IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1998,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, comma 4, lettera  0a) della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che  ha introdotto un ulteriore comma all'art.  19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, che
ha sostituito  l'art. 3 del  decreto legislativo 3 febbraio  1993, n.
29;
  Visto l'art. 13  della legge 8 maggio 1998, n.  146, che fissa, tra
l'altro, disposizioni per la  semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
  Vista l'istanza prodotta in data 9  marzo 1998 con la quale la Iosa
Carlo  S.r.l.,  con sede  in  Terni,  ha chiesto  l'applicazione  dei
benefici  previsti  dall'art.  19,  quarto  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973,  n.  602,  per  il
pagamento  del  carico di  imposta  dovuto  in base  a  dichiarazione
afferente gli anni 1990, 1991, 1992,  1993 e 1994, iscritto nei ruoli
posti in riscossione alle scadenze  di settembre 1995, novembre 1995,
febbraio  1996 e  settembre 1996,  per il  residuo di  L. 609.239.944
adducendo  di trovarsi,  allo stato  attuale, nell'impossibilita'  di
corrispondere   il   predetto   importo,  ma   di   poter   adempiere
l'obbligazione   tributaria   previo  accoglimento   delle   avanzate
richieste;
  Considerato che la direzione  regionale delle entrate per l'Umbria,
tenuto  anche  conto  dell'avviso   espresso  dagli  organi  all'uopo
interpellati, ha  manifestato parere favorevole alla  concessione del
richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la
necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e
mantenere   il  proseguimento   delle   attivita'  produttive   della
menzionata societa';
  Considerato  che   dall'esperita  istruttoria  e'  emerso   che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del contribuente,  con ripercussioni negative  anche sull'occupazione
dei propri dipendenti;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973,  che, per  carichi di  imposte dirette,  ovvero sul  valore
aggiunto  iscritti  a   ruolo  e  dovuti  in   base  a  dichiarazioni
regolarmente  presentate,  consente eccezionalmente  la  sostituzione
delle   irrogate  sanzioni   con  l'applicazione   di  un   interesse
sostitutivo nella  misura del 9%  annuo e di accordare  la rateazione
fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il proseguo delle attivita' produttive;
                              Decreta:
  E' accolta l'istanza  prodotta dalla Iosa Carlo  S.r.l. tendente ad
ottenere i benefici previsti dall'art.  19, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  Sull'importo dovuto  dalla Iosa Carlo  S.r.l. a titolo  di imposta,
devono  esere  tempestivamente  irrogate   ed  iscritte  a  ruolo  le
eventuali sanzioni, la cui riscossione, pero', va poi sospesa fino al
puntuale adempimento di  quanto disposto con il  presente decreto; in
tal  caso tale  ruolo sara'  oggetto di  tempestivo provvedimento  di
sgravio. Nel contempo,  la sezione staccata di  Terni, fermo restando
la debenza  degli interessi per  ritardata iscrizione a ruolo  di cui
all'art. 20 del decreto del  Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,   n.   602,   determina  il   carico   tributario   calcolando,
sull'ammontare della sola imposta, in luogo delle irrogande sanzioni,
gli interessi sostitutivi nella misura  del 9% annuo, a decorrere dal
giorno  successivo  al termine  fissato  per  la presentazione  della
dichiarazione  annuale e  fino alla  data di  scadenza della  prima o
unica rata del ruolo.
  Il carico  cosi' come rideterminato, che  tiene conto dell'imposta,
degli interessi  per ritardata iscrizione  a ruolo e  degli interessi
sostitutivi  del 9%  annuo e'  ripartito in  dodici rate  a decorrere
dalla scadenza di giugno 1999.
  Nel  provvedimento  di  esecuzione va  riportato  l'intero  importo
dovuto  e  sullo  stesso  calcolato l'ammontare  degli  interessi  di
prolungata  rateazione,  ai  sensi   dell'art.  21  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.  602; la  citata
sezione staccata  provvedera', altresi', a tutela  gli adempimenti di
propria competenza che si rendessero necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quotaparte
di credito eventualmente  non tutelato dagli atti  esecutivi posti in
essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari
dell'azienda  istante;  tale  garanzia   va  intestata  alla  sezione
staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.
  In via  cautelare, il  concessionario manterra' in  vita, ancorche'
sospesi,  gli  eventuali atti  esecutivi  posti  in essere  sui  beni
strumentali ed immobiliari dell'azienda.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara' revocata, con  decreto del direttore regionale
delle entrate  per l'Umbria, ove  vengano a cessare i  presupposti in
base ai quali e' stata concessa ovvero sopravvengano fondati pericoli
per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera'  la  riscossione  dei  carichi iscritti  nei  ruoli,  ivi
comprese le sanzioni irrogate; l'eventuale quotaparte di interesse al
9%  nel frattempo  versata  dalla societa',  con  il ricalcolo  degli
interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo
godimento, verra'  imputata quale  acconto sulle sanzioni  dovute per
effetto  della decadenza  ovvero della  revoca, mentre  la quotaparte
garantita da polizza fideiussoria verra' incamerata dall'erario quale
acconto del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 maggio 1999
                                        Il direttore generale: Romano