Il comune di CAMPOBASSO ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria del 4,80 per mille; b) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per l'imposta dovuta dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, con esclusione delle unita' immobiliari indicate nell'ultima parte dell'art. 4 comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 8 giugno 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556. c) aliquota ridotta nella misura del 2 per mille per l'imposta dovuta dai proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o d'interesse storico o architettonico siti nel centro storico della citta'; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di stabilire che, agli effetti dell'applicazione dell'aliquota del 2 per mille, si intende per centro storico la parte della citta' coincidente con la zona omogenea A del vigente piano regolatore generale. (Omissis).