Il comune di CAMPOBASSO ha adottato,  il 25 marzo 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
   (Omissis).
  1. di determinare per  l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
    a) aliquota ordinaria del 4,80 per mille;
  b)  aliquota ridotta  nella misura  del 4  per mille  per l'imposta
dovuta  dalle  persone  fisiche  soggetti   passivi  e  dai  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita' immobiliare  direttamente adibita ad  abitazione principale,
con esclusione  delle unita'  immobiliari indicate  nell'ultima parte
dell'art. 4 comma  1 dell'art. 4 del decreto-legge 8  giugno 1996, n.
437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556.
  c)  aliquota ridotta  nella misura  del 2  per mille  per l'imposta
dovuta dai proprietari  che eseguano interventi volti  al recupero di
unita'  immobiliari   inagibili  o  inabitabili  ovvero   volti  alla
realizzazione  di  autorimesse o  posti  auto  anche pertinenziali  o
d'interesse storico  o architettonico  siti nel centro  storico della
citta';
  2.  di considerare  direttamente adibita  ad abitazione  principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo  di proprieta' o di usufrutto
da anziani  o disabili che  acquisiscono la residenza in  istituti di
ricovero o  sanitari a seguito  di ricovero permanente,  a condizione
che la stessa non risulti locata;
  3. di  stabilire che, agli effetti  dell'applicazione dell'aliquota
del 2 per mille, si intende  per centro storico la parte della citta'
coincidente  con la  zona  omogenea A  del  vigente piano  regolatore
generale.
   (Omissis).