IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge l aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti; Considerato che la predetta legge, all'art. 16, prevede che le regioni individuano, nell'ambito della programmazione sanitaria, tra le strutture accreditate, quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e tessuti; Considerato che la legge prevede che la individuazione delle strutture idonee ai trapianti avvenga sulla base di criteri e modalita' definiti con decreto del Ministro della sanita', sentiti il Consiglio superiore di sanita' ed il Centro nazionale per i trapianti previsto dall'art. 8 della stessa legge n. 9l/1999; Atteso che la legge non disciplina il periodo transitorio fra l'entrata in vigore della legge e l'emanazione del decreto ministeriale che definira' i criteri e le modalita' per la individuazione delle strutture; Considerato che la mancata previsione della disciplina transitoria puo' determinare gravi disfunzioni e soluzioni di continuita' nelle attivita' di trapianti di organi e tessuti; Ritenuto, in ragione delle preminenti esigenze di tutela della salute, di dover disporre che, in attesa dell'emanazione del decreto che definira' i criteri e le modalita' per la individuazione delle strutture, il Ministero della sanita', provveda in ordine al rinnovo delle autorizzazioni scadute nonche' ad eventuali nuove autorizzazioni che si rendessero necessarie; Ritenuto di limitare la validita' dei rinnovi e delle nuove autorizzazioni fino alle determinazioni che le regioni assumeranno ai sensi del richiamato art. 16 della legge; Considerato, altresi', che in materia di esportazione e di importazione di organi e tessuti la legge l aprile 1999, n. 91, all'art. 19, prevede che l'autorizzazione e' data secondo modalita' definite con decreto del Ministro della sanita'; Considerato che la legge anche per la predetta materia non disciplina il periodo transitorio; Ritenuto, in attesa dell'emanazione del decreto che fissera' le modalita' per la concessione dell'autorizzazione e della istituzione del Centro nazionale e dei centri regionali e interregionali per i trapianti, di disporre che le autorizzazioni all'esportazione e all'importazione continuino ad essere date in base alle disposizioni della legge 16 giugno 1977, n. 409; Dispone: Art. 1. 1. Fino all'emanazione del decreto del Ministro della sanita' di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, il rinnovo della autorizzazione alle strutture per i trapianti e le eventuali nuove autorizzazioni che si rendessero necessarie sono disposti con le modalita' e le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1994. Il rinnovo delle autorizzazioni e le nuove autorizzazioni sono concesse, in via provvisoria, fino alle determinazioni che le regioni assumeranno in conformita' ai criteri e alle modalita' definiti ai sensi del decreto di cui all'art. 16, comma 1, della legge l aprile 1999, n. 91. 2. Fino all'emanazione del decreto del Ministro della sanita' di cui all'art. 19, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, le autorizzazioni all'esportazione e all'importazione di organi e di tessuti sono concesse con le modalita' e le procedure della legge 16 giugno 1977, n. 409.