Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
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  Esaminata la domanda presentata dalla Cantina Soc. "Colli Perugini"
di Marsciano (Perugia), correlata dal parere favorevole della regione
Umbria, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Perugini";
  Ha  espresso,  nella riunione  del  20  e  21 maggio  1999,  parere
favorevole al  suo accoglimento  proponendo, ai  fini dell'emanazione
del  relativo decreto  dirigenziale,  il  disciplinare di  produzione
secondo il testo di cui appresso;
  Le  eventuali  istanze  e  controdeduzioni  ai  suddetti  parere  e
proposta, dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto
del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 462 "disciplina
dell'imposta  di bollo"  e  successive modifiche,  essere inviate  al
Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per a tutela
e  la   valorizzazione  delle   denominazioni  di  origine   e  delle
indicazioni  geografiche tipiche  dei vini  - via  Sallustiana, 10  -
00187 Roma, entro  sessanta giorni dalla data  di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
    Disciplinare di produzione dei vini a d.o.c. "Colli Perugini"
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine   controllata  "Colli  Perugini"  e'
riservata  ai vini  bianco, rosso,  rosato, novello,  spumante e  vin
santo o vino  santo e con riferimento ai seguenti  vitigni: bianchi -
Chardonnay,  Grechetto, Pinot  grigio  e Trebbiano;  neri -  Cabernet
sauvignon, Merlot,  Sangiovese, che rispondono alle  condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
  Il  vino "Colli  Perugini" bianco  e vino  santo o  vin santo  deve
essere ottenuto dalle uve  provenienti dai vigneti aventi nell'ambito
aziendale la seguente composizione ampelografica:
    Trebbiano toscano almeno 50%.
  Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
dagli altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati fino ad
un massimo del 50%, con un limite massimo del 10% per le Malvasie.
  Il vino  "Colli Perugini" spumante  deve essere ottenuto  dalle uve
provenienti dai  vitigni Grechetto,  Chardonnay, Pinot  bianco, Pinot
nero e  Pinot grigio, da  soli o congiuntamente, almeno  80%. Possono
concorrere  come  complementari  gli  altri vitigni  a  bacca  bianca
raccomandati  o autorizzati  nella  provincia di  produzione e  nella
misura massima del 20%.
  I  vini "Colli  Perugini" rosso,  rosato e  novello debbono  essere
ottenuti  dalle  uve  provenienti   dai  vigneti  aventi  nell'ambito
aziendale la seguente composizione ampelografica:
    Sangiovese almeno 50%.
  Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
dagli altri vitigni  a bacca nera raccomandati o  autorizzati fino ad
un massimo del 50%.
  Per i vini  con riferimento al nome di vitigno,  di cui all'art. 2,
debbono  essere   ottenuti  da   vigneti  in   cui  il   vitigno  sia
rappresentato almeno per l'85%,  mentre i vitigni complementari nelle
rispettive tipologie, bianchi  e neri, non debbono superare  il 15% e
comprendono quelli ammessi alla coltivazione.
                               Art. 3.
  Le uve destinate alla produzione  dei vini "Colli Perugini" debbono
essere  prodotte  nella zona  geografica  che  comprende in  parte  i
territori  amministrativi  dei   seguenti  comuni:  Perugia,  Deruta,
Marsciano,  Fratta  Todina, Monte  Castello  di  Vibio e  Plegaro  in
provincia di Perugia e S. Venanzo in provincia di Terni.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
  partendo  dalla  localita' La  Pallotta  di  Perugia, a  quota  388
all'incrocio tra  la strada statale  75-bis, proveniente da  Ponte S.
