IL DIRETTORE GENERALE Visto il titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito "testo unico"); Visto l'art. 106, comma 6, del testo unico, in base al quale l'Ufficio italiano dei cambi puo' chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco generale previsto nello stesso art. 106; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 2 aprile 1999 recante determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie nonche' a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (di seguito "decreto"); Considerata la necessita' di precisare indicazioni di dettaglio volte a specificare le modalita' di attuazione delle disposizioni del decreto; Formula le seguenti disposizioni attuative: I Definizioni Nel presente provvedimento si intende per: "elenco generale", l'elenco previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico; "Intermediari finanziari", i soggetti iscritti nell'elenco generale; "rilascio di garanzie", l'attivita' indicata nell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994, relativo alla determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del testo unico, del contenuto delle attivita' indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonche' in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico. II Soggetti che intendono svolgere in via esclusiva attivita' di rilascio di garanzie 1. Le societa' che intendono svolgere esclusivamente attivita' di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, devono far risultare con chiarezza tale circostanza nella formulazione statutaria dell'oggetto sociale. 2. Le societa' indicate nel comma precedente allegano alla domanda di iscrizione nell'elenco generale, redatta secondo quanto previsto nel decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994 - recante modalita' di iscrizione dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - documentazione idonea ad attestare l'avvenuto versamento del capitale sociale nell'ammontare indicato nell'art. 2, comma 2, del decreto e la costituzione dei mezzi patrimoniali nella misura indicata nello stesso articolo. III Intermediari finanziari il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento esclusivo dell'attivita' di rilascio di garanzie o che svolgono tale attivita' in via prevalente. 1. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale alla data dell'entrata in vigore del decreto il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento esclusivo dell'attivita' di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, conformemente a quanto previsto nell'art. 3 del decreto, ovvero che svolgono in via prevalente l'attivita' di rilascio di garanzie, conformemente a quanto previsto nell'art. 2 del decreto, devono: a) procedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero dalla data di approvazione del primo bilancio dal quale risulti lo svolgimento in via prevalente dell'attivita' di rilascio di garanzie, all'adeguamento del capitale sociale versato e dei mezzi patrimoniali ai volumi indicati nell'art. 2, comma 1, del decreto; b) presentare alla Banca d'Italia domanda di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico, secondo quanto previsto nel decreto del Ministro del tesoro del 13 maggio 1996 - relativo ai criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale - e nel provvedimento della Banca d'Italia del 26 giugno 1996 - recante modalita' per l'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale e composizione dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco medesimo. 2. Il mancato adeguamento del capitale sociale versato e dei mezzi patrimoniali ovvero l'omessa presentazione o il rigetto della domanda d'iscrizione nell'elenco speciale comporta per gli intermediari indicati nel comma precedente l'obbligo di adottare le necessarie modifiche statutarie e di riportare immediatamente l'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate e dei proventi prodotti da esse al di sotto dei limiti indicati nell'art. 2, comma 2, del decreto. 3. L'accertamento della sussistenza dei presupposti indicati nell'art. 2 del decreto rientra nella responsabilita' dell'organo amministrativo degli intermediari finanziari che vi procede, per ogni esercizio concluso, con apposita delibera assunta immediatamente a seguito dell'approvazione del bilancio. IV Comunicazioni 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo precedente, gli intermediari finanziari che effettuano operazioni di concessione di rilascio di garanzie devono trasmettere all'Ufficio italiano dei cambi, per ciascun esercizio concluso: a) copia del bilancio approvato completo di allegati; b) un prospetto contenente, per ciascuna delle operazioni di rilascio di garanzie effettuate nel corso dell'esercizio concluso, l'indicazione della data e dell'importo garantito; c) copia della delibera dell'organo amministrativo nella quale viene riscontrata l'eventuale sussistenza della condizione di prevalenza prevista nell'art. 2, comma 2, del decreto; d) copia della delibera assembleare con la quale si procede all'eventuale aumento del capitale e del relativo provvedimento di omologa; e) documentazione idonea ad attestare l'avvenuto versamento del capitale sociale nell'ammontare indicato nell'art. 2, comma 2, del decreto e la costituzione di mezzi patrimoniali nella misura indicata nello stesso articolo. 