IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il  regolamento di polizia veterinaria  approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista l'ordinanza ministeriale 10  maggio 1973 recante: "Disciplina
sanitaria della somministrazione agli  animali dei rifiuti alimentari
e  non di  qualunque  provenienza  e di  alcuni  prodotti di  origine
animale", pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale n. 146  dell'8 giugno
1973, ed in particolare l'art. 11;
  Visto  il decreto  ministeriale 2  maggio 1985  recante: "Direttive
alle regioni e alle province autonome  di Trento e Bolzano in materia
di profilassi internazionale e di sanita' pubblica", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1985;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 1  marzo 1992, n.
231, recante:  "Regolamento di attuazione delle  direttive 83/91/CEE,
88/289/CEE e  91/266/CEE reiative  a problemi  sanitari e  di polizia
sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e
suina e  di carni fresche in  provenienza da Paesi terzi,  nonche' di
ricerca di  trichine nelle carni  fresche di animali  domestici della
specie suina";
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  93,  recante:
"Attuazione   delle  direttive   90/675/CEE  e   91/496/CEE  relative
all'organizzazione dei controlli veterinari  su prodotti e animali in
provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea";
  Vista  l'ordinanza ministeriale  21 aprile  1995, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.  149 del 28 giugno  1995, recante modificazione
alla citata ordinanza ministeriale 10 maggio 1973;
  Tenuto conto  che in diversi  porti, aeroporti e  confini terrestri
permangono difficolta' operative  rispetto all'obbligo di distruzione
dei  rifiuti prodotti  a  bordo di  mezzi  di trasporto  commerciali,
nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra-U.E.;
  Ritenuto  pertanto necessario  disporre nuove  misure sanitarie  in
caso di conferimento a terra dei rifiuti prodotti a bordo di mezzi di
trasporto commerciali,  nazionali ed esteri, di  alimenti provenienti
da Paesi extra - U.E.;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. L'art.  11 dell'ordinanza del  Ministro della sanita'  10 maggio
1973,  cosi'  come  modificato  dall'ordinanza  21  aprile  1995,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 11. - 1.  I rifiuti - prodotti a bordo  di mezzi di trasporto
commerciali, nazionali ed  esteri - di alimenti  provenienti da Paesi
extra-U.E., per essere trasferiti  a terra devono essere confezionati
in apposito contenitore, anche flessibile di colore diverso da quello
utilizzato  per  i rifiuti  urbani.  Il  contenitore utilizzato  deve
possedere caratteristiche tali da evitare ogni possibile dispersione.
  2. E' ammesso il deposito temporaneo  dei rifiuti di cui al comma 1
nelle aree portuali, aeroportuali e di confine terrestre a condizione
che lo smaltimento  avvenga con periodicita' non  superiore ai cinque
giorni  indipendentemente  dalle  quantita' in  deposito  e  comunque
ogniqualvolta il quantitativo dei rifiuti  in deposito raggiunga i 10
metri cubi.
  3. Il deposito temporapeo di cui  al comma 2 deve essere effettuato
in  condizioni tali  da non  comportare rischi  per la  salute e  per
l'ambiente.
  4.  Lo smaltimento  dei rifiuti  di cui  al comma  1 puo'  avvenire
secondo le seguenti modalita':
  a)  termodistruzione in  impianto per  rifiuti sanitari  pericolosi
sito  all'interno  delle aree  portuali,  aeroportuali  e di  confine
terrestre ed avvio del residuo della combustione a discarica;
  b)  autoclavaggio  o  altra  metodica  di  sterilizzazione  -  tale
comunque  da  garantire un  S.A.L.  (Sterility  Assurance Level)  non
inferiore a  10(elevato a)-6j  - in  impianto sito  all'interno delle
aree  portuali, aeroportuali  e  di confine  terrestre  ed avvio  del
materiale trattato in impianto di termodistruzione per rifiuti urbani
o a discarica;
  c)  termodistruzione in  impianto per  rifiuti sanitari  pericolosi
sito  all'esterno delle  aeree  portuali, aeroportuali  e di  confine
terrestre,  nel  rispetto  della  vigente  normativa  concernente  la
raccolta,  il  conferimento  ed  il trasporto  dei  rifiuti  sanitari
pericolosi a rischio infettivo.
  5.  Ogni singola  operazione  di cui  al comma  4,  lettera c),  e'
autorizzata dagli uffici di sanita' marittima ed aerea o dagli uffici
veterinari di confine, porto e  aeroporto; il conseguente rilascio di
apposito nullaosta  e assoggettato alla corresponsione  della tariffa
di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1993 e successive modifiche.
  6. La vigilanza relativa  alle operazioni di cui ai commi  1, 2 e 4
e' esperita dagli uffici di sanita' marittima ed aerea e dagli uffici
veterinari di confine, porto e aeroporto.
  7.  L'idoneita'   di  metodiche  di  sterilizzazione   dei  rifiuti
alimentari diverse dall'autoclavaggio di cui  al comma 4, lettera b),
e'  riconosciuta  dal  Ministero della  sanita',  sentito  l'Istituto
superiore di sanita'.
  8. Le  spese connesse all'applicazione delle  misure previste dalla
presente ordinanza  sono a  carico del  produttore dei  rifiuti senza
alcun onere per lo Stato.".