IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Visti  gli articoli  5 e  6  della legge  13 maggio  1983, n.  198,
recante  l'adeguamento alla  normativa  comunitaria della  disciplina
concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972,
n. 633, relativo all'istituzione  dell'imposta sul valore aggiunto, e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  29  del  decreto-legge   30  agosto  1993,  n.  331,
convertito nella legge  29 ottobre 1993, n. 427,  che disciplina, tra
l'altro, l'applicazione dell'imposta  di fabbricazione sui fiammiferi
di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;
  Visto il  decreto legislativo  31 marzo 1998,  n. 80,  recante, tra
l'altro,  nuove  disposizioni  in  materia  di  organizzazione  nelle
pubbliche amministrazioni;
  Visto il  decreto ministeriale  22 dicembre 1958,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale   n.  43  del   20  febbraio  1959,   recante  le
caratteristiche   delle  marche   contrassegno   per  fiammiferi,   e
successive modificazioni;
  Visto  il decreto  ministeriale  21 maggio  1992, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3  giugno 1992, con il quale l'aggio di
vendita al pubblico dei fiammiferi  e' stato fissato nella misura del
10 per cento;
  Visto  il decreto  ministeriale  20 luglio  1998, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n.  178  del  1 agosto  1998,  recante i  criteri
generali per la  determinazione della tariffa di  vendita al pubblico
dei fiammiferi;
  Visto il decreto direttoriale del  23 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n.  178 del  1 agosto  1998, con  il quale  si e'
proceduto alla revisione  della tariffa di vendita  al pubblico, alla
rideterminazione  delle  aliquote  di imposta  di  fabbricazione  dei
fiammiferi e all'iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi;
  Visto il  decreto ministeriale 20  giugno 1986 con il  quale veniva
iscritto in tariffa  un nuovo tipo di  fiammifero denominato "Minerva
Giganti 9/10";
  Visto il  decreto ministeriale 26  giugno 1992 con il  quale veniva
iscritto in tariffa un nuovo tipo di fiammifero denominato "Lady-S";
  Visto il  decreto ministeriale 23  luglio 1998 con il  quale veniva
iscritto  in tariffa  un nuovo  tipo di  fiammifero denominato  "Maxi
Box/R";
  Vista la richiesta di aumento del prezzo di vendita al pubblico per
i  fiammiferi  denominati  "Maxi  Box  S/250"  e  "Maxi  Box  SL/250"
effettuata dal Consorzio industrie fiammiferi,  con sede in Roma, via
delle Tre  Madonne, 12, nonche'  la richiesta di  cancellazione dalla
tariffa  di  vendita  dei  fiammiferi tipo  "Minerva  Giganti  9/10",
"Lady-S" e "Maxi Box/R";
  Considerata la necessita' di procedere alla revisione della tariffa
di  vendita  al  pubblico  e  alla  rideterminazione  delle  relative
aliquote di imposta  di fabbricazione su detti  fiammiferi sulla base
dei criteri generali stabiliti dal citato decreto ministeriale del 20
luglio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono radiati dalla  tariffa di vendita al pubblico  i seguenti tipi
di  condizionamenti   di  fiammiferi  la  cui   vendita  e'  comunque
consentita fino ad esaurimento delle scorte esistenti:
  1) busta di cartone con  10 fiammiferi giganti di legno paraffinato
al fosforo amorfo del tipo "Minerva";
  2) scatola  di cartone  con 20 fiammiferi  di legno  paraffinati al
fosforo amorfo denominati "Lady-S";
  3)  scatola  di  cartoncino   a  tiretto  passante  contenente  240
fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata "Maxi Box/R".