Il comune di GAETA (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili. Differenziazione delle aliquote dal 4 per mille al 7 per mille, come segue: a) una aliquota ridotta del 4 per mille, in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Viene confermata la detrazione di legge prevista per L. 200.000 (art. 3 - comma 55 - della legge n. 662/1996); b) una aliquota ridotta del 5,50 per mille, a favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici, e vi abbia effettivamente stabile dimora; c) una aliquota ridotta del 6,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare - destinata ad abitazione - locata con contratto registrato ai sensi della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, ad un soggetto, residente nel comune, che la utilizzi come abitazione principale. d) una aliquota ridotta del 5,50 per mille per le unita' immobiliari adibite ad attivita' produttive, commerciali, artigianali, industriali, professionali e di serivizi, per le aree fabbricabili e, inoltre, per le associazioni ONLUS, istituzioni, enti ecclesiastici, enti morali, senza fini di lucro, regolarmente iscritti e determinati da leggi nazionali e regionali; e) una aliquota ordinaria del 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari diverse da quelle di cui ai precedenti punti b), c) e d); f) per i fabbricati inagibili o inabitabili, e' prevista una riduzione del 50% dell'importo dovuto, in base alla tipologia di appartenenza dell'immobile; g) per gli anziani o i disabili che non vivono stabilmente nelle abitazioni e sono ricoverati presso comunita' terapeutiche, istituti di ricovero o case di cura, e' prevista l'aliquota del 4 per mille. 2. Di stabilire - per quanto riguarda l'applicazione delle aliquote I.C.I. - che ai fini dell'acquisizione dei benefici di cui alle lettere b), c) e d), i soggetti che usufruiscono dei previsti benefici, dovranno inviare apposita richiesta, a pena di decadenza al comune di Gaeta - Settore economicofinanziario - Ufficio tributi, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della seconda rata, unitamente ad autocertificazione nella quale l'obbligato al pagamento del tributo, dichiari e specifichi - sotto la propria responsabilita' - il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio dell'applicazione dell'aliquota ridotta. I contribuenti che avranno inviato la richiesta di cui sopra, entro i termini indicati, potranno al momento del pagamento delle rate gia' tenere conto dell'aliquota da applicare. Nel caso di dichiarazione infedele e/o incompleta verranno applicate le sanzioni previste dalla legge; (Omissis).