Il comune di S. STINO DI LIVENZA (provincia di Venezia) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare nella seguente misura le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999: 6,00 per mille aliquota ordinaria; 4,90 per mille aliquota ridotta abitazione principale; 2. di confermare, per l'anno 1999, le agevolazioni stabilite con delibera C.C. n. 8 del 21 marzo 1997. (Omissis). Con deliberazione del C.C. n. 8 del 21 marzo 1997 il comune ha stabilito: (Omissis). 2. considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata. 3. elevare a L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale con riferimento alle sotto indicate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale escludendo dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo "A" classificate A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10: contribuenti assistiti dal comune in via continuativa nel corso dell'anno 1997 (ora 1999) per stati di indigenza o poverta'; contribuenti nella cui famiglia anagrafica siano presenti disabili portatori di handicap, regolarmente riconosciuti in tale situazione; contribuenti il cui reddito proprio e dell'intera famiglia anagrafica sia costituito esclusivamente da pensioni per un importo lordo imponibile complessivo non superiore a L. 19.750.000 nonche' da redditi fondiari per un importo non superiore a L 750.000 (da intendersi al netto della deduzione di L. 1.100.000 spettante ai fini I.R.P.E.F. per l'abitazione principale). Per usufruire della maggiore detrazione, i contribuenti dovranno presentare all'ufficio tributi del comune apposita dichiarazione, nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso dei requisiti per il diritto al beneficio; detta dichiarazione dovra' pervenire, pena la decadenza, entro il mese successivo a quello di scadenza della dichiarazione dei redditi. L'amministrazione comunale si riserva comunque la facolta' di richiedere documentazione integrativa, qualora lo ritenga opportuno. Nel caso di comproprieta' e' sufficiente, per la stessa unita' immobiliare, che la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti venga presentata da uno solo dei comproprietari. (Omissis).