IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la  legge l aprile  1999, n. 91, concernente  disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti;
  Considerato  che la  predetta legge,  all'art. 16,  prevede che  le
regioni individuano, nell'ambito  della programmazione sanitaria, tra
le strutture accreditate, quelle idonee  ad effettuare i trapianti di
organi e tessuti;
  Considerato  che  la  legge  prevede che  la  individuazione  delle
strutture  idonee  ai  trapianti  avvenga sulla  base  di  criteri  e
modalita' definiti con decreto del Ministro della sanita', sentiti il
Consiglio superiore di sanita' ed il Centro nazionale per i trapianti
previsto dall'art. 8 della stessa legge n. 9l/1999;
  Atteso  che la  legge  non disciplina  il  periodo transitorio  fra
l'entrata  in   vigore  della   legge  e  l'emanazione   del  decreto
ministeriale  che  definira'   i  criteri  e  le   modalita'  per  la
individuazione delle strutture;
  Considerato che la mancata  previsione della disciplina transitoria
puo' determinare  gravi disfunzioni e soluzioni  di continuita' nelle
attivita' di trapianti di organi e tessuti;
  Ritenuto,  in ragione  delle  preminenti esigenze  di tutela  della
salute, di dover disporre che,  in attesa dell'emanazione del decreto
che definira'  i criteri e  le modalita' per la  individuazione delle
strutture, il Ministero della sanita',  provveda in ordine al rinnovo
delle   autorizzazioni    scadute   nonche'   ad    eventuali   nuove
autorizzazioni che si rendessero necessarie;
  Ritenuto  di  limitare  la  validita' dei  rinnovi  e  delle  nuove
autorizzazioni fino alle determinazioni che le regioni assumeranno ai
sensi del richiamato art. 16 della legge;
  Considerato,  altresi',  che  in   materia  di  esportazione  e  di
importazione  di organi  e tessuti  la legge  l aprile  1999, n.  91,
all'art. 19,  prevede che l'autorizzazione e'  data secondo modalita'
definite con decreto del Ministro della sanita';
  Considerato  che  la  legge  anche  per  la  predetta  materia  non
disciplina il periodo transitorio;
  Ritenuto,  in attesa  dell'emanazione del  decreto che  fissera' le
modalita' per la concessione  dell'autorizzazione e della istituzione
del Centro  nazionale e dei  centri regionali e interregionali  per i
trapianti,  di  disporre  che le  autorizzazioni  all'esportazione  e
all'importazione continuino ad essere  date in base alle disposizioni
della legge 16 giugno 1977, n. 409;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Fino  all'emanazione del decreto  del Ministro della  sanita' di
cui  all'art. 16,  comma 1,  della  legge 1  aprile 1999,  n. 91,  il
rinnovo  della autorizzazione  alle strutture  per i  trapianti e  le
eventuali  nuove autorizzazioni  che  si  rendessero necessarie  sono
disposti con  le modalita'  e le procedure  previste dal  decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n.  297 del  21 dicembre  1994. Il  rinnovo delle
autorizzazioni  e  le  nuove  autorizzazioni sono  concesse,  in  via
provvisoria, fino  alle determinazioni che le  regioni assumeranno in
conformita' ai criteri e alle modalita' definiti ai sensi del decreto
di cui all'art. 16, comma 1, della legge l aprile 1999, n. 91.
  2. Fino  all'emanazione del decreto  del Ministro della  sanita' di
cui  all'art. 19,  comma 1,  della  legge 1  aprile 1999,  n. 91,  le
autorizzazioni  all'esportazione e  all'importazione di  organi e  di
tessuti sono concesse con le modalita'  e le procedure della legge 16
giugno 1977, n. 409.