 5% al massimo dei quantitativi che sono oggetto della domanda
di aiuto.  Qualora i quantitativi  che non sono  stati effettivamente
commercializzati  per la  semina  dal  beneficiario dell'aiuto  siano
superiori al 5%  dei quantitativi che sono oggetto di  una domanda di
aiuto, al moltiplicatore  non viene concesso alcun  aiuto legato alla
produzione di sementi a  titolo della campagna di commercializzazione
in oggetto. Se una domanda  di aiuto riguarda sementi non certificate
ufficialmente oppure sementi non  raccolte sul territorio dello Stato
italiano  nell'anno   civile  in  cui   ha  inizio  la   campagna  di
commercializzazione  per  la  quale  e'  stato  fissato  l'aiuto,  al
moltiplicatore  non viene  concesso alcun  aiuto per  la campagna  in
corso ne' per quella successiva;
  6)  per  le sementi  di  riso  deve  essere inoltre  allegata  alla
documentazione  di  cui  sopra  la  dichiarazione  -  rilasciata  dal
produttore selezionatore che ha  ottenuto la certificazione ufficiale
del quantitativo  di semente  di riso, per  la quale  viene richiesto
l'aiuto  -  che  il   quantitativo  stesso  e'  stato  effettivamente
destinato alla  semina. La dichiarazione va  riferita alla situazione
complessiva del  produttore selezionatore  dichiarante, relativamente
alle sementi di  riso prodotte e commercializzate  nella campagna per
la  quale  viene  erogato  l'aiuto.  L'effettiva  destinazione  delle
sementi  sara'   comprovata  avvalendosi   dei  certificati   per  il
trasferimento del risone, rilasciati dall'ENR ai sensi della legge 21
dicembre 1931, n. 1785, e successive modifiche.
  La   condizione  verra'   considerata  soddisfatta   se  risultera'
documentata la commercializzazione, come  sementi da semina, da parte
di ciascun produttore selezionatore che ha ottenuto la certificazione
delle sementi  stesse, di almeno  il 95% del quantitativo  di sementi
per le quali viene richiesto l'aiuto.
  Ai sensi dell'art. 3-bis del regolamento CEE 1686/72 modificato dal
regolamento  CE n.  709/98  per  le sementi  di  riso  e' fissato  un
quantitativo  massimo annuo  di 86.624,600  t che  potra' beneficiare
dell'aiuto nella Unione europea.
  All'Italia e'  assegnata la  quota di  50.242,268 t;  tuttavia tale
quota  potra' essere  adeguata  nei limiti  del quantitativo  massimo
fissato  dalla   Comunita'.  L'ENR  entro  il   15  luglio  dell'anno
successivo  a quello  del  raccolto comunica  alla  Commissione UE  i
quantitativi che sono oggetto delle domande di liquidazione.
  Se la  somma totale dei  quantitativi per i quali  viene presentata
una domanda  di aiuto  supera il  quantitativo massimo  fissato nella
Comunita'   l'aiuto   e'   ridotto,  per   ciascuno   Stato   membro,
proporzionalmente al superamento  del quantitativo nazionale fissato.
In  tal  caso  la  Commissione  fissa  le  percentuali  di  riduzione
applicabili per ciascuno Stato produttore.
  L'AIMA  ai  sensi dell'art.  3,  par.  2,  del regolamento  CEE  n.
1686/72,  modificato  dal  regolamento  CE n.  709/98,  deve  versare
l'ammontare dell'aiuto,  per le sementi  di specie diverse  dal riso,
entro  i due  mesi  successivi alla  presentazione  della domanda  di
liquidazione, e comunque  non oltre il 31 luglio  successivo a quello
del  raccolto. Per  le sementi  di  riso invece,  l'ENR deve  versare
l'ammontare  dell'aiuto  al produttore  tra  il  31  luglio e  il  30
settembre  dell'anno  successivo  a  quello  del  raccolto  ai  sensi
dell'art. 3-bis, par. 4, del suddetto regolamento CEE.
 3.3. Verifiche e controlli.
  L'AIMA e l'ENR, sono tenuti  ad effettuare, a norma dell'art. 3-ter
del  regolamento CEE  n. 1686/72,  modificato dal  regolamento CE  n.
709/98,  tutti i  controlli intesi  ad accertare  l'adempimento delle
condizioni prescritte  per la  concessione dell'aiuto e  a comunicare
alla Commissione UE le misure che sono state adottate in esito a tali
controlli, che consistono in:
  a)  controlli  amministrativi  incrociati  per  evitare  il  doppio
pagamento  dell'aiuto  a  titolo   dello  stesso  anno  civile.  Tali
controlli si riferiscono  a parcelle che formano oggetto  di un esame
ufficiale e  per le  quali sia  stato constatato  l'adempimento delle
condizioni  previste  dall'art.  1,   par.  1,  primo  trattino,  del
regolamento CE n. 1674/72;
  b)   controlli  di   documenti  per   accertare  almeno   la  prima
destinazione delle sementi che hanno beneficiato dell'aiuto;
  c)  ogni ulteriore  misura  di controllo  giudicata necessaria,  in
particolare al fine di evitare che l'aiuto sia erogato per le sementi
non certificate o provenienti da Paesi terzi.
  I controlli di cui  alle precedenti lettere a) , b)  , c) del punto
3.3, vertono  almeno su un  campione significativo delle  domande che
deve  rappresentare almeno  il 5%  delle  domande di  aiuto per  ogni
specie.
  Le domande  che sono  oggetto di  controlli sono  determinate dalla
competente autorita', sulla base di  una analisi dei rischi e tenendo
conto  di un  fattore di  rappresentativita' delle  domande di  aiuto
inoltrate.
  L'analisi dei rischi tiene conto:
  - dell'importo dell'aiuto;
  -   dei  quantitativi  delle   sementi  certificate  rispetto  alle
superfici accettate al controllo;
  - dell'evoluzione rispetto all'anno precedente.
  Se  del   caso,  devono   essere  effettuati  controlli   presso  i
costitutori  o  gli  stabilimenti   di  sementi  nonche'  presso  gli
utilizzatori finali.
  Inoltre, in  applicazione del regolamento CE  numero 3887/92, della
Commissione, si devono tenere in considerazione i seguenti articoli:
  - art. 6, par. 1,  per consentire l'efficace verifica del  rispetto
delle condizioni di concessione degli aiuti;
  -  art. 11, relativo alle sanzioni supplementari previste a livello
nazionale e ai casi di forza maggiore;
  -  art. 12,  relativo alla  compilazione  di un  rapporto dopo   il
controllo in loco;
  - art. 13, relativo ai controlli in loco;
  - art. 14, relativo ai pagamenti indebiti.
  La non  conformita' della  domanda e della  relativa documentazione
alle disposizioni applicative emanate con la presente circolare sara'
motivo di rigetto della domanda medesima.
  L'AIMA   e  l'ENR   sono  tenuti   al  rispetto   scrupoloso  delle
disposizioni applicative contenute nella presente circolare.
  Si pregano  le associazioni e  gli uffici  in indirizzo di  dare la
massima divulgazione  della presente, raccomandando  agli interessati
il  rispetto  dei termini  di  presentazione  dei contratti  e  delle
domande di  liquidazione dell'aiuto.  I servizi competenti  di questo
Ministero restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
                                               Il Ministro: De Castro
Registrata alla Corte dei conti il 27 maggio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 305