Giovanni  e  la  strada  statale Tuderte,  proveniente  dalla  strada
statale Tiberina  3-bis, la  linea di  delimitazione segue  la strada
statale 75-bis fino alla stazione ferroviaria di Perugia-Fontivegge e
quindi segue la  strada statale Trasimeno (n. 75)  in direzione ovest
fino a raggiungere l'abitato di  Olmo all'incrocio del confine tra il
comune di Perugia  e quello di Corciano, prosegue  lungo tale confine
in  direzione  sud,  supera  la  stazione  ferroviaria  di  Ellera  e
raggiunge  la   strada  statale  Pievaiola  (n.   220)  in  localita'
Strozzacapponi.  Prosegue  verso  sudovest   per  la  strada  statale
Pievaiola fino all'Osteria vecchia, in prossimita' del km 22, da dove
prosegue verso sud lungo la  strada per Pietrafitta fino a incrociare
(quota 220)  il fiume  Nestore per risalirlo  poi in  direzione ovest
fino  a  raggiungere la  strada  per  Castiglion Fosco  (quota  234),
ridiscende lungo questa verso sud  sino alla Cappelletta a quota 358,
all'altezza del centro abitato di  Castiglion Fosco, da dove prende a
seguire verso sud la strada per  Poggio della Croce, lo supera e dopo
aver  costeggiato  a  ovest  il  M. Citta'  di  Fallera  a  occidente
raggiunge quota 572 per seguire poi verso sud l'impluvio e ridiscende
nella stessa direzione il  F.sso Greppolischieto fino alla confluenza
con il F.sso Serpolla e  quindi lungo quest'ultimo verso sud incrocia
il confine  di provincia tra Perugia  e Terni. Segue tale  confine in
direzione est  e all'incrocio  con il  torrente Ferzinone  segue tale
corso d'acqua fino  alla confluenza con il  F.sso Capannuccio. Risale
il F.sso Capannuccio  in direzione sud fino a incrociare  al km 35 la
strada per S.  Venanzo al km 35 (quota 388),  segue tale strada verso
S.  Venanzo e  al  km 36,50  circa quella  che,  in direzione  ovest,
costeggia Rofecastello e prosegue verso  sud per quota 430, 446, 460,
476, 505 e 449.  Da quota 449, poco prima che  la strada raggiunga il
centro  abitato  di  Ripalvella,  prende  la  strada  campestre  che,
attraverso la localita'  il Passo, raggiunge Podere  il Poggio (quota
330) lo supera e incrocia il  T. Montecastello a quota 237; risale il
corso sino a quota 244, fino alla confluenza con il fosso proveniente
da  sudest per  risalirlo poi  fino  all'incrocio con  la strada  che
conduce  a  Podere T.re  Salviano.  Segue  quest'ultima in  direzione
sudovest passando per le quote 334 e 362 e quindi in direzione sud la
strada  per  Doglio  dopo  aver  superato le  quote  409,  453,  489,
costeggiando a  occidente il centro  abitato di Doglio,  prosegue poi
fino  a  incrociare  la  strada  per Montecastello  a  quota  498  in
prossimita' della localita' La Torre. Da quota 498 segue in direzione
nord  la   strada  per   Montecastello,  supera  il   centro  abitato
costeggiandolo  a sud  e  prosegue verso  est per  la  strada che  in
prossimita' del  Podere Biscarrini  (quota 182) raggiunge  quella per
Fratta Todina, percorre questa in  direzione nord e superato il ponte
sul T.  Faena piega in direzione  est per la strada  che raggiunge la
stazione di Fratta Todina. Dalla  stazione segue la strada ferrata in
direzione  nord  e  lungo  questa  supera il  fiume  Nestore  fino  a
incrociare la  strada per  Cerro a quota  172 (localita'  Morelli II)
prosegue verso  est lungo la strada  che conduce a Cerro  e quindi in
direzione nord segue quella vicinale  per S. Orsola che raggiunge per
proseguire  poi  la  direzione  ovest  fino  a  incrociare  la  linea
ferroviaria a  quota 187 e  lungo questa  prosegue verso nord  e alla
stazione  di Ponte  S. Giovanni  si dirige,  in direzione  nordovest,
percorrendo la strada che, dopo  aver attraversato la strada di Pieve
di Campo, raggiunge Perugia in localita' Porta S. Gerolamo e seguendo
via Bonfigli,  attraverso la  galleria nei pressi  del tiro  a segno,
tocca quota  445, raggiunge  Porta S.  Costanzo e  da qui  si immette
sulla  strada statale  75-bis al  km 1  per raggiungere  il bivio  La
Pallotta da dove e' iniziata la delimitazione.
                               Art. 4.
  Le condizioni di coltura dei  vigneti destinati alla produzione dei
vini "Colli Perugini" devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualita'. Sono  pertanto da considerarsi esclusi i
vigneti ubicati  in terreni  di piano  e fondovalle  e quelli  ad una
quota superiore ai 450 m e 500 m sul livello del mare rispettivamente
per i vitigni a bacca nera e bianca.
  I  vigneti impiantati  successivamente alla  entrata in  vigore del
presente  disciplinare dovranno  avere una  densita' di  almeno 2.000
ceppi/ha.
