IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti gli articoli 5, lettera h) e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327; Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i) e 7, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; Vista la direttiva 97/71/CE della Commissione del 15 dicembre 1997, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, le quali fissano le quantita' massime di residui di antiparassitari rispettivamente nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale compresi gli ortofrutticoli; Vista la direttiva 98/82/CE della Commissione del 27 ottobre 1998, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, le quali fissano le quantita' massime di residui di antiparassitari rispettivamente nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale compresi gli ortofrutticoli ed in particolare l'art. 5, paragrafo 2; Visti le ordinanze del Ministro della sanita' del 3 maggio 1994, pubblicate nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1994, i decreti del Ministro della sanita' del 9 ottobre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 1995, del 6 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1997 e del 27 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1997; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 22 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1998, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari che ha unificato anche i sopraindicati provvedimenti; Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992 e 30 luglio 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle qualita' massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione; Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194; Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 97/71/CE, con cui l'Unione europea ha prorogato le date per la fissazione dei valori lasciati in sospeso, affinche' le parti interessate producano i dati mancanti e siano esaminati dalla Commissione e dalle autorita' nazionali; Decreta: Art. 1. 1. All'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della sanita' del 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1998, sono apportate le seguenti modifiche: a) nella nota a) la data "1 gennaio 1998" e' sostituita dalla seguente: "1 agosto 2000"; b) nelle note b) e c) la data "30 aprile 2000" e' sostituita dalla seguente: "entro il 1 luglio 2000".