IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il  decreto-legge 29  luglio 1981,  n. 402,  convertito nella
legge 26  settembre 1981, n.  537, recante norme per  il contenimento
della  spesa previdenziale  e l'adeguamento  delle contribuzioni,  il
quale  all'art.  13 dispone  che  l'interesse  di differimento  e  di
dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi
ed accessori di  legge dovuti dai datori di lavoro  agli enti gestori
di forme  di previdenza ed  assistenza obbligatoria e' pari  al tasso
degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi
di piu' favorevole  trattamento, maggiorato di cinque  punti, e sara'
determinato con  decreto del Ministro  del tesoro di concerto  con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data
di emanazione del decreto stesso;
  Visto il  decreto-legge 14  giugno 1996,  n. 318,  convertito nella
legge  29  luglio  1996,  n.  402, il  quale  all'art.  3,  comma  4,
stabilisce che, a decorrere dal 1  luglio 1996, e' determinata in sei
punti la maggiorazione di cui al sopracitato art. 13, primo comma del
decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 537/1981;
  Vista  la legge  23 dicembre  1998, n.  448, concernente  misure di
finanza  pubblica per  la  stabilizzazione e  lo  sviluppo, la  quale
all'art. 14  stabilisce che ferme restando  le maggiorazioni previste
in  materia  di  regolamentazione  rateale  dei  debiti  contributivi
previdenziali ed assistenziali  e di sanzioni in caso  di ritardato o
omesso versamento degli  stessi, con effetto dal 1  gennaio 1999, per
la  determinazione  del  tasso  di interesse  di  differimento  e  di
dilazione  di cui  al suddetto  art. 13  del decreto-legge  29 luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n.  537, e successive modificazioni,  e' preso a base  il tasso
ufficiale di sconto;
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.
213, il quale  dispone che, a decorrere  dal 1 gennaio 1999  e per un
periodo  massimo   di  cinque  anni,  la   Banca  d'Italia  determina
periodicamente  un  tasso  la  cui misura  sostituisce  quella  della
cessata ragione normale dello sconto  (tasso ufficiale di sconto), di
cui  all'art.  1  della  legge  7  febbraio  1992,  n.  82,  al  fine
dell'applicazione  agli strumenti  giuridici che  vi facciano  rinvio
quale parametro di riferimento;
  Visto il provvedimento della Banca  d'Italia in data 12 aprile 1999
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  14 aprile 1999, con il quale
il tasso ufficiale  di riferimento viene fissato al  2,5% a decorrere
dal 14 aprile 1999;
  Considerato che occorre provvedere in merito;
                              Decreta:
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio
1981,  n. 402,  convertito nella  legge  26 settembre  1981, n.  537,
dell'art.  3, comma  4, del  decreto-legge  14 giugno  1996, n.  318,
convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402 e dell'art. 14 della legge
23 dicembre 1998, n. 448,  l'interesse di differimento e di dilazione
per  la  regolarizzazione rateale  dei  debiti  per i  contributi  ed
accessori di legge  dovuti dai datori di lavoro agli  enti gestori di
forme  di  previdenza ed  assistenza  obbligatoria  e' fissato  nella
misura dell'8,5 per cento, a decorrere dal 14 aprile 1999.
   Roma, 18 giugno 1999
                            Il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio
                               e  della  programmazione economica
                                             Amato
   Il Ministro del lavoro
 e della previdenza sociale
          Bassolino