  Le  forme di  allevamento ed  i sistemi  di potatura  devono essere
quelli  generalmente  usati  o  comunque atti  a  non  modificare  le
caratteristiche delle uve e dei vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
  La resa massima di uva per  la produzione dei vini "Colli Perugini"
bianco,  rosso,  rosato,  novello,  vino  santo o  vin  santo  e  con
riferimento ai seguenti vitigni:  Grechetto, Pinot grigio, Trebbiano,
Cabernet sauvignon, Merlot, Sangiovese,  non deve essere superiore ai
12 t  di uva  per ettaro  di coltura principale  pura. Per  il "Colli
Perugini" Chardonnay e  spumante tale resa non deve superare  le 11 t
per ettaro.
  Fermi  restando i  limiti sopra  indicati,  la resa  per ettaro  in
coltura  mista  deve  essere   calcolata  in  rapporto  all'effettiva
superficie coperta dalla vite.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare alla produzione  dei vini a d.o.c.  "Colli Perugini" devono
essere  riportati  nei limiti  di  cui  sopra purche'  la  produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
  Per tutti i  vini "Colli Perugini" con esclusione del  Vino santo o
Vin santo la resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 70%. Qualora superi questo limite,  ma non il 75%, l'eccedenza non
ha diritto  alla denominazione di  origine controllata; oltre  il 75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
  La resa in  vino rispetto all'uva fresca nella  produzione del Vino
santo o Vin santo non deve superare il 40%.
  Qualora tale  resa superi la  percentuale sopra indicata ma  non il
45%,  l'eccedenza non  avra'  diritto alla  denominazione di  origine
controllata   "Colli  Perugini"   Vin  Santo;   oltre  detto   limite
percentuale decade il diritto alla d.o.c. per tutto il prodotto.
  Pertanto per  vini "Colli  Perugini" bianco, rosso  e rosato  e con
riferimento ai vitigni: Grechetto,  Pinot grigio, Trebbiano, Cabernet
sauvignon,  Merlot,  Sangiovese,  la  resa massima  non  deve  essere
superiore  agli  84  hl/ha.  Per il  "Colli  Perugini"  Chardonnay  e
spumante la  resa massima deve essere  superiore ai 77 hl/ha.  Per il
"Colli Perugini"  Vino santo  o Vin  santo la  resa massima  non deve
essere superiore ai 48 hl/ha.
                               Art. 5.
  Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere   effettuate
nell'interno della zona di  produzione delimitata nel precedente art.
3.
  Le  uve  destinate alla  vinificazione  devono  assicurare al  vino
"Colli  Perugini" bianco,  e a  quelli con  riferimento ai  vitigni a
bacca  bianca un  titolo  alcolometrico volumico  minimo naturale  di
10,5%, mentre  le uve  destinate alla  produzione di  spumante devono
assicurare un  titolo alcolometrico volumico minimo  naturale di 10%.
Per  i vini  "Colli Perugini"  rosso,  rosato, novello  e quelli  con
riferimento ai vitigni a bacca  nera il titolo alcolometrico volumico
naturale minimo deve essere dell'11,00%.
  La  produzione  del  vino  "Colli Perugini"  spumante  deve  essere
effettuata  con  il metodo  della  fermentazione  in autoclave  o  in
bottiglia,  con  l'esclusione  di   qualsiasi  aggiunta  di  anidride
carbonica.
  Le operazioni  di elaborazione  del vino "Colli  Perugini" spumante
possono essere  effettuate anche fuori  della zona di  produzione. Le
uve destinate alla produzione della  tipologia Vino santo o Vin santo
devono  essere sottoposte  ad  un periodo  di  appassimento che  puo'
protrarsi non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alle vendemmia e
comunque  fino al  raggiungimento di  un contenuto  zuccherino minimo
naturale del 26%; per  l'appassimento e' consentita la disidratazione
iniziale  con aria  ventilata  non  riscaldata. L'elaborazione  della
tipologia Vino santo o Vin santo deve avvenire in recipienti di legno
di capacita' non superiore a 350 litri.
  Nella  vinificazione  sono  ammesse  solo  le  pratiche  enologiche
tradizionali,  leali e  costanti, atte  a conferire  ai vini  le loro
peculiari caratteristiche.
                               Art. 6.
  I vini "Colli Perugini" all'atto dell'immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
 "Colli Perugini" bianco:
   colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
   odore: gradevole, caratteristico;
   sapore: asciutto, fresco, di gusto leggermente fruttato;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
   acidita' totale minima: 5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 16 g/l.
 "Colli Perugini" rosso:
   colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
   odore: vinoso, delicato, con profumo caratteristico;
   sapore: asciutto, sapido, di buon corpo;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 20 g/l.
