Il comune di Montopoli in Val d'Arno (provincia di Pisa), ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999. (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. gravanti sugli immobili nelle misure sotto specificate: aliquota ordinaria I.C.I. del 5,5 per mille da applicare su tutti gli immobili con esclusione di quelli rientranti nelle successive lettere; aliquota I.C.I. del cinque per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Montopoli in Val d'Arno, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; aliquota I.C.I. del 6,5 per mille gravante sugli alloggi non locati (a tale scopo si precisa che si considerano locate le abitazioni per le quali esiste un contratto di locazione stipulato nelle forme di legge; 2. di fissare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000 annue; 3. di riconoscere ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui in premessa, l'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale per l'anno 1999, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50; 4. di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a domanda dei soggetti stessi, previa produzione della documentazione riportata in premessa; 5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari cosi' come specificati: ascendenti e discendenti in linea retta entro il 2 grado, affini in linea retta entro il 1 grado, con l'obbligo di essere adibita ad abitazione principale ed avere ivi la residenza); di considerare parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, quali le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti, etc. anche se distintamente iscritte in catasto come C6 e purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o dal titolare del diritto di godimento. (Omissis).