Alla Direzione generale dell'Anas Alle societa' concessionarie di autostrade e trafori All'Aiscat La presente direttiva ha per destinatari gli Enti proprietari e concessionari di autostrade (di seguito denominati Enti) per l'attivita' di soccorso stradale sulla rete di propria competenza al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di uniformare, attraverso criteri e standard di riferimento, il servizio di soccorso sull'intera rete autostradale nazionale. Occorre preliminarmente richiamare le disposizioni contenute nel codice della strada (decreto legislativo n 285/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 360/1993) che nell'art. 2, comma 3, lettera A), individua la presenza di "Sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato" come una delle caratteristiche fondamentali che distinguono le autostrade dalle altre strade. Inoltre l'art. 175, comma 7, lettera A), impone il divieto "sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale" di "trainare veicoli che non siano rimorchi". Al riguardo l'art. 374 del regolamento di esecuzione ed attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996) precisa che l'attivita' di soccorso stradale e di rimozione sulle autostrade puo' essere affidata in concessione dall'Ente proprietario della strada a soggetti autorizzati. La normativa si riferisce esclusivamente all'attivita' di soccorso stradale sulle autostrade e sulle loro pertinenze (aree di servizio, rampe, svincoli, ecc.) e non sulla viabilita' ordinaria, in quanto sulle autostrade le velocita' consentite sono superiori a quelle previste per la viabilita' ordinaria. Sia lo stazionamento sulla carreggiata di un veicolo fermo (per avaria o per incidenti) (*) La presente direttiva sostituisce la direttiva n. 4956/26/gab in data 14 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 4 giugno 1998, recante "la regolamentazione del soccorso stradale in autostrada per i veicoli in avaria o incidentati", a seguito della decisione del tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sezione III - n. 290 del 9 febbraio 1999, che ha disposto l'eliminazione del paragrafo 5, terzo capoverso, che imponeva l'obbligatoria permanenza dei centri interni esistenti e del paragrafo 6, ultimo capoverso, che regolava l'incidenza degli oneri finanziari conseguenti l'attivita' di adeguamento della rete autostradale. che la rimozione del veicolo stesso sono estremamente pericolosi anche perche' sulle autostrade gli accessi di ingresso e di uscita dal tracciato sono molto meno frequenti che non sulla viabilita' ordinaria. Inoltre, sulle autostrade e' necessario rimuovere "nel piu' breve tempo possibile" il veicolo fermo (per qualsiasi motivo) in quanto causa di estremo pericolo per la circolazione degli altri veicoli oltreche' degli occupanti il veicolo in avaria. Sulle autostrade e' inoltre vietata la circolazione dei pedoni (v. art. 175, comma 6). 1. Rientra nei compiti degli Enti garantire su tutto il tracciato autostradale di competenza l'organizzazione del sistema di assistenza e sicurezza ed il suo mantenimento in perfetta efficienza. Dalle valutazioni che scaturiscono dall'esame dei dati concernenti gli interventi effettuati nel corso del 1997, si evince che tale sistema di assistenza e sicurezza deve svolgersi attraverso appositi sistemi di chiamata di soccorso (c.d. colonnine SOS), opportunamente collegati ad una centrale operativa dell'Ente, e su un adeguato e tempestivo servizio di soccorso svolto sia attraverso la presenza di strutture e mezzi permanentemente ed esclusivamente dedicati che di soggetti particolarmente qualificati, con idonea organizzazione di uomini professionalmente preparati e mezzi conformi alla normativa vigente, i quali effettuino l'intervento in condizioni di sicurezza e la successiva rimozione. Il servizio ovviamente va garantito 24 ore su 24 e per tutte le giornate dell'anno. La mancanza di un "sistema di assistenza", come sopra descritto, facendo venir meno un requisito essenziale previsto nella "definizione" di autostrada (v. art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992) puo' costituire causa di "declassamento" dell'autostrada in "strada extraurbana principale", con tutte le conseguenze di ordine giuridicoeconomico che ne derivano. Anche la delibera dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato n. 4045 in data 4 luglio 1996, in materia di soccorso stradale riconosce che rimane in capo alle societa' autostradali "il compito di assicurare il servizio di soccorso sull'intera rete autostradale (di competenza) e con caratteristiche di continuita'". (1) Tale compito spetta all'Anas per le autostrade gestite direttamente. Il regolamento (v. art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992) da' facolta' agli Enti proprietari o concessionari di autostrade, nel caso che non esercitino direttamente (in tutto o in parte) tale attivita' di affidarla in concessione a soggetti autorizzati. 