Ai   soggetti  autorizzati     alla
                                  mediazione tra domanda  ed  offerta
                                  di lavoro
                                  Alle imprese di fornitura di lavoro
                                  temporaneo
                                  Alle    direzioni    regionali    e
                                  provinciali del lavoro
                                     e, per conoscenza:
                                  Al Gabinetto dell'on. Ministro
                                  Alle segreterie  particolari  degli
                                  onorevoli Sottosegretari di Stato
                                  Alle direzioni generali - Divisione
                                  1
                                  All'ufficio   centrale  O.F.P.L.  -
                                  Divisione 1
                                  Al   servizio   controllo   interno
                                  (SECIN)
                                  Al  servizio  per  le ispezioni del
                                  lavoro
                                  Al servizio per  le  politiche  del
                                  lavoro
                                  Al        servizio        immigrati
                                  extracomunitari
                                  Al servizio ispettivo
                                  Al comitato CIGS
                                  Al  nucleo  di  valutazione   spesa
                                  previdenziale
                                  Al    comitato    per    le    pari
                                  opportunita'
                                  Ai consiglieri ministeriali
                                  Alle  regioni  -   Assessorati   al
                                  lavoro
                                  Alle province
                                  Alle agenzie per l'impiego
                                  Alle    organizzazioni    sindacali
                                  DD.LL.
                                  Alle organizzazioni  sindacali  dei
                                  lavoratori
A. Premessa.
  I soggetti  autorizzati all'esercizio dell'attivita'  di mediazione
tra domanda e offerta di lavoro  sono obbligati a fornire al servizio
pubblico, mediante  collegamento in rete  o su supporto  magnetico, i
dati relativi  alla domanda e alla  offerta di lavoro di  cui sono in
possesso. Inoltre, i medesimi devono fornire all'autorita' concedente
tutte le ulteriori informazioni da questa richieste.
  L'obbligo di connessione  e di scambio dei dati  tramite il sistema
informativo lavoro e' ribadito dall'articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo n. 469/1997.  Il comma 4, infine, prevede  per i medesimi
soggetti la facolta' di accedere alle  banche dati e di avvalersi dei
servizi di rete offerti dal SIL.
  Con  decreto del  Ministro del  lavoro e  della previdenza  sociale
dell'8 maggio 1998 sono state  emanate le disposizioni applicative di
carattere  generale,   che  per  quanto  attiene   agli  obblighi  di
comunicazione e alla facolta' di accesso ai dati sono contenute negli
articoli 4 e 5.
  L'impianto  normativo e'  finalizzato all'obiettivo  di inserire  e
diffondere  in  un sistema  di  rete  nazionale  sia le  ricerche  di
personale da parte  delle imprese che le  candidature dei lavoratori,
con  la  duplice  finalita'  di  assicurare da  un  lato  la  massima
diffusione  delle  occasioni di  lavoro  e  delle disponibilita'  dei
lavoratori, dall'altro  di consentire  una migliore  conoscenza delle
loro caratteristiche quantitative e qualitative.
  Quanto sopra senza vincoli e  pregiudizi per la libera attivita' di
mediazione,  dal  momento che  le  informazioni  immesse nel  sistema
saranno trattate con modalita' tali da assicurare che il contatto tra
impresa  e lavoratore  possa avvenire  esclusivamente per  il tramite
dell'agenzia che ha richiesto la diffusione.
B. Obblighi di comunicazione.
  Si  reputa utile  procedere ad  un  breve esame  della normativa  -
contenuta negli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1998
-  che in  via  generale disciplina  gli  obblighi di  comunicazione,
secondo le varie tipologie:
  1. Ricerca di personale.
  Il primo  comma del citato  art. 4 si riferisce  alle comunicazioni
relative  alle  ricerche  di  personale, disponendo  che  i  soggetti
autorizzati  all'esercizio dell'attivita'  di mediazione  ottemperino
all'obbligo di comunicare al sistema informativo lavoro, entro 48 ore
dal ricevimento, i dati relativi alla ricerca medesima.
  La norma attribuisce allo scrivente ufficio il compito di stabilire
con  quali  modalita' e  in  quale  formato  i dati  dovranno  essere
inviati.  Al riguardo  e' stata  predisposta una  scheda "ricerca  di
personale",  disponibile su  supporto informatico  (floppy disk),  su
Internet ed in modalita'  client/server. In alternativa, su richiesta
dei   soggetti  autorizzati   all'attivita'  di   mediazione,  verra'
predisposta la possibilita'  di inviare i dati secondo  un formato di
scambio  definito  da  questo  ufficio.  Le  concrete  modalita'  cui
attenersi  sono  piu'  dettagliatamente illustrate  nell'allegato  A,
contenente  note operative  e  tecniche per  un agevole  assolvimento
dell'obbligo.
  La scheda  di ricerca  di persona viene  inserita nella  banca dati
EolMed e  diffusa in  forma anonima,  vale a  dire indicando  solo la
provincia  ove e'  ubicata la  sede del  datore di  lavoro ed  i dati
relativi  al profilo  professionale richiesto.  Con la  pubblicazione
saranno fornite  tutte le  informazioni utili affinche'  il candidato
possa rivolgersi all'agenzia che ha effettuato l'inserzione.
  La disattivazione della ricerca avviene nei seguenti casi:
  a) a seguito  di comunicazione da parte dell'agenzia  che la stessa
e' stata soddisfatta ovvero ritirata;
  b) automaticamente,  decorsi tre mesi  dalla data di  inserimento o
modifica;
  c) quando la stessa pervenga con l'indicazione di gia' soddisfatta.
  Per effettuare tutte le  predette comunicazioni in ordine all'esito
della  ricerca  di personale,  le  agenzie  dovranno avvalersi  della
medesima scheda "ricerca di personale". Anche in tal caso le concrete
modalita' di  effettuazione della  comunicazione sono  illustrate nel
documento allegato A.
  2. Candidature dei lavoratori.
  Anche  le   candidature  dei  lavoratori,  raccolte   dai  soggetti
autorizzati  alla  mediazione,  devono   essere  inviate  al  sistema
informativo lavoro,  utilizzando la  scheda "lavoratore".  Il termine
per  la  comunicazione  e'  fissato in  giorni  cinque  dall'avvenuta
raccolta.
  Le schede pervenute sono inserite nella banca dati EolMed e diffuse
su tutto  il territorio  nazionale; la  diffusione avviene  sempre in
forma  anonima,  vale  a  dire   indicando  solamente  i  dati  sulla
professionalita', l'eta' e la  provincia di residenza del lavoratore.
Anche in tal caso saranno  fornite le informazioni utili affinche' il
lavoratore possa essere contattato per il tramite dell'agenzia.
  Le schede dei lavoratori vengono disattivate nei seguenti casi:
    a) a seguito di comunicazione da parte dell'agenzia;
  b)  automaticamente,  decorsi   sei  mesi  dall'attivazione,  salvo
richiesta di conferma per ulteriori sei mesi.
  3. Dati di sintesi.
  Il corretto assolvimento  degli obblighi richiamati ai punti  1 e 2
rende  superfluo l'adempimento  previsto  dall'art. 4,  comma 3,  del
decreto ministeriale 8 maggio 1998,  in quanto il sistema informativo
dispone  di tutti  i dati  per elaborare  statistiche in  ordine alla
struttura ed all'andamento della domanda e dell'offerta di lavoro.
  L'amministrazione tuttavia, si riserva  di richiedere, definendo le
opportune modalita'  operative, eventuali ulteriori  notizie ritenute
necessarie  per il  buon andamento  del servizio  e per  le politiche
attive del lavoro.
C. Accesso alle banche dati del Sil.
  In attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n.  469, il citato decreto ministeriale
8  maggio 1998  ribadisce  che i  soggetti autorizzati  all'esercizio
della  mediazione hanno  facolta' di  accesso alle  banche dati  e si
possono avvalere dei servizi di  rete forniti dal sistema informativo
lavoro. Tale  facolta' e' riconosciuta anche  alle imprese fornitrici
di   lavoro   temporaneo,   nei  confronti   delle   quali   valgono,
limitatamente  a  questo  aspetto,   le  indicazioni  della  presente
circolare.
  In  particolare,  si fa  riferimento  alle  banche dati  costituite
nell'ambito  dei servizi  per  l'incontro tra  domanda  e offerta  di
lavoro ed  a quelle  costituite dai  servizi di  collocamento gestiti
dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura e dai rispettivi recapiti.
  E'  possibile, altresi',  l'accesso  alle  banche dati  disponibili
presso le  direzioni provinciali e regionali  del lavoro, nell'ambito
della gestione  delle liste dei  lavoratori in mobilita' (ex  lege n.
223/1991)   e  dei   lavoratori  italiani   disponibili  a   lavorare
all'estero.
  Al riguardo  si precisa che il  Garante per la protezione  dei dati
personali, con nota n. 612 del  17 febbraio 1999, ha chiarito che, in
virtu' della  regolamentazione contenuta  nel decreto  legislativo n.
469/1997  ed  integrata  dalle  disposizioni  attuative  del  decreto
ministeriale 8 maggio  1998, la facolta' di accesso  alle banche dati
da  parte delle  imprese  di  fornitura di  lavoro  temporaneo e  dei
soggetti autorizzati alla mediazione tra  domanda e offerta di lavoro
rende lecito il trattamento dei dati personali, anche nelle modalita'
della comunicazione e della diffusione. In particolare in questo caso
risulta operante la fattispecie prevista dall'art. 27, comma 3, della
legge n. 675/1996.
  1. Modalita' di accesso.
  L'accesso  alle banche  dati e'  consentito previa  convenzione, da
stipularsi con  il Ministero  del lavoro  e della  previdenza sociale
ovvero  con le  regioni  e gli  enti locali,  che  in attuazione  del
decreto  legislativo n.  469/1997  dovranno assicurare  i servizi  di
collocamento, di preselezione ed incontro domanda/offerta di lavoro.
  In  attesa   dell'effettivo  conferimento  delle   funzioni,  della
riorganizzazione  dei   servizi  e  del  completamento   del  sistema
informativo  lavoro,   secondo  le  previsioni  del   citato  decreto
legislativo, sono attualmente disponibili  le banche dati gestite dai
sistemi NetLabor, ErgOnLine ed EolMed.
  Pertanto, i  soggetti autorizzati all'attivita' di  mediazione, che
nell'immediato  sono  interessati  ad   usufruire  di  tali  servizi,
potranno esercitare tale facolta', stipulando la apposita convenzione
con lo  scrivente ufficio (art.  11, comma 4, decreto  legislativo n.
469/1997 ed  art. 5,  decreto ministeriale 8  maggio 1998).  Con tale
convenzione saranno definite in concreto le modalita' di accesso alle
banche  dati, specificando  la  tipologia di  servizio richiesto,  le
modalita' di erogazione, nonche' i correlativi diritti ed obblighi.
  L'accesso,  a seconda  delle diverse  banche dati,  puo' consistere
nella possibilita' di inserimento, modifica, consultazione, ricerca e
selezione dei dati.
  In virtu' dell'art.  5, comma 2, del citato  decreto ministeriale 8
maggio  1998, l'accesso  alle banche  dati del  Sil e'  gratuito fino
all'emanazione  di  un  successivo decreto  ministeriale  che  dovra'
definire  prezzi, cambi  e tariffe  da applicare  (art. 11,  comma 4,
decreto legislativo n. 469/1997).
  2. Sistema NetLabor.
  Dalle banche dati costituite con la procedura NetLabor e' possibile
estrarre  elenchi  selettivi,  utilizzando molteplici  parametri  che
consentono  di selezionare  i lavoratori  secondo le  caratteristiche
qualitative. A titolo di esempio  si indicano alcune delle estrazioni
possibili:
   dati anagrafici e cittadinanza;
   dati sulla formazione scolastica e professionale;
   tipologie di fasce deboli;
   dati relativi ai cittadini extracomunitari;
   dati sulle particolari disponibilita' lavorative;
   dati sulla professionalita' e sulle esperienze maturate;
   dati relativi a categorie beneficiarie di agevolazioni;
   dati relativi ai lavoratori dello spettacolo.
  La   procedura  NetLabor,   allo   stato   attuale,  non   consente
consultazioni   in  linea   tramite  collegamenti   remoti,  pertanto
l'accesso  ai dati  dovra' avvenire  per il  tramite degli  sportelli
degli uffici che  gestiscono le banche dati  (direzioni provinciali e
regionali  lavoro,  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego  ed  il
collocamento   in  agricoltura).   L'amministrazione  provvedera'   a
pubblicare ed aggiornare sul proprio sito Internet (www.minlavoro.it)
l'elenco degli uffici presso cui il sistema NetLabor e' attivato.
  L'agenzia   interessata,   pertanto,   potra'   prendere   contatto
direttamente  con  gli  uffici periferici,  esibendo  la  convenzione
stipulata con  il Ministero del  lavoro, al  fine di ottenere  i dati
richiesti su supporto magnetico o cartaceo.
  3. Sistema ErgOnLine.
  Il sistema ErgOnLine  e' costituito da una banca  dati contenente i
curricula delle  persone alla ricerca  attiva di un  lavoro, inseriti
tramite   gli  sportelli   autorizzati,  ovvero   direttamente  dagli
interessati tramite Internet.
  L'accesso,  che consente  le  attivita' di  inserimento e  modifica
curriculum,  consultazione e  ricerca avanzata  sulla banca  dati, e'
possibile con le seguenti modalita':
  l'agenzia  puo'  richiedere  di essere  abilitata  quale  sportello
Ergonline,  in  modalita'  client/server,  mediante  convenzione  con
questo ufficio;
  il servizio  e' viceversa disponibile  in forma libera per  il solo
inserimento    e     modifica    del    curriculum     su    Internet
(http://ergonline.minlavoro.it)
  4. Sistema EolMed.
  Il sistema EolMed e' costituito dalle seguenti banche dati:
  EolMed candidature: contiene informazioni essenziali sui lavoratori
in  cerca di  impiego, che  hanno richiesto  i servizi  di mediazione
tramite i servizi pubblici o le agenzie autorizzate;
  EolMed ricerca  di personale: contiene informazioni  sulle ricerche
di  personale  attivate  tramite  i servizi  pubblici  o  le  agenzie
autorizzate.
  L'accesso alle banche  dati del sistema EolMed,  per quanto attiene
le  funzioni di  inserimento, modifica  dati e  ricerca avanzata,  e'
consentito solo ai  soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'
di mediazione  ed alle  societa' di  fornitura di  lavoro temporaneo,
previa stipula della convenzione e  rilascio dei codici di accesso da
parte di questo ufficio.
  Al fine  di garantire la  massima diffusione delle  opportunita' di
lavoro  e  delle  disponibilita' dei  lavoratori,  la  consultazione,
visualizzazione  e   stampa  a   video  dei  dati   sono  liberamente
disponibili      su     Internet      al     seguente      indirizzo:
http://eolmed.minlavoro.it
D. Disposizioni finali.
  L'obbligo  di  comunicazione  da  parte  dei  soggetti  autorizzati
all'attivita' di mediazione decorre dalla data di rilascio dei codici
di accesso  alle banche dati  EolMed e  riguarda le candidature  e le
ricerche di personale raccolte a partire dal 1 luglio 1999.
  Al  momento della  richiesta di  rilascio dei  codici di  accesso i
soggetti autorizzati  dovranno dichiarare a questo  ufficio il numero
di candidature  e di ricerche  di personale eventualmente  raccolte e
registrate nella propria banca dati nel periodo antecedente, restando
nella loro  discrezionale valutazione  la scelta di  inserirle, anche
gradualmente, nel sistema EolMed una volta verificatane l'attualita'.
  Per quanto concerne la stipula della convenzione per l'accesso alle
banche  dati  del  Sil,   i  soggetti  autorizzati  all'attivita'  di
mediazione e  le societa' di  fornitura di lavoro temporaneo,  che ne
abbiano interesse,  inoltreranno richiesta  scritta al  Ministero del
lavoro  e  della previdenza  sociale  -  Ufficio sistemi  informativi
automatizzati, vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma.
E. Controlli.
  Secondo quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
8 maggio  1999, la vigilanza  ed il controllo sul  corretto esercizio
dell'attivita'  di mediazione,  tra cui  rientra l'adempimento  degli
obblighi di comunicazione,  e' esercitato da questo  Ministero per il
tramite  delle  direzioni  provinciali   del  lavoro  competenti  per
territorio.
  Le  direzioni   regionali  del  lavoro,  oltre   ad  assicurare  il
necessario  coordinamento della  richiamata  azione  di vigilanza  da
parte delle direzioni provinciali,  adotterenno ogni utile iniziativa
per fornire  la massima assistenza  ai soggetti interessati,  sia per
rendere piu' agevole l'assolvimento degli obblighi, sia per garantire
il diritto  di accesso alle  banche dati.  A tal fine  questo ufficio
provvedera' a trasmettere, con  la massima tempestivita', copia delle
convenzioni stipulate  e resta disponibile per  qualsiasi chiarimento
in ordine alla loro corretta applicazione.
F. Conclusioni.
  La realizzazione di  un sistema informativo, che  realizzi una rete
nazionale dei  servizi di  incontro tra domanda  e offerta  di lavoro
pubblici e privati, e' appena in fase di avvio.
  E' in corso, peraltro, il conferimento delle funzioni in materia di
mercato  del lavoro  alle regioni  ed  agli enti  locali, che  stanno
avviando  il  processo  di  costruzione di  nuovi  servizi  regionali
all'impiego.
  Queste prime  direttive, pertanto, si  collocano in un  contesto in
piena evoluzione, sia funzionale che organizzativa.
  Gli  obiettivi che  si intendono  perseguire in  questa prima  fase
sono,   da  un   lato,  quello   di  consentire   il  normale   avvio
dell'attivita'  da parte  dei  soggetti  autorizzati, dall'altro,  di
attuare una fase di osservazione per raccogliere utili indicazioni in
vista dell'entrata a regime del sistema informativo lavoro.
  Per tali ragioni, mentre si richiede a tutti i soggetti interessati
di  far  pervenire  osservazioni  e  suggerimenti  per  una  migliore
organizzazione  del  servizio, si  fa  riserva  di fornire  ulteriori
indicazioni con  il progressivo  ampliamento delle  banche dati  e lo
sviluppo di servizi di rete piu' evoluti e completi.
                                 Il dirigente generale dell'Ufficio
                                dei sistemi informativi automatizzati
                                               Rosato