L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 24 giugno 1999; Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') di aggiornamento della tariffa elettrica 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99 del 29 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 54/99), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996; Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1998; Vista la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorita' con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999 n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, e con deliberazione n. 54/99, richiamata in premessa; Visto in particolare l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione dell'Autorita' n. 70/97, nel quale si stabilisce che "La parte B della tariffa verra' aggiornata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento"; Ritenuta l'opportunita' di aggiornare la parte B della tariffa ai sensi dell'art. 7, comma 7.1, della deliberazione dell'Autorita' n. 70/97 per il bimestre luglioagosto 1999, essendo intervenute variazioni, in aumento,maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso come riferimento; Delibera: Art. 1. Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997,n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e referito al periodo febbraio 1999 - maggio 1999, e' fissato pari a 19,104 L/Mcal.