IL DIRETTORE GENERALE
  Visto il titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, emanato con decreto legislativo  1 settembre 1993, n. 385
(di seguito "testo unico");
  Visto  l'art. 106,  comma  6, del  testo unico,  in  base al  quale
l'Ufficio  italiano   dei  cambi  puo'  chiedere   agli  intermediari
finanziari  la comunicazione  di  dati e  notizie  per verificare  il
permanere  delle  condizioni  per l'iscrizione  nell'elenco  generale
previsto nello stesso art. 106;
  Visto  il decreto  del Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione economica del 2 aprile 1999 recante determinazione, ai
sensi dell'art. 106,  comma 4, lettera b), del  decreto legislativo 1
settembre  1993, n.  385,  dei requisiti  patrimoniali relativi  agli
intermediari che svolgono in via  esclusiva o prevalente attivita' di
rilascio di garanzie nonche' a  quelli che operano quali intermediari
in  cambi  senza   assunzione  di  rischi  in   proprio  (di  seguito
"decreto");
  Considerata  la necessita'  di precisare  indicazioni di  dettaglio
volte a specificare le modalita' di attuazione delle disposizioni del
decreto;
                               Formula
                 le seguenti disposizioni attuative:
                                  I
                             Definizioni
  Nel presente provvedimento si intende per:
  "elenco generale",  l'elenco previsto  dall'art. 106, comma  1, del
testo unico;
  "Intermediari   finanziari",   i  soggetti   iscritti   nell'elenco
generale;
  "rilascio di garanzie", l'attivita' indicata nell'articolo 2, comma
1, lettera f), del decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994,
relativo alla  determinazione, ai sensi  dell'art. 106, comma  4, del
testo unico, del contenuto delle attivita' indicate nello stesso art.
106, comma  1, nonche' in  quali circostanze ricorre  l'esercizio nei
confronti del pubblico.
                                 II
                   Soggetti che intendono svolgere
         in via esclusiva attivita' di rilascio di garanzie
  1. Le  societa' che intendono svolgere  esclusivamente attivita' di
rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, devono far risultare
con   chiarezza  tale   circostanza  nella   formulazione  statutaria
dell'oggetto sociale.
  2. Le societa' indicate nel  comma precedente allegano alla domanda
di iscrizione  nell'elenco generale, redatta secondo  quanto previsto
nel  decreto del  Ministro del  tesoro del  6 luglio  1994 -  recante
modalita'  di  iscrizione  dei   soggetti  che  operano  nel  settore
finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155, comma 4, del decreto
legislativo  1 settembre  1993,  n. 385  -  documentazione idonea  ad
attestare l'avvenuto  versamento del capitale  sociale nell'ammontare
indicato  nell'art. 2,  comma 2,  del decreto  e la  costituzione dei
mezzi patrimoniali nella misura indicata nello stesso articolo.
                                 III
  Intermediari  finanziari   il  cui   oggetto  sociale   prevede  lo
svolgimento esclusivo  dell'attivita' di  rilascio di garanzie  o che
svolgono tale attivita' in via prevalente.
  1. Gli  intermediari finanziari iscritti nell'elenco  generale alla
data  dell'entrata  in vigore  del  decreto  il cui  oggetto  sociale
prevede  lo  svolgimento  esclusivo  dell'attivita'  di  rilascio  di
garanzie nei confronti del  pubblico, conformemente a quanto previsto
nell'art.  3  del decreto,  ovvero  che  svolgono in  via  prevalente
l'attivita' di rilascio di  garanzie, conformemente a quanto previsto
nell'art. 2 del decreto, devono:
  a) procedere,  entro sei mesi dalla  data di entrata in  vigore del
decreto  ovvero dalla  data di  approvazione del  primo bilancio  dal
quale  risulti lo  svolgimento  in via  prevalente dell'attivita'  di
rilascio di garanzie, all'adeguamento  del capitale sociale versato e
dei mezzi patrimoniali  ai volumi indicati nell'art. 2,  comma 1, del
decreto;
  b) presentare alla Banca d'Italia domanda di iscrizione nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del testo unico, secondo quanto previsto
nel decreto del Ministro del tesoro  del 13 maggio 1996 - relativo ai
criteri  di  iscrizione  degli  intermediari  finanziari  nell'elenco
speciale -  e nel  provvedimento della Banca  d'Italia del  26 giugno
1996  -   recante  modalita'  per  l'iscrizione   degli  intermediari
finanziari   nell'elenco  speciale   e  composizione   dei  parametri
rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco medesimo.
