Il  comune di  Montopoli  in  Val d'Arno  (provincia  di Pisa),  ha
adottato, il 12  marzo 1999, la seguente deliberazione  in materia di
determinazione  delle aliquote  dell'imposta comunale  sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999.
   (Omissis).
  1. di  fissare per  l'anno 1999 le  aliquote I.C.I.  gravanti sugli
immobili nelle misure sotto specificate:
  aliquota ordinaria I.C.I.  del 5,5 per mille da  applicare su tutti
gli  immobili con  esclusione di  quelli rientranti  nelle successive
lettere;
  aliquota I.C.I. del  cinque per mille da applicare  in favore delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa residenti nel comune  di Montopoli in Val d'Arno,
per   l'unita'  immobiliare   direttamente   adibita  ad   abitazione
principale;
  aliquota I.C.I. del 6,5 per mille gravante sugli alloggi non locati
(a tale scopo si precisa che  si considerano locate le abitazioni per
le quali  esiste un contratto  di locazione stipulato nelle  forme di
legge;
  2. di fissare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000
annue;
  3. di  riconoscere ai soggetti  che si trovino nelle  condizioni di
cui in  premessa, l'elevazione  della detrazione da  L. 200.000  a L.
300.000   ai  fini   dell'applicazione  dell'I.C.I.   sull'abitazione
principale per  l'anno 1999, rapportata al  periodo dell'anno durante
il quale  si potrae tale  destinazione e situazione,  in applicazione
dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50;
  4. di stabilire  che tale agevolazione debba  essere riconosciuta a
domanda dei  soggetti stessi, previa produzione  della documentazione
riportata in premessa;
  5. di  considerare direttamente  adibita ad  abitazione principale,
l'unita' immobiliare posseduta a titolo  di proprieta' o di usufrutto
da anziani  o disabili che  acquisiscono la residenza in  istituti di
ricovero o  sanitari a seguito  di ricovero permanente,  a condizione
che la stessa non risulti locata;
  6.  di considerare  direttamente adibita  ad abitazione  principale
l'abitazione  concessa  in  uso   gratuito  dal  possessore  ai  suoi
familiari cosi'  come specificati: ascendenti e  discendenti in linea
retta entro il 2  grado, affini in linea retta entro  il 1 grado, con
l'obbligo di essere adibita ad  abitazione principale ed avere ivi la
residenza);
  di considerare  parte integrante dell'abitazione principale  le sue
pertinenze,  quali le  cantine, i  box,  i posti  macchina coperti  e
scoperti, etc. anche  se distintamente iscritte in catasto  come C6 e
purche'  ci  sia  coincidenza   nella  titolarita'  con  l'abitazione
principale  e l'utilizzo  avvenga  da parte  del  proprietario o  dal
titolare del diritto di godimento.
   (Omissis).