 "Colli Perugini" rosato:
   colore: rosato piu' o meno intenso;
   odore: vinoso delicato;
   sapore: asciutto, armonico, fresco;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
   acidita' totale minima: 5,5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 18 g/l;
 "Colli Perugini" Novello:
   colore: rosso cerasuolo, talvolta tendente al viola;
   odore: fruttato, fresco, caratteristico;
  sapore: talvolta vivace, fruttato caratteristico, vellutato;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
   acidita' totale minima: 5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 18 g/l.
 "Colli Perugini" Chardonnay:
  colore: giallo  paglierino piu' o  meno intenso con  lievi riflessi
verdognoli;
   odore: intenso, caratteristico;
   sapore: asciutto, fruttato, caratteristico, armonico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
   acidita' totale minima: 5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 16 g/l.
 "Colli Perugini" Grechetto:
  colore: giallo paglierino piu' o meno intenso fino al dorato;
   odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;
  sapore:  secco  o   leggermente  abboccato,  vellutato,  retrogusto
lievemente amarognolo, fruttato, armonico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
   acidita' totale minima: 5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 16 g/l.
 "Colli Perugini" Pinot Grigio:
  colore: giallo paglierino piu' o meno intenso tipico del vitigno;
   odore: fruttato, fine, tipico;
   sapore: asciutto, vellutato, caratteristico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
   acidita' totale minima: 5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 16 g/l.
 "Colli Perugini" Trebbiano:
   colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
   odore: delicato, caratteristico;
   sapore: fine, asciutto, caratteristico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
   acidita' totale minima: 5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 16 g/l.
 "Colli Perugini" Cabernet Sauvignon:
  colore: rosso  rubino intenso con lievi  riflessi violacei tendente
al granato con l'invecchiamento;
   odore: intenso, persistente, caratteristico;
  sapore:  asciutto,  con  retrogusto  caratteristico,  delicatamente
erbaceo;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 20 g/l.
 "Colli Perugini" Merlot:
  colore:  rosso rubino  con riflessi  violacei talvolta  tendente al
rosso mattone con l'invecchiamento;
   odore: vinoso, gradevole;
   sapore: pieno, morbido, armonico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 20 g/l.
 "Colli Perugini" Sangiovese:
  colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
   odore: vinoso, caratteristico;
  sapore:  asciutto,  armonico,  gradevolmente  tannico  se  giovane,
piacevolmente amarognolo, fruttato caratteristico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
   acidita' totale minima: 5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 20 g/l.
 "Colli Perugini" Spumante:
   colore: paglierino piu' o meno intenso;
   odore: piacevolmente fruttato, persistente;
   sapore: secco, armonico, elegante, netto;
   spuma: fine;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
   acidita' totale minima: 5,5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 13 g/l.
 "Colli Perugini" Vino santo o Vin santo:
   colore: da paglierino all'ambrato piu' o meno intenso;
   odore: etereo, intenso, aromatico;
  sapore:  armonico,  dal secco  al  dolce  con  sentore di  miele  e
vaniglia;
  titolo alcolometrico  volumico totale minimo: 16%  di cui effettivo
almeno 13%;
   acidita' totale minima: 4 g/l;
   estratto secco netto minimo: 25 g/l.
                               Art. 7.
  Il vino "Colli Perugini" Vino santo o Vin santo deve essere immesso
al consumo esclusivamente in recipienti da 0,375 a 1,5 litri.
  Alla  denominazione di  cui  all'art. 1  e'  vietata l'aggiunta  di
qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente
disciplinare  di  produzione  ivi compresi  gli  aggettivi:  "extra",
"superiore", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
  E'   tuttavia  consentito   l'uso  di   indicazioni  che   facciano
riferimento  a  nomi, ragioni  sociali,  marchi  privati, non  aventi
significato  laudativo   e  non  idonei   a  trarre  in   inganno  il
consumatore.
  E'  consentito   altresi'  l'uso   di  indicazioni   geografiche  e
toponomastiche  che facciano  riferimento a  comuni, frazioni,  aree,
fattorie,  zone  e  localita'  compresi  nella  zona  delimitata  dal
precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui
il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
  La  menzione vigna,  seguita dal  relativo toponimo  e' consentita,
alle condizioni previste dalla legge per  i vini di cui al precedente
art. 1.
  Il vino "Colli Perugini" Vino santo o Vin santo deve essere immesso
al consumo esclusivamente in recipienti da 0,375 a 1,5 litri.
  Sulle  bottiglie  o  altri  recipienti contenenti  i  vini  di  cui
all'art. 1  del presente  disciplinare di produzione,  puo' figurare,
veritiera e  documentabile, l'annata di produzione  delle uve, mentre
quest'ultima  e obbligatoria  per le  tipologie "Vin  Santo" o  "Vino
Santo" e "Novello".