Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 Esaminata la domanda presentata dalla Cantina Soc. "Colli Perugini" di Marsciano (Perugia), correlata dal parere favorevole della regione Umbria, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Perugini"; Ha espresso, nella riunione del 20 e 21 maggio 1999, parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso; Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta, dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 462 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per a tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Disciplinare di produzione dei vini a d.o.c. "Colli Perugini" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Colli Perugini" e' riservata ai vini bianco, rosso, rosato, novello, spumante e vin santo o vino santo e con riferimento ai seguenti vitigni: bianchi - Chardonnay, Grechetto, Pinot grigio e Trebbiano; neri - Cabernet sauvignon, Merlot, Sangiovese, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. Il vino "Colli Perugini" bianco e vino santo o vin santo deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Trebbiano toscano almeno 50%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dagli altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati fino ad un massimo del 50%, con un limite massimo del 10% per le Malvasie. Il vino "Colli Perugini" spumante deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero e Pinot grigio, da soli o congiuntamente, almeno 80%. Possono concorrere come complementari gli altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati nella provincia di produzione e nella misura massima del 20%. I vini "Colli Perugini" rosso, rosato e novello debbono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Sangiovese almeno 50%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dagli altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati fino ad un massimo del 50%. Per i vini con riferimento al nome di vitigno, di cui all'art. 2, debbono essere ottenuti da vigneti in cui il vitigno sia rappresentato almeno per l'85%, mentre i vitigni complementari nelle rispettive tipologie, bianchi e neri, non debbono superare il 15% e comprendono quelli ammessi alla coltivazione. Art. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini "Colli Perugini" debbono essere prodotte nella zona geografica che comprende in parte i territori amministrativi dei seguenti comuni: Perugia, Deruta, Marsciano, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio e Plegaro in provincia di Perugia e S. Venanzo in provincia di Terni. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla localita' La Pallotta di Perugia, a quota 388 all'incrocio tra la strada statale 75-bis, proveniente da Ponte S. Giovanni e la strada statale Tuderte, proveniente dalla strada statale Tiberina 3-bis, la linea di delimitazione segue la strada statale 75-bis fino alla stazione ferroviaria di Perugia-Fontivegge e quindi segue la strada statale Trasimeno (n. 75) in direzione ovest fino a raggiungere l'abitato di Olmo all'incrocio del confine tra il comune di Perugia e quello di Corciano, prosegue lungo tale confine in direzione sud, supera la stazione ferroviaria di Ellera e raggiunge la strada statale Pievaiola (n. 220) in localita' Strozzacapponi. Prosegue verso sudovest per la strada statale Pievaiola fino all'Osteria vecchia, in prossimita' del km 22, da dove prosegue verso sud lungo la strada per Pietrafitta fino a incrociare (quota 220) il fiume Nestore per risalirlo poi in direzione ovest fino a raggiungere la strada per Castiglion Fosco (quota 234), ridiscende lungo questa verso sud sino alla Cappelletta a quota 358, all'altezza del centro abitato di Castiglion Fosco, da dove prende a seguire verso sud la strada per Poggio della Croce, lo supera e dopo aver costeggiato a ovest il M. Citta' di Fallera a occidente raggiunge quota 572 per seguire poi verso sud l'impluvio e ridiscende nella stessa direzione il F.sso Greppolischieto fino alla confluenza con il F.sso Serpolla e quindi lungo quest'ultimo verso sud incrocia il confine di provincia tra Perugia e Terni. Segue tale confine in direzione est e all'incrocio con il torrente Ferzinone segue tale corso d'acqua fino alla confluenza con il F.sso Capannuccio. Risale il F.sso Capannuccio in direzione sud fino a incrociare al km 35 la strada per S. Venanzo al km 35 (quota 388), segue tale strada verso S. Venanzo e al km 36,50 circa quella che, in direzione ovest, costeggia Rofecastello e prosegue verso sud per quota 430, 446, 460, 476, 505 e 449. Da quota 449, poco prima che la strada raggiunga il centro abitato di Ripalvella, prende la strada campestre che, attraverso la localita' il Passo, raggiunge Podere il Poggio (quota 330) lo supera e incrocia il T. Montecastello a quota 237; risale il corso sino a quota 244, fino alla confluenza con il fosso proveniente da sudest per risalirlo poi fino all'incrocio con la strada che conduce a Podere T.re Salviano. Segue quest'ultima in direzione sudovest passando per le quote 334 e 362 e quindi in direzione sud la strada per Doglio dopo aver superato le quote 409, 453, 489, costeggiando a occidente il centro abitato di Doglio, prosegue poi fino a incrociare la strada per Montecastello a quota 498 in prossimita' della localita' La Torre. Da quota 498 segue in direzione nord la strada per Montecastello, supera il centro abitato costeggiandolo a sud e prosegue verso est per la strada che in prossimita' del Podere Biscarrini (quota 182) raggiunge quella per Fratta Todina, percorre questa in direzione nord e superato il ponte sul T. Faena piega in direzione est per la strada che raggiunge la stazione di Fratta Todina. Dalla stazione segue la strada ferrata in direzione nord e lungo questa supera il fiume Nestore fino a incrociare la strada per Cerro a quota 172 (localita' Morelli II) prosegue verso est lungo la strada che conduce a Cerro e quindi in direzione nord segue quella vicinale per S. Orsola che raggiunge per proseguire poi la direzione ovest fino a incrociare la linea ferroviaria a quota 187 e lungo questa prosegue verso nord e alla stazione di Ponte S. Giovanni si dirige, in direzione nordovest, percorrendo la strada che, dopo aver attraversato la strada di Pieve di Campo, raggiunge Perugia in localita' Porta S. Gerolamo e seguendo via Bonfigli, attraverso la galleria nei pressi del tiro a segno, tocca quota 445, raggiunge Porta S. Costanzo e da qui si immette sulla strada statale 75-bis al km 1 per raggiungere il bivio La Pallotta da dove e' iniziata la delimitazione. Art. 4. Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Colli Perugini" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi esclusi i vigneti ubicati in terreni di piano e fondovalle e quelli ad una quota superiore ai 450 m e 500 m sul livello del mare rispettivamente per i vitigni a bacca nera e bianca. I vigneti impiantati successivamente alla entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densita' di almeno 2.000 ceppi/ha. Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per la produzione dei vini "Colli Perugini" bianco, rosso, rosato, novello, vino santo o vin santo e con riferimento ai seguenti vitigni: Grechetto, Pinot grigio, Trebbiano, Cabernet sauvignon, Merlot, Sangiovese, non deve essere superiore ai 12 t di uva per ettaro di coltura principale pura. Per il "Colli Perugini" Chardonnay e spumante tale resa non deve superare le 11 t per ettaro. Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura mista deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a d.o.c. "Colli Perugini" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Per tutti i vini "Colli Perugini" con esclusione del Vino santo o Vin santo la resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La resa in vino rispetto all'uva fresca nella produzione del Vino santo o Vin santo non deve superare il 40%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata ma non il 45%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata "Colli Perugini" Vin Santo; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla d.o.c. per tutto il prodotto. Pertanto per vini "Colli Perugini" bianco, rosso e rosato e con riferimento ai vitigni: Grechetto, Pinot grigio, Trebbiano, Cabernet sauvignon, Merlot, Sangiovese, la resa massima non deve essere superiore agli 84 hl/ha. Per il "Colli Perugini" Chardonnay e spumante la resa massima deve essere superiore ai 77 hl/ha. Per il "Colli Perugini" Vino santo o Vin santo la resa massima non deve essere superiore ai 48 hl/ha. Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Colli Perugini" bianco, e a quelli con riferimento ai vitigni a bacca bianca un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,5%, mentre le uve destinate alla produzione di spumante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10%. Per i vini "Colli Perugini" rosso, rosato, novello e quelli con riferimento ai vitigni a bacca nera il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere dell'11,00%. La produzione del vino "Colli Perugini" spumante deve essere effettuata con il metodo della fermentazione in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica. Le operazioni di elaborazione del vino "Colli Perugini" spumante possono essere effettuate anche fuori della zona di produzione. Le uve destinate alla produzione della tipologia Vino santo o Vin santo devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che puo' protrarsi non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alle vendemmia e comunque fino al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo naturale del 26%; per l'appassimento e' consentita la disidratazione iniziale con aria ventilata non riscaldata. L'elaborazione della tipologia Vino santo o Vin santo deve avvenire in recipienti di legno di capacita' non superiore a 350 litri. Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Art. 6. I vini "Colli Perugini" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Colli Perugini" bianco: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, fresco, di gusto leggermente fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l. "Colli Perugini" rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, delicato, con profumo caratteristico; sapore: asciutto, sapido, di buon corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l. "Colli Perugini" rosato: colore: rosato piu' o meno intenso; odore: vinoso delicato; sapore: asciutto, armonico, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l; "Colli Perugini" Novello: colore: rosso cerasuolo, talvolta tendente al viola; odore: fruttato, fresco, caratteristico; sapore: talvolta vivace, fruttato caratteristico, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l. "Colli Perugini" Chardonnay: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso con lievi riflessi verdognoli; odore: intenso, caratteristico; sapore: asciutto, fruttato, caratteristico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l. "Colli Perugini" Grechetto: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso fino al dorato; odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico; sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l. "Colli Perugini" Pinot Grigio: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso tipico del vitigno; odore: fruttato, fine, tipico; sapore: asciutto, vellutato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l. "Colli Perugini" Trebbiano: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: delicato, caratteristico; sapore: fine, asciutto, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l. "Colli Perugini" Cabernet Sauvignon: colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intenso, persistente, caratteristico; sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l. "Colli Perugini" Merlot: colore: rosso rubino con riflessi violacei talvolta tendente al rosso mattone con l'invecchiamento; odore: vinoso, gradevole; sapore: pieno, morbido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l. "Colli Perugini" Sangiovese: colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico se giovane, piacevolmente amarognolo, fruttato caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l. "Colli Perugini" Spumante: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: piacevolmente fruttato, persistente; sapore: secco, armonico, elegante, netto; spuma: fine; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto secco netto minimo: 13 g/l. "Colli Perugini" Vino santo o Vin santo: colore: da paglierino all'ambrato piu' o meno intenso; odore: etereo, intenso, aromatico; sapore: armonico, dal secco al dolce con sentore di miele e vaniglia; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui effettivo almeno 13%; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto secco netto minimo: 25 g/l. Art. 7. Il vino "Colli Perugini" Vino santo o Vin santo deve essere immesso al consumo esclusivamente in recipienti da 0,375 a 1,5 litri. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: "extra", "superiore", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. La menzione vigna, seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla legge per i vini di cui al precedente art. 1. Il vino "Colli Perugini" Vino santo o Vin santo deve essere immesso al consumo esclusivamente in recipienti da 0,375 a 1,5 litri. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, puo' figurare, veritiera e documentabile, l'annata di produzione delle uve, mentre quest'ultima e obbligatoria per le tipologie "Vin Santo" o "Vino Santo" e "Novello".