Il  comune  di  S.  STINO  DI LIVENZA  (provincia  di  Venezia)  ha
adottato, il 29  dicembre 1998, la seguente  deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
   (Omissis).
  1. di  determinare nella  seguente misura le  aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili per l'anno 1999:
   6,00 per mille aliquota ordinaria;
   4,90 per mille aliquota ridotta abitazione principale;
  2. di  confermare, per l'anno  1999, le agevolazioni  stabilite con
delibera C.C. n. 8 del 21 marzo 1997.
   (Omissis).
  Con deliberazione  del C.C.  n. 8  del 21 marzo  1997 il  comune ha
stabilito:
   (Omissis).
  2.  considerare  direttamente   adibita  ad  abitazione  principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo  di proprieta' o di usufrutto
da anziani  o disabili che  acquisiscono la residenza in  istituti di
ricovero o  sanitari a seguito  di ricovero permanente,  a condizione
che non risulti locata.
  3. elevare a  L. 300.000 la detrazione  per l'abitazione principale
con  riferimento  alle  sotto   indicate  categorie  di  soggetti  in
situazioni di particolare disagio  economico e sociale escludendo dal
beneficio le unita' immobiliari del gruppo "A" classificate A/1, A/7,
A/8, A/9 e A/10:
  contribuenti  assistiti dal  comune in  via continuativa  nel corso
dell'anno 1997 (ora 1999) per stati di indigenza o poverta';
  contribuenti nella cui famiglia  anagrafica siano presenti disabili
portatori di handicap, regolarmente riconosciuti in tale situazione;
  contribuenti  il   cui  reddito  proprio  e   dell'intera  famiglia
anagrafica sia  costituito esclusivamente da pensioni  per un importo
lordo imponibile complessivo non superiore a L. 19.750.000 nonche' da
redditi  fondiari  per un  importo  non  superiore  a L  750.000  (da
intendersi al netto della deduzione di L. 1.100.000 spettante ai fini
I.R.P.E.F. per l'abitazione principale).
  Per usufruire  della maggiore  detrazione, i  contribuenti dovranno
presentare  all'ufficio tributi  del  comune apposita  dichiarazione,
nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il
possesso   dei  requisiti   per  il   diritto  al   beneficio;  detta
dichiarazione  dovra' pervenire,  pena  la decadenza,  entro il  mese
successivo  a quello  di  scadenza della  dichiarazione dei  redditi.
L'amministrazione  comunale  si  riserva   comunque  la  facolta'  di
richiedere documentazione integrativa, qualora lo ritenga opportuno.
  Nel  caso di  comproprieta' e'  sufficiente, per  la stessa  unita'
immobiliare,  che   la  dichiarazione  attestante  il   possesso  dei
requisiti venga presentata da uno solo dei comproprietari.
   (Omissis).