  2. Il mancato adeguamento del  capitale sociale versato e dei mezzi
patrimoniali ovvero l'omessa presentazione o il rigetto della domanda
d'iscrizione  nell'elenco  speciale  comporta  per  gli  intermediari
indicati  nel comma  precedente l'obbligo  di adottare  le necessarie
modifiche  statutarie  e   di  riportare  immediatamente  l'ammontare
complessivo delle garanzie rilasciate e dei proventi prodotti da esse
al di sotto dei limiti indicati nell'art. 2, comma 2, del decreto.
  3.  L'accertamento  della   sussistenza  dei  presupposti  indicati
nell'art.  2 del  decreto rientra  nella responsabilita'  dell'organo
amministrativo degli intermediari finanziari che vi procede, per ogni
esercizio concluso,  con apposita  delibera assunta  immediatamente a
seguito dell'approvazione del bilancio.
                                 IV
                            Comunicazioni
  1.  Fermo restando  quanto previsto  nell'articolo precedente,  gli
intermediari finanziari  che effettuano operazioni di  concessione di
rilascio  di garanzie  devono  trasmettere  all'Ufficio italiano  dei
cambi, per ciascun esercizio concluso:
    a) copia del bilancio approvato completo di allegati;
  b)  un  prospetto  contenente,  per ciascuna  delle  operazioni  di
rilascio di  garanzie effettuate  nel corso  dell'esercizio concluso,
l'indicazione della data e dell'importo garantito;
  c)  copia della  delibera  dell'organo  amministrativo nella  quale
viene  riscontrata   l'eventuale  sussistenza  della   condizione  di
prevalenza prevista nell'art. 2, comma 2, del decreto;
  d)  copia  della  delibera  assembleare con  la  quale  si  procede
all'eventuale aumento  del capitale  e del relativo  provvedimento di
omologa;
  e)  documentazione idonea  ad attestare  l'avvenuto versamento  del
capitale sociale  nell'ammontare indicato  nell'art. 2, comma  2, del
decreto e la costituzione di mezzi patrimoniali nella misura indicata
nello stesso articolo.
  2. Il termine per le comunicazioni previste nel comma precedente e'
di  trenta  giorni dall'approvazione  del  bilancio  per i  documenti
indicati nelle  lettere a), b) e  c) e di sei  mesi dall'approvazione
del bilancio per i documenti indicati nelle lettere d) e e).
  3. Gli  intermediari finanziari iscritti nell'elenco  generale alla
data  dell'entrata in  vigore  del decreto,  il  cui oggetto  sociale
prevede  lo svolgimento  esclusivo dell'attivita'  di concessione  di
finanziamenti nei confronti del pubblico  nella forma del rilascio di
garanzie, provvedono  a trasmettere  all'Ufficio italiano  dei cambi,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto:
  a) copia  della delibera assembleare  con la quale si  procede, ove
necessario, all'aumento del capitale sociale;
  b)  documentazione idonea  ad attestare  l'avvenuto versamento  del
capitale sociale  nell'ammontare indicato  nell'art. 2, comma  2, del
decreto  e  la  costituzione  dei  mezzi  patrimoniali  nella  misura
indicata nello stesso articolo,
  ovvero
  c) copia  dello statuto  adeguatamente modificato nel  quale, nella
parte   relativa   all'oggetto   sociale,  si   preveda   l'esercizio
dell'attivita'  di  rilascio  di   garanzie  in  via  non  esclusiva,
unitamente a copia del provvedimento di omologa.
                                  V
                         Disposizioni finali
  1. Tutte le comunicazioni e  le informazioni trasmesse ai sensi del
presente provvedimento sono accompagnate  da dichiarazione del legale
rappresentante  della   societa'  interessata   che  ne   attesta  la
rispondenza al vero.
  2.  Le   disposizioni  del  presente  provvedimento   rivolte  agli
intermediari finanziari sono formulate  ai sensi dell'art. 106, comma
6,  del testo  unico.  Eventuali violazioni  possono essere  valutate
anche ai sensi dell'art. 111 del testo unico.
  3. Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano agli
intermediari iscritti anche nell'elenco  speciale di cui all'art. 107
del testo unico.
