L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 24 giugno 1999;
  Premesso che:
  la deliberazione  dell'Autorita' per  l'energia elettrica e  il gas
(di seguito:  Autorita') 22  aprile 1999,  n. 52/99  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale -  serie generale - n. 100 del  30 aprile 1999 (di
seguito: deliberazione  n. 52/99) prevede  che le tariffe dei  gas di
petrolio  liquefatti  distribuiti  a  mezzo di  reti  urbane  vengano
aggiornate nel caso in cui  si registrino variazioni dell'indice J tj
, calcolato ai  sensi del comma 2.2 della deliberazione  n. 52/99, in
aumento  o diminuzione,  maggiori  del 5%  rispetto  al valore  preso
precedentemente a riferimento;
  che  l'indicatore  Propano   t  ,  definito  al   comma  2.2  della
deliberazione n.  52/99, nel bimestre  maggio 1999 - giugno  1999, ha
assunto  un  valore  pari  a  L/kg  249,22,  determinando  cosi'  una
variazione dell'indice J tj maggiore del 5%;
  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23
dicembre 1993, n. 16/93, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 303, del 28  dicembre 1993, come modificato dal decreto
del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato  4
agosto 1994, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale -  serie generale -
n. 184 dell'8 agosto 1994  e dal decreto del Ministro dell'industria,
del commercio  e dell'artigianato 19 novembre  1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;
                              Delibera:
  1. A  decorrere dal 1 luglio  1999, le tariffe dei  gas di petrolio
liquefatti distribuiti  a mezzo di  rete urbana  di cui al  comma 2.1
della deliberazione  dell'Autorita' l'energia  elettrica e il  gas 22
aprile 1999,  n. 52/99 sono aumentate  di 45,9 L/mc per  forniture di
gas   propano  commerciale   con  potere   calorifico  superiore   di
riferimento pari 23.900 kcal/mc standard (12.000 kcal/kg);
  2. Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo dei gas
di petrolio liquefatti  si discosti dal valore di  riferimento pari a
23.900  kcal/mc standard,  e nei  casi  previsti al  comma 2.4  della
deliberazione  dell'Autorita' per  l'energia  elettrica e  il gas  22
aprile 1999,  n. 52/99, gli  esercenti del servizio  di distribuzione
dei gas  di petrolio liquefatto a  mezzo di reti urbane  calcolano la
variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito
al  punto 1  della presente  deliberazione per  il potere  calorifico
superiore  effettivo   del  gas  distribuito,  espresso   in  kcal/mc
standard, e dividendo il risultato per 23.900 kcal/mc standard.
  3. Il  presidente dell'Autorita' per  l'energia elettrica e  il gas
provvede affinche'  la presente deliberazione venga  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Milano, 24 giugno 1999
                                                 Il presidente: Ranci