IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973 recante: "Disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari e non di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 dell'8 giugno 1973, ed in particolare l'art. 11; Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1985 recante: "Direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di profilassi internazionale e di sanita' pubblica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1985; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231, recante: "Regolamento di attuazione delle direttive 83/91/CEE, 88/289/CEE e 91/266/CEE reiative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonche' di ricerca di trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina"; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante: "Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea"; Vista l'ordinanza ministeriale 21 aprile 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1995, recante modificazione alla citata ordinanza ministeriale 10 maggio 1973; Tenuto conto che in diversi porti, aeroporti e confini terrestri permangono difficolta' operative rispetto all'obbligo di distruzione dei rifiuti prodotti a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra-U.E.; Ritenuto pertanto necessario disporre nuove misure sanitarie in caso di conferimento a terra dei rifiuti prodotti a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, di alimenti provenienti da Paesi extra - U.E.; Ordina: Art. 1. 1. L'art. 11 dell'ordinanza del Ministro della sanita' 10 maggio 1973, cosi' come modificato dall'ordinanza 21 aprile 1995, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. I rifiuti - prodotti a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri - di alimenti provenienti da Paesi extra-U.E., per essere trasferiti a terra devono essere confezionati in apposito contenitore, anche flessibile di colore diverso da quello utilizzato per i rifiuti urbani. Il contenitore utilizzato deve possedere caratteristiche tali da evitare ogni possibile dispersione. 2. E' ammesso il deposito temporaneo dei rifiuti di cui al comma 1 nelle aree portuali, aeroportuali e di confine terrestre a condizione che lo smaltimento avvenga con periodicita' non superiore ai cinque giorni indipendentemente dalle quantita' in deposito e comunque ogniqualvolta il quantitativo dei rifiuti in deposito raggiunga i 10 metri cubi. 3. Il deposito temporapeo di cui al comma 2 deve essere effettuato in condizioni tali da non comportare rischi per la salute e per l'ambiente. 4. Lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 puo' avvenire secondo le seguenti modalita': a) termodistruzione in impianto per rifiuti sanitari pericolosi sito all'interno delle aree portuali, aeroportuali e di confine terrestre ed avvio del residuo della combustione a discarica; b) autoclavaggio o altra metodica di sterilizzazione - tale comunque da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10(elevato a)-6j - in impianto sito all'interno delle aree portuali, aeroportuali e di confine terrestre ed avvio del materiale trattato in impianto di termodistruzione per rifiuti urbani o a discarica; c) termodistruzione in impianto per rifiuti sanitari pericolosi sito all'esterno delle aeree portuali, aeroportuali e di confine terrestre, nel rispetto della vigente normativa concernente la raccolta, il conferimento ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. 5. Ogni singola operazione di cui al comma 4, lettera c), e' autorizzata dagli uffici di sanita' marittima ed aerea o dagli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto; il conseguente rilascio di apposito nullaosta e assoggettato alla corresponsione della tariffa di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1993 e successive modifiche. 6. La vigilanza relativa alle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 e' esperita dagli uffici di sanita' marittima ed aerea e dagli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto. 7. L'idoneita' di metodiche di sterilizzazione dei rifiuti alimentari diverse dall'autoclavaggio di cui al comma 4, lettera b), e' riconosciuta dal Ministero della sanita', sentito l'Istituto superiore di sanita'. 8. Le spese connesse all'applicazione delle misure previste dalla presente ordinanza sono a carico del produttore dei rifiuti senza alcun onere per lo Stato.".