Il comune di CALICE AL CORNOVIGLIO (provincia di La Spezia) ha adottato, il 15 marzo 1999 ed il 27 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 1999, ai fini della predisposizione del bilancio del medesimo esercizio, la tariffa relativa a I.C.I. nella misura del 6,75 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. Di determinare altresi' per l'anno 1999 una aliquota ridotta nella misura del 6,25 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; (Omissis). 1. Di aumentare, per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione di cui al comma 2 del citato art. 8, portandola a L. 300.000 nei casi in cui l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale sia occupata da soggetto passivo il cui nucleo familiare abbia percepito, nell'anno precedente, redditi annui non superiori a L. 10.000.000 purche' provenienti esclusivamente da pensioni I.N.P.S. o gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, da pensioni d'invalidita' civile, da assegno di accompagnamento d'invalidita' civile, da pensioni di guerra, da rendita INAIL; 2. Di stabilire come segue i criteri e le modalita' per l'applicazione della detrazione maggiorata di cui al punto 1; A - I redditi sopra tassativamente elencati sono computati anche se esenti da imposizioni fiscali. B - L'esistenza di fonti reddituali diverse da quelle sopra tassativamente elencate (proventi punto 1 e reddito immobile abitazione principale) escluse l'applicabilita' della detrazione di L. 300.000. C - Per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nel medesimo appartamento, indipendentemente da vincoli di parentela o di affinita'. Per reddito lordo si intende il reddito al lordo di ogni o qualsiasi ritenuta sia fiscale che previdenziale. D - L'applicabilita' della detrazione di L. 300.000 e' condizionata alla presentazione da parte del contribuente interessato di apposita richiesta scritta, da presentare presso l'Ufficio tributi almeno trenta giorni liberi prima della prima scadenza annuale di pagamento, corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in cui si dichiari il reddito familiare percepito l'anno precedente. E - Le dichiarazioni di cui sopra non impediscono al comune di compiere eventuali accertamenti. F - L'applicazione della detrazione maggiorata sara' concessa o negata con determinazione del responsabile dell'Ufficio tributi. G - L'ufficio, qualora accerti l'insussistenza dei requisiti, procedera' all'accertamento dell'imposta ed alla applicazione delle sanzioni ed interessi nei modi di legge. (Omissis).