Ai soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda ed offerta di lavoro Alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro e, per conoscenza: Al Gabinetto dell'on. Ministro Alle segreterie particolari degli onorevoli Sottosegretari di Stato Alle direzioni generali - Divisione 1 All'ufficio centrale O.F.P.L. - Divisione 1 Al servizio controllo interno (SECIN) Al servizio per le ispezioni del lavoro Al servizio per le politiche del lavoro Al servizio immigrati extracomunitari Al servizio ispettivo Al comitato CIGS Al nucleo di valutazione spesa previdenziale Al comitato per le pari opportunita' Ai consiglieri ministeriali Alle regioni - Assessorati al lavoro Alle province Alle agenzie per l'impiego Alle organizzazioni sindacali DD.LL. Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori A. Premessa. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro sono obbligati a fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete o su supporto magnetico, i dati relativi alla domanda e alla offerta di lavoro di cui sono in possesso. Inoltre, i medesimi devono fornire all'autorita' concedente tutte le ulteriori informazioni da questa richieste. L'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il sistema informativo lavoro e' ribadito dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 469/1997. Il comma 4, infine, prevede per i medesimi soggetti la facolta' di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'8 maggio 1998 sono state emanate le disposizioni applicative di carattere generale, che per quanto attiene agli obblighi di comunicazione e alla facolta' di accesso ai dati sono contenute negli articoli 4 e 5. L'impianto normativo e' finalizzato all'obiettivo di inserire e diffondere in un sistema di rete nazionale sia le ricerche di personale da parte delle imprese che le candidature dei lavoratori, con la duplice finalita' di assicurare da un lato la massima diffusione delle occasioni di lavoro e delle disponibilita' dei lavoratori, dall'altro di consentire una migliore conoscenza delle loro caratteristiche quantitative e qualitative. Quanto sopra senza vincoli e pregiudizi per la libera attivita' di mediazione, dal momento che le informazioni immesse nel sistema saranno trattate con modalita' tali da assicurare che il contatto tra impresa e lavoratore possa avvenire esclusivamente per il tramite dell'agenzia che ha richiesto la diffusione. B. Obblighi di comunicazione. Si reputa utile procedere ad un breve esame della normativa - contenuta negli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1998 - che in via generale disciplina gli obblighi di comunicazione, secondo le varie tipologie: 1. Ricerca di personale. Il primo comma del citato art. 4 si riferisce alle comunicazioni relative alle ricerche di personale, disponendo che i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di mediazione ottemperino all'obbligo di comunicare al sistema informativo lavoro, entro 48 ore dal ricevimento, i dati relativi alla ricerca medesima. La norma attribuisce allo scrivente ufficio il compito di stabilire con quali modalita' e in quale formato i dati dovranno essere inviati. Al riguardo e' stata predisposta una scheda "ricerca di personale", disponibile su supporto informatico (floppy disk), su Internet ed in modalita' client/server. In alternativa, su richiesta dei soggetti autorizzati all'attivita' di mediazione, verra' predisposta la possibilita' di inviare i dati secondo un formato di scambio definito da questo ufficio. Le concrete modalita' cui attenersi sono piu' dettagliatamente illustrate nell'allegato A, contenente note operative e tecniche per un agevole assolvimento dell'obbligo. La scheda di ricerca di persona viene inserita nella banca dati EolMed e diffusa in forma anonima, vale a dire indicando solo la provincia ove e' ubicata la sede del datore di lavoro ed i dati relativi al profilo professionale richiesto. Con la pubblicazione saranno fornite tutte le informazioni utili affinche' il candidato possa rivolgersi all'agenzia che ha effettuato l'inserzione. La disattivazione della ricerca avviene nei seguenti casi: a) a seguito di comunicazione da parte dell'agenzia che la stessa e' stata soddisfatta ovvero ritirata; b) automaticamente, decorsi tre mesi dalla data di inserimento o modifica; c) quando la stessa pervenga con l'indicazione di gia' soddisfatta. Per effettuare tutte le predette comunicazioni in ordine all'esito della ricerca di personale, le agenzie dovranno avvalersi della medesima scheda "ricerca di personale". Anche in tal caso le concrete modalita' di effettuazione della comunicazione sono illustrate nel documento allegato A. 2. Candidature dei lavoratori. Anche le candidature dei lavoratori, raccolte dai soggetti autorizzati alla mediazione, devono essere inviate al sistema informativo lavoro, utilizzando la scheda "lavoratore". Il termine per la comunicazione e' fissato in giorni cinque dall'avvenuta raccolta. Le schede pervenute sono inserite nella banca dati EolMed e diffuse su tutto il territorio nazionale; la diffusione avviene sempre in forma anonima, vale a dire indicando solamente i dati sulla professionalita', l'eta' e la provincia di residenza del lavoratore. Anche in tal caso saranno fornite le informazioni utili affinche' il lavoratore possa essere contattato per il tramite dell'agenzia. Le schede dei lavoratori vengono disattivate nei seguenti casi: a) a seguito di comunicazione da parte dell'agenzia; b) automaticamente, decorsi sei mesi dall'attivazione, salvo richiesta di conferma per ulteriori sei mesi. 3. Dati di sintesi. Il corretto assolvimento degli obblighi richiamati ai punti 1 e 2 rende superfluo l'adempimento previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 8 maggio 1998, in quanto il sistema informativo dispone di tutti i dati per elaborare statistiche in ordine alla struttura ed all'andamento della domanda e dell'offerta di lavoro. L'amministrazione tuttavia, si riserva di richiedere, definendo le opportune modalita' operative, eventuali ulteriori notizie ritenute necessarie per il buon andamento del servizio e per le politiche attive del lavoro. C. Accesso alle banche dati del Sil. In attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il citato decreto ministeriale 8 maggio 1998 ribadisce che i soggetti autorizzati all'esercizio della mediazione hanno facolta' di accesso alle banche dati e si possono avvalere dei servizi di rete forniti dal sistema informativo lavoro. Tale facolta' e' riconosciuta anche alle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nei confronti delle quali valgono, limitatamente a questo aspetto, le indicazioni della presente circolare. In particolare, si fa riferimento alle banche dati costituite nell'ambito dei servizi per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed a quelle costituite dai servizi di collocamento gestiti dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura e dai rispettivi recapiti. E' possibile, altresi', l'accesso alle banche dati disponibili presso le direzioni provinciali e regionali del lavoro, nell'ambito della gestione delle liste dei lavoratori in mobilita' (ex lege n. 223/1991) e dei lavoratori italiani disponibili a lavorare all'estero. Al riguardo si precisa che il Garante per la protezione dei dati personali, con nota n. 612 del 17 febbraio 1999, ha chiarito che, in virtu' della regolamentazione contenuta nel decreto legislativo n. 469/1997 ed integrata dalle disposizioni attuative del decreto ministeriale 8 maggio 1998, la facolta' di accesso alle banche dati da parte delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo e dei soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro rende lecito il trattamento dei dati personali, anche nelle modalita' della comunicazione e della diffusione. In particolare in questo caso risulta operante la fattispecie prevista dall'art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996. 1. Modalita' di accesso. L'accesso alle banche dati e' consentito previa convenzione, da stipularsi con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ovvero con le regioni e gli enti locali, che in attuazione del decreto legislativo n. 469/1997 dovranno assicurare i servizi di collocamento, di preselezione ed incontro domanda/offerta di lavoro. In attesa dell'effettivo conferimento delle funzioni, della riorganizzazione dei servizi e del completamento del sistema informativo lavoro, secondo le previsioni del citato decreto legislativo, sono attualmente disponibili le banche dati gestite dai sistemi NetLabor, ErgOnLine ed EolMed. Pertanto, i soggetti autorizzati all'attivita' di mediazione, che nell'immediato sono interessati ad usufruire di tali servizi, potranno esercitare tale facolta', stipulando la apposita convenzione con lo scrivente ufficio (art. 11, comma 4, decreto legislativo n. 469/1997 ed art. 5, decreto ministeriale 8 maggio 1998). Con tale convenzione saranno definite in concreto le modalita' di accesso alle banche dati, specificando la tipologia di servizio richiesto, le modalita' di erogazione, nonche' i correlativi diritti ed obblighi. L'accesso, a seconda delle diverse banche dati, puo' consistere nella possibilita' di inserimento, modifica, consultazione, ricerca e selezione dei dati. In virtu' dell'art. 5, comma 2, del citato decreto ministeriale 8 maggio 1998, l'accesso alle banche dati del Sil e' gratuito fino all'emanazione di un successivo decreto ministeriale che dovra' definire prezzi, cambi e tariffe da applicare (art. 11, comma 4, decreto legislativo n. 469/1997). 2. Sistema NetLabor. Dalle banche dati costituite con la procedura NetLabor e' possibile estrarre elenchi selettivi, utilizzando molteplici parametri che consentono di selezionare i lavoratori secondo le caratteristiche qualitative. A titolo di esempio si indicano alcune delle estrazioni possibili: dati anagrafici e cittadinanza; dati sulla formazione scolastica e professionale; tipologie di fasce deboli; dati relativi ai cittadini extracomunitari; dati sulle particolari disponibilita' lavorative; dati sulla professionalita' e sulle esperienze maturate; dati relativi a categorie beneficiarie di agevolazioni; dati relativi ai lavoratori dello spettacolo. La procedura NetLabor, allo stato attuale, non consente consultazioni in linea tramite collegamenti remoti, pertanto l'accesso ai dati dovra' avvenire per il tramite degli sportelli degli uffici che gestiscono le banche dati (direzioni provinciali e regionali lavoro, sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura). L'amministrazione provvedera' a pubblicare ed aggiornare sul proprio sito Internet (www.minlavoro.it) l'elenco degli uffici presso cui il sistema NetLabor e' attivato. L'agenzia interessata, pertanto, potra' prendere contatto direttamente con gli uffici periferici, esibendo la convenzione stipulata con il Ministero del lavoro, al fine di ottenere i dati richiesti su supporto magnetico o cartaceo. 3. Sistema ErgOnLine. Il sistema ErgOnLine e' costituito da una banca dati contenente i curricula delle persone alla ricerca attiva di un lavoro, inseriti tramite gli sportelli autorizzati, ovvero direttamente dagli interessati tramite Internet. L'accesso, che consente le attivita' di inserimento e modifica curriculum, consultazione e ricerca avanzata sulla banca dati, e' possibile con le seguenti modalita': l'agenzia puo' richiedere di essere abilitata quale sportello Ergonline, in modalita' client/server, mediante convenzione con questo ufficio; il servizio e' viceversa disponibile in forma libera per il solo inserimento e modifica del curriculum su Internet (http://ergonline.minlavoro.it) 4. Sistema EolMed. Il sistema EolMed e' costituito dalle seguenti banche dati: EolMed candidature: contiene informazioni essenziali sui lavoratori in cerca di impiego, che hanno richiesto i servizi di mediazione tramite i servizi pubblici o le agenzie autorizzate; EolMed ricerca di personale: contiene informazioni sulle ricerche di personale attivate tramite i servizi pubblici o le agenzie autorizzate. L'accesso alle banche dati del sistema EolMed, per quanto attiene le funzioni di inserimento, modifica dati e ricerca avanzata, e' consentito solo ai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di mediazione ed alle societa' di fornitura di lavoro temporaneo, previa stipula della convenzione e rilascio dei codici di accesso da parte di questo ufficio. Al fine di garantire la massima diffusione delle opportunita' di lavoro e delle disponibilita' dei lavoratori, la consultazione, visualizzazione e stampa a video dei dati sono liberamente disponibili su Internet al seguente indirizzo: http://eolmed.minlavoro.it D. Disposizioni finali. L'obbligo di comunicazione da parte dei soggetti autorizzati all'attivita' di mediazione decorre dalla data di rilascio dei codici di accesso alle banche dati EolMed e riguarda le candidature e le ricerche di personale raccolte a partire dal 1 luglio 1999. Al momento della richiesta di rilascio dei codici di accesso i soggetti autorizzati dovranno dichiarare a questo ufficio il numero di candidature e di ricerche di personale eventualmente raccolte e registrate nella propria banca dati nel periodo antecedente, restando nella loro discrezionale valutazione la scelta di inserirle, anche gradualmente, nel sistema EolMed una volta verificatane l'attualita'. Per quanto concerne la stipula della convenzione per l'accesso alle banche dati del Sil, i soggetti autorizzati all'attivita' di mediazione e le societa' di fornitura di lavoro temporaneo, che ne abbiano interesse, inoltreranno richiesta scritta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio sistemi informativi automatizzati, vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma. E. Controlli. Secondo quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 8 maggio 1999, la vigilanza ed il controllo sul corretto esercizio dell'attivita' di mediazione, tra cui rientra l'adempimento degli obblighi di comunicazione, e' esercitato da questo Ministero per il tramite delle direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio. Le direzioni regionali del lavoro, oltre ad assicurare il necessario coordinamento della richiamata azione di vigilanza da parte delle direzioni provinciali, adotterenno ogni utile iniziativa per fornire la massima assistenza ai soggetti interessati, sia per rendere piu' agevole l'assolvimento degli obblighi, sia per garantire il diritto di accesso alle banche dati. A tal fine questo ufficio provvedera' a trasmettere, con la massima tempestