IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Bari, approvato
con  regio   decreto  14   ottobre  1926,   n.  2134,   e  successive
modificazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 887  del 24
ottobre   1979   relativo   alla    istituzione   della   scuola   di
specializzazione in criminologia clinica;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di quest'Universita';
  Visto il  parere del Consiglio universitario  nazionale espresso in
data 11 febbraio 1999;
  Riconosciuta la particolare necessita'  di apportare la modifica di
statuto  in  deroga al  termine  triennale  di cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto che lo statuto  d'autonomia dell'Universita' di Bari, emanato
con  decreto rettorale  n. 7772  del 22  ottobre 1996  pubblicato nel
supplemento n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996
non contiene ordinamenti didattici;
  Considerato   che  nelle   more  dell'emanazione   del  regolamento
didattico   d'ateneo  le   modifiche  di   statuto  riguardanti   gli
ordinamenti didattici sono operate sul vecchio statuto;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Bari  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Nel  Titolo XX  -  Facolta' di  medicina e  chirurgia  - Scuole  di
specializzazione,  gli  articoli 248  e  253  relativialla scuola  di
specializzazione  in  criminologia  clinica sono  soppressi  e  cosi'
sostituiti:
  Art. 248 "La scuola ha due indirizzi:
  a) indirizzo  medico -  psicologico e  psichiatrico forense,  per i
laureati in medicina e chirurgia;
  b) indirizzo  sociopsicologico, per  i laureati  in giurisprudenza,
scienze  politiche,   pedagogia,  sociologia,   psicologia,  lettere,
filosofia, scienze dell'educazione.
  Dell'indirizzo seguito viene fatta espressa menzione sul diploma di
specializzazione.
  La durata del corso della scuola e' di tre anni.
  La frequenza e' obbligatoria.
  Non sono consentite abbreviazioni di corso".
  Art.  253  "Alla scuola  sono  ammessi  i  laureati in  medicina  e
chirurgia, in giurisprudenza, in  scienze politiche, in pedagogia, in
sociologia,  in  psicologia, in  lettere,  in  filosofia, in  scienze
dell'educazione, in numero  complessivo non superiore a  trenta per i
tre anni di corso.
  L'ammissione avviene mediante concorso per esami e titolo".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bari, 4 giugno 1999
                                                    Il rettore: Cossu