Il  comune di  SAN BARTOLOMEO  AL  MARE (provincia  di Imperia)  ha
adottato, il 26  febbraio 1999, la seguente  deliberazione in materia
di determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
   (Omissis).
  1. di confermare le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili, con effetto a partire dal 1 gennaio 1999:
  a) aliquota  ridotta da applicare  per le persone  fisiche soggetti
passivi e  dei soci  di cooperative  edilizie a  proprieta' indivisa,
residenti nel  comune per l'unita' immobiliare  adibita ad abitazione
principale, nonche' per quelle locate  con contratto registrato ad un
soggetto che  le utilizzi  come abitazione principale.  Sono altresi'
equiparate alle  abitazioni principali le abitazioni  concesse in uso
gratuito  a parenti  in linea  retta e  collaterale entro  il secondo
grado  (se nelle  stesse  il  parente in  questione  ha stabilito  la
propria residenza: 4,5 per mille;
  b) aliquota ordinaria da applicare  per le persone fisiche soggetti
passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi
possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni
che non  rientrano fra quelle  di cui al  precedente punto a):  7 per
mille;
  c) aliquota ordinaria  da applicare a tutti i  soggetti passivi per
gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;
    d) aliquota agevolata per:
  le  cantine,  i  box,  i  posti macchina  scoperti  e  coperti  che
costituiscono  pertinenza  di   un'abitazione  principale,  ancorche'
distintamente iscritte  in catasto, purche' ci  sia coincidenza nella
titolarita' con il fabbricato inerente  e l'utilizzo avvenga da parte
del proprietario o  titolare del diritto reale di  godimento: 4,5 per
mille;
  terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori
agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche'
dai medesimi condotti e purche' sussistano le seguenti condizioni:
  1)  il   soggetto  passivo   deve  essere  coltivatore   diretto  o
imprenditore agricolo  a titolo  principale, iscritto  negli appositi
elenchi  comunali previsti  dall'art. 11  della legge  n. 9/1963  con
obbligo di assicurazioni per invalidita', vecchiaia e malattia;
  2) la  quantita' e  la qualita'  di lavoro  effettivamente dedicate
all'attivita' agricola  da parte del  soggetto passivo e  del proprio
nucleo famigliare  deve comportare  un reddito  superiore al  70% del
reddito  totale lordo  prodotto  nell'anno precedente  ai fini  delle
imposte dirette: 4,5 per mille;
  immobili destinati  ad ospitare le seguenti  attivita' regolarmente
autorizzate:  artigianale,  commerciale, pubblici  esercizi,  cinema,
sale giochi,  associazioni senza  scopo di lucro,  impianti sportivi,
strutture ricettive (alberghi, campeggi,  parchi per vacanze, case ed
appartamenti per  vacanze, affittacamere) e studi  professionali: 4,5
per mille;
  e)  gli immobili  diversi dalle  abitazioni ed  utilizzati a  scopo
unicamente commerciale: 4,5 per mille;
  f)  aliquota ordinaria  da applicare  ai soggetti  passivi per  gli
immobili,  diversi  dalle  abitazioni,  dagli  stessi  posseduti  nel
comune: 7 per mille;
  g) aliquota ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per gli
immobili  che  non rientrano  tra  quelli  previsti nelle  precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille;
  2.  di  adottare  i  criteri   per  la  determinazione  della  base
imponibile  previsti dall'art.  5 decreto  legislativo n.  504/1992 e
successive modificazioni, compreso quanto  stabilito dai commi 48, 51
e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge n. 662/1996;
  3.  di applicare  la riduzione  del 50%  dell'imposta I.C.I.  per i
fabbricati  dichiarati  inagibili  o   inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata la sussistenza di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune,  con perizia  a carico  del proprietario,  che allega  idonea
documentazione alla dichiarazione. In  alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio  1968, n. 15,  autenticata, nella quale deve  dichiarare la
data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque non
utilizzabile l'immobile, e  allegando in ogni caso  un certificato di
inagibilita'  o  inabitabilita'.  Il  contribuente  ha  l'obbligo  di
comunicare al  comune, con raccomandata  a.r. la data  di ultimazione
dei lavori  di ricostruzione  o restauro  ovvero, se  antecedente, la
data dalla  quale l'immobile e'  comunque utilizzato. Il  comune puo'
effettuare accertamenti  d'ufficio per  verificare la  veridicita' di
quanto dichiarato dal contribuente;
  4) di stabilire nella misura  di L. 200.000 la detrazione d'imposta
dovuta per l'unita' immobiliare  adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al
periodo dell'anno durante  il quale si protrae  tale destinazione, se
l'unita'  immobiliare e'  adibita  ad abitazione  principale da  piu'
soggetti   passivi,  la   detrazione  spetta   a  ciascuno   di  essi
proporzionalmente alla quota per la  quale la destinzione medesima si
verifica;
   (Omissis).
  Avvertenza: al punto 1. lettera  f) del sopra riportato estratto di
delibera del comune di San Bartolomeo al Mare (provincia di Imperia),
e'  correttamente  riportata l'aliquota  del  7  per mille  al  posto
dell'aliquota   del  4,5   per  mille   come  erroneamente   indicato
nell'estratto inviato dal  comune medesimo e pubblicato  a pagina 125
del  supplemento ordinario  n.  73 alla  Gazzetta  Ufficiale -  serie
generale - n. 87 del 15 aprile 1999.