Il comune di SAN BARTOLOMEO AL MARE (provincia di Imperia) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, con effetto a partire dal 1 gennaio 1999: a) aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. Sono altresi' equiparate alle abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado (se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza: 4,5 per mille; b) aliquota ordinaria da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui al precedente punto a): 7 per mille; c) aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille; d) aliquota agevolata per: le cantine, i box, i posti macchina scoperti e coperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto, purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con il fabbricato inerente e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento: 4,5 per mille; terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti e purche' sussistano le seguenti condizioni: 1) il soggetto passivo deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge n. 9/1963 con obbligo di assicurazioni per invalidita', vecchiaia e malattia; 2) la quantita' e la qualita' di lavoro effettivamente dedicate all'attivita' agricola da parte del soggetto passivo e del proprio nucleo famigliare deve comportare un reddito superiore al 70% del reddito totale lordo prodotto nell'anno precedente ai fini delle imposte dirette: 4,5 per mille; immobili destinati ad ospitare le seguenti attivita' regolarmente autorizzate: artigianale, commerciale, pubblici esercizi, cinema, sale giochi, associazioni senza scopo di lucro, impianti sportivi, strutture ricettive (alberghi, campeggi, parchi per vacanze, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere) e studi professionali: 4,5 per mille; e) gli immobili diversi dalle abitazioni ed utilizzati a scopo unicamente commerciale: 4,5 per mille; f) aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille; g) aliquota ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille; 2. di adottare i criteri per la determinazione della base imponibile previsti dall'art. 5 decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge n. 662/1996; 3. di applicare la riduzione del 50% dell'imposta I.C.I. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque non utilizzabile l'immobile, e allegando in ogni caso un certificato di inagibilita' o inabitabilita'. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4) di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinzione medesima si verifica; (Omissis). Avvertenza: al punto 1. lettera f) del sopra riportato estratto di delibera del comune di San Bartolomeo al Mare (provincia di Imperia), e' correttamente riportata l'aliquota del 7 per mille al posto dell'aliquota del 4,5 per mille come erroneamente indicato nell'estratto inviato dal comune medesimo e pubblicato a pagina 125 del supplemento ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1999.