   Roma, 4 giugno 1999
 Il direttore generale: Ciampicali
                               NOTA ESPLICATIVA
            Con  il  decreto  ministeriale  del  2  aprile  1999  (di
          seguito:    "Decreto")  sono    stati stabiliti,   ai sensi
          dell'art.  106,    comma  4,  lettera   b),   del   decreto
          legislativo  1  settembre  1993,  n. 385 (recante il  testo
          unico  delle  leggi in  materia  bancaria  e   creditizia),
          speciali  requisiti  patrimoniali  per gli intermediari che
          svolgono  nei  confronti    del    pubblico     l'attivita'
          finanziaria       consistente      nella   concessione   di
          finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie.
            In particolare, i soggetti che  hanno per oggetto sociale
          esclusivo o  svolgono in   via prevalente   l'attivita'  di
          rilascio di  garanzie devono possedere un  capitale sociale
          versato   di      almeno  due  miliardi  di  lire  e  mezzi
          patrimoniali    pari  o  superiori  all'ammontare  previsto
          dall'art.  2,    comma  2,    lettera  a),  del     decreto
          ministeriale  del 13 maggio 1996,  concernente i criteri di
          iscrizione   degli  intermediari  finanziari    nell'elenco
          speciale   previsto   dall'art.    107  del    testo  unico
          bancario.    Tale ammontare   e' stabilito  nella somma  di
          almeno dieci miliardi di lire.
            Le  disposizioni del   decreto sono   rivolte sia    alle
          societa'    che  presentano    domanda    di     iscrizione
          nell'elenco  generale  previsto dall'art.  106  del   testo
          unico   bancario   sia  agli  intermediari finanziari  gia'
          iscritti in   esso.   Per   i  primi,    l'esistenza    del
          capitale  sociale versato  e dei  mezzi patrimoniali  negli
          ammontari  previsti   costituisce  condizione    necessaria
          per    l'iscrizione;    i  secondi  devono    procedere  ad
          adeguarsi  alle  indicazioni    del decreto entro sei  mesi
          dalla   data dell'entrata in   vigore  di    esso,  qualora
          l'oggetto   sociale   preveda  lo    svolgimento  esclusivo
          dell'attivita' di rilascio  di  garanzie,  ovvero,  qualora
          svolgano tale attivita' in via prevalente,  entro sei  mesi
          dalla  data dell'approvazione  del primo bilancio dal quale
          risulti la prevalenza.
            In   applicazione   delle   disposizioni  contenute   nel
          decreto  ministeriale  del 13 maggio 1996, gli intermediari
          che rientrano nelle ipotesi previste  dal decreto dovranno,
          a   seguito della  costituzione  dei    mezzi  patrimoniali
          richiesti,    avanzare   domanda di  iscrizione nell'elenco
          speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.
            Le istruzioni contenute nel provvedimento   sono  intese,
          da   un   lato,  a     coordinare  l'applicazione     delle
          disposizioni    del  decreto    con  lo   svolgimento   del
          procedimento  di    iscrizione  nell'elenco    generale  e,
          dall'altro  lato,  a  consentire      l'effettuazione   dei
          controlli   previsti   nei   confronti  degli  intermediari
          iscritti.
            Al riguardo,  particolare  attenzione  va  prestata  alla
          verifica  circa  la    sussistenza    della   condizione di
          prevalenza  nello  svolgimento dell'attivita' di   rilascio
          di  garanzie. Tale   verifica rientra nella responsabilita'
          dell'organo  amministrativo degli  intermediari   che  deve
          procedervi  per ogni esercizio concluso. La delibera con la
          quale si accerta la condizione di  prevalenza  deve  essere
          trasmessa in copia all'Ufficio  italiano dei  cambi.  Forma
          oggetto   di trasmissione  in copia anche la documentazione
          relativa  al processo di adeguamento ai previsti  requisiti
          patrimoniali.
            Un   compito significativo  per la  corretta ed  efficace
          attuazione della disciplina introdotta dal  decreto  spetta
          ai  collegi  sindacali,  nell'ambito  delle    funzioni  di
          controllo  ad essi affidate  dal testo unico bancario.  Gli
          organi      sindacali,   in   particolare,   solleciteranno
          l'attenzione   sulla    verifica   dei    presupposti    di
          prevalenza        e   vigileranno   sull'osservanza   delle
          disposizioni   contenute   nel   decreto   e  nel  presente
          provvedimento.