IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti gli articoli 5, lettera h) e 6 della legge 30 aprile 1962, n.
283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto il  regolamento di esecuzione della  predetta legge approvato
con il decreto del Presidente della  Repubblica del 26 marzo 1980, n.
327;
  Visti gli articoli  5, ultimo comma, 6,  lettere c), h) ed  i) e 7,
lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 19 del decreto legislativo  17 marzo 1995, n. 194, che
prevede l'adozione con  decreto del Ministro della  sanita' di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
  Vista la direttiva 97/71/CE della Commissione del 15 dicembre 1997,
recante   modifica  degli   allegati   delle  direttive   86/362/CEE,
86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio,  le quali fissano le quantita'
massime di  residui di  antiparassitari rispettivamente  nei cereali,
nei prodotti  alimentari di origine  animale e in alcuni  prodotti di
origine vegetale compresi gli ortofrutticoli;
  Vista la direttiva 98/82/CE della  Commissione del 27 ottobre 1998,
recante   modifica  degli   allegati   delle  direttive   86/362/CEE,
86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio,  le quali fissano le quantita'
massime di  residui di  antiparassitari rispettivamente  nei cereali,
nei prodotti  alimentari di origine  animale e in alcuni  prodotti di
origine vegetale compresi gli ortofrutticoli ed in particolare l'art.
5, paragrafo 2;
  Visti le  ordinanze del Ministro  della sanita' del 3  maggio 1994,
pubblicate nel  supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 160
dell'11  luglio 1994,  i decreti  del  Ministro della  sanita' del  9
ottobre  1995, pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 1995, del 6 dicembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n. 25 del 31 gennaio 1997  e del 27 gennaio
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1997;
  Visto il  decreto del Ministro  della sanita' del 22  gennaio 1998,
pubblicato nel  supplemento straordinario alla Gazzetta  Ufficiale n.
78 del  3 aprile  1998, concernente  i limiti  massimi di  residui di
sostanze attive  dei prodotti fitosanitari  che ha unificato  anche i
sopraindicati provvedimenti;
  Visti  i  decreti del  Ministro  della  sanita' 23  dicembre  1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305  del 30 dicembre 1992 e 30
luglio 1993 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 182  del 5 agosto
1993, concernenti,  tra l'altro,  disposizioni circa il  programma di
controlli intesi a  verificare il rispetto delle  qualita' massime di
residui  di  sostanze dei  presidi  sanitari  tollerate nei  prodotti
destinati all'alimentazione;
  Visto  il  parere favorevole  della  Commissione  consultiva per  i
prodotti fitosanitari di cui all'art.  20 del decreto legislativo del
17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato  di  dover  provvedere   al  recepimento  della  citata
direttiva n. 97/71/CE, con cui  l'Unione europea ha prorogato le date
per la fissazione dei valori  lasciati in sospeso, affinche' le parti
interessate  producano  i  dati  mancanti  e  siano  esaminati  dalla
Commissione e dalle autorita' nazionali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. All'allegato 3, parte A,  del decreto del Ministro della sanita'
del  22  gennaio  1998,  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana n.  78  del  3 aprile  1998,  sono apportate  le
seguenti modifiche:
  a)  nella nota  a) la  data "1  gennaio 1998"  e' sostituita  dalla
seguente: "1 agosto 2000";
  b) nelle note b) e c) la  data "30 aprile 2000" e' sostituita dalla
seguente: "entro il 1 luglio 2000".