2. Il termine per le comunicazioni previste nel comma precedente e' di trenta giorni dall'approvazione del bilancio per i documenti indicati nelle lettere a), b) e c) e di sei mesi dall'approvazione del bilancio per i documenti indicati nelle lettere d) e e). 3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale alla data dell'entrata in vigore del decreto, il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento esclusivo dell'attivita' di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie, provvedono a trasmettere all'Ufficio italiano dei cambi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto: a) copia della delibera assembleare con la quale si procede, ove necessario, all'aumento del capitale sociale; b) documentazione idonea ad attestare l'avvenuto versamento del capitale sociale nell'ammontare indicato nell'art. 2, comma 2, del decreto e la costituzione dei mezzi patrimoniali nella misura indicata nello stesso articolo, ovvero c) copia dello statuto adeguatamente modificato nel quale, nella parte relativa all'oggetto sociale, si preveda l'esercizio dell'attivita' di rilascio di garanzie in via non esclusiva, unitamente a copia del provvedimento di omologa. V Disposizioni finali 1. Tutte le comunicazioni e le informazioni trasmesse ai sensi del presente provvedimento sono accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante della societa' interessata che ne attesta la rispondenza al vero. 2. Le disposizioni del presente provvedimento rivolte agli intermediari finanziari sono formulate ai sensi dell'art. 106, comma 6, del testo unico. Eventuali violazioni possono essere valutate anche ai sensi dell'art. 111 del testo unico. 3. Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano agli intermediari iscritti anche nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico. Roma, 4 giugno 1999 Il direttore generale: Ciampicali NOTA ESPLICATIVA Con il decreto ministeriale del 2 aprile 1999 (di seguito: "Decreto") sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 106, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), speciali requisiti patrimoniali per gli intermediari che svolgono nei confronti del pubblico l'attivita' finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie. In particolare, i soggetti che hanno per oggetto sociale esclusivo o svolgono in via prevalente l'attivita' di rilascio di garanzie devono possedere un capitale sociale versato di almeno due miliardi di lire e mezzi patrimoniali pari o superiori all'ammontare previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale del 13 maggio 1996, concernente i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario. Tale ammontare e' stabilito nella somma di almeno dieci miliardi di lire. Le disposizioni del decreto sono rivolte sia alle societa' che presentano domanda di iscrizione nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del testo unico bancario sia agli intermediari finanziari gia' iscritti in esso. Per i primi, l'esistenza del capitale sociale versato e dei mezzi patrimoniali negli ammontari previsti costituisce condizione necessaria per l'iscrizione; i secondi devono procedere ad adeguarsi alle indicazioni del decreto entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore di esso, qualora l'oggetto sociale preveda lo svolgimento esclusivo dell'attivita' di rilascio di garanzie, ovvero, qualora svolgano tale attivita' in via prevalente, entro sei mesi dalla data dell'approvazione del primo bilancio dal quale risulti la prevalenza. In applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 13 maggio 1996, gli intermediari che rientrano nelle ipotesi previste dal decreto dovranno, a seguito della costituzione dei mezzi patrimoniali richiesti, avanzare domanda di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario. Le istruzioni contenute nel provvedimento sono intese, da un lato, a coordinare l'applicazione delle disposizioni del decreto con lo svolgimento del procedimento di iscrizione nell'elenco generale e, dall'altro lato, a consentire l'effettuazione dei controlli previsti nei confronti degli intermediari iscritti. Al riguardo, particolare attenzione va prestata alla verifica circa la sussistenza della condizione di prevalenza nello svolgimento dell'attivita' di rilascio di garanzie. Tale verifica rientra nella responsabilita' dell'organo amministrativo degli intermediari che deve procedervi per ogni esercizio concluso. La delibera con la quale si accerta la condizione di prevalenza deve essere trasmessa in copia all'Ufficio italiano dei cambi. Forma oggetto di trasmissione in copia anche la documentazione relativa al processo di adeguamento ai previsti requisiti patrimoniali. Un compito significativo per la corretta ed efficace attuazione della disciplina introdotta dal decreto spetta ai collegi sindacali, nell'ambito delle funzioni di controllo ad essi affidate dal testo unico bancario. Gli organi sindacali, in particolare, solleciteranno l'attenzione sulla verifica dei presupposti di prevalenza e vigileranno sull'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto e nel presente provvedimento.