2. Sull'intera rete devono essere installate e tenute in perfetta efficienza colonnine SOS di tipo fonico bicanale ad intervalli regolari e a distanza di circa 2 km collegate 24 ore su 24 ad una centrale operativa dell'Ente. ------------ (1) (Cfr. n. 44 e n. 48 della delibera). Tali colonnine dovranno essere appositamente contraddistinte con i segnali di cui all'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 (Fig. II 305). Si ritiene particolarmente importante il requisito della "fonia" delle colonnine in quanto cio' consente non solo agli utenti di scegliere, tra i soggetti autorizzati all'effettuazione del soccorso, quelli di propria fiducia, ma anche e soprattutto di descrivere le cause della richiesta di intervento ed il tipo di veicolo da soccorrere. Cio' e' essenziale per l'individuazione da parte della centrale operativa dell'Ente dell'intervento piu' efficace ed idoneo. La centrale operativa dell'Ente, valutando prioritariamente gli aspetti della sicurezza, deve indirizzare la chiamata nei confronti del soggetto autorizzato che nella particolare situazione sia in grado di intervenire piu' rapidamente e con attrezzature maggiormente adeguate. Nel caso di piu' centri autorizzati per l'intervento che si trovino in analoghe condizioni e l'utente non abbia espresso preferenza le chiamate dovrebbero essere alternate fra di loro in modo perequativo. 3. Per soccorso stradale in autostrada, ai fini della presente direttiva si intende l'intervento di assistenza in condizioni di sicurezza ed il successivo recupero e trasporto del veicolo incidentato o in avaria fino alla piu' vicina depositeria o sito, ove sia possibile custodire il veicolo o intervenire per le eventuali riparazioni. Il soccorso si puo' articolare nelle seguenti attivita': a) rimozione e successivo trasporto o traino fino ad un'area di servizio o ad un'officina esterna, corrispondente alla prima uscita nel senso di marcia o eventualmente in altro luogo di deposito indicato dalla Polizia stradale, dei veicoli rimasti coinvolti in incidenti; b) trasporto o traino fino alla prima officina di area di servizio o fino ad un'officina esterna, dell'organizzazione del soggetto autorizzato o ad altra officina di fiducia dell'utente, corrispondente alla prima uscita nel senso di marcia, dei veicoli impossibilitati a proseguire che necessitano di riparazioni non eseguibili su strada; c) rimozione, a termini di legge, dei veicoli abbandonati, o comunque in sosta non consentita lungo l'autostrada e sue pertinenze. 4. Ogni qual volta gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) riguardino un veicolo fermo per avaria o incidente sulle carreggiate, sulle rampe di accesso o di uscita o nella corsia di emergenza, qualora questa abbia una larghezza inferiore a 3 m, ricorre l'ipotesi di servizio pubblico essenziale come definito dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146. In tali casi occorre non solo garantire il servizio, per tutto l'anno e per le 24 ore anche nelle giornate o negli orari di sciopero, ma anche, per ovvie ragioni di sicurezza della circolazione, provvedere alla rimozione del veicolo in tempi estremamente ridotti e con modalita' di intervento che tutelino la sicurezza sia degli utenti da soccorrere che degli altri utenti dell'autostrada, nonche' degli stessi operatori. Sara' cura della centrale operativa dell'Ente, nei casi sopra definiti e qualificabili come servizio pubblico essenziale, disporre immediatamente l'intervento, prescindendo dalla facolta' di scelta dell'utente, avendo unicamente riguardo all'entita' ed all'ubicazione sia delle strutture interne che di quelle di supporto esterne autorizzate in modo da garantire, in condizioni di sicurezza, l'effettuazione dell'intervento stesso con la massima tempestivita' e, comunque, entro un tempo tra la richiesta da parte degli utenti o degli Organi di polizia e l'arrivo sul luogo dove deve essere rimosso il veicolo non superiore a 20'. Nel caso che i veicoli da soccorrere abbiano massa superiore a 3,5 t tale tempo puo' essere fissato in 30'. Le ubicazioni e le dotazioni di personale e di mezzi delle strutture autorizzate dovranno tener conto delle esigenze di tempestivo intervento sul luogo ove e' localizzato il veicolo da soccorrere, ed al tempo stesso dei volumi di traffico delle tratte autostradali interessate, delle caratteristiche del tracciato, delle distanze dagli accessi e delle condizioni atmosferiche tipiche della zona, delle statistiche degli interventi e degli incidenti verificatesi negli anni precedenti o di altre peculiari situazioni. 5. Ogni Ente dovra' individuare ed indicare negli atti di convenzione con i soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi i tempi massimi nei quali di norma, tenuto conto delle diverse tipologie di veicoli da assistere, dovra' essere effettuato l'intervento di soccorso. Detti tempi dovranno tener conto che, per gli interventi di emergenza, non si devono superare le misure indicate al n. 4. In ogni caso la distanza tra due strutture permanenti di soccorso stradale contigue dovra' essere adeguata al rispetto dei tempi di intervento sopra indicati, avvalendosi anche degli insediamenti all'interno della rete autostradale di competenza, mediante strutture rese disponibili dall'Ente. Dette strutture sono affidate in gestione, salvo che l'Ente gestisca direttamente il servizio di rimozione e soccorso, ai soggetti autorizzati all'attivita' di soccorso. 6. Gli Enti al fine di garantire l'uniformita' del servizio, nell'ambito degli standard di sicurezza, devono accertare l'esistenza dei requisiti prescritti in capo ai soggetti richiedenti, controllandone durante il periodo di validita' dell' autorizzazione il loro permanere per tutte le tratte autostradali di competenza. Essi in particolare devono: a) verificare l'idoneita' della struttura organizzativa; b) verificare la disponibilita' di risorse, di personale particolarmente qualificato e di mezzi adeguati al servizio; c) stabilire tempi e modalita' di intervento; d) controllare il rispetto dei tempi e delle modalita' di intervento; e) accertare la qualita' e l'identita' degli operatori abilitati a svolgere il servizio. Ogni Ente dovra', inoltre, individuare ed indicare, negli atti di convenzione con i soggetti autorizzati, l'organizzazione dei mezzi e del personale qualificato per il soccorso, con riguardo anche alla identificazione dei carri di soccorso tramite opportuna colorazione. Gli addetti su strada devono essere muniti di tessere di riconoscimento attestanti la loro qualita' e devono indossare indumenti tali che li rendano visibili anche in condizione di scarsa visibilita' e devono essere in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla legge n. 626/1994. Sulla base delle presenti direttive, gli Enti dovranno adeguare i regolamenti e le convenzioni con i soggetti autorizzati e trasmetterle, unitamente all'ubicazione dei centri di soccorso stradale esterni ed interni alla rete, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a questo Ministero per la verifica del rispetto degli standard e delle indicazioni. Analoga verifica sara' effettuata anche sulle autorizzazioni concesse dopo l'entrata in vigore delle presenti direttive, ed a tal fine gli Enti invieranno dette autorizzazioni entro trenta giorni dal loro rilascio. L'adeguamento della rete di comunicazione fonica mediante colonnine SOS dovra' essere realizzato entro centottanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli Enti entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, devono inviare all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici un rapporto sull'attivita' di rimozione contenente i dati relativi non solo alle operazioni soccorso ed al rispetto dei tempi di intervento da parte dei soggetti autorizzati, ma anche ai controlli effettuati dagli stessi Enti al fine di verificare il rispetto, da parte di detti soggetti, dei criteri fissati dalla presente direttiva ed il permanere di adeguati standard di qualita' e di efficienza del servizio. Roma, 24 maggio 1999 Il Ministro: Micheli Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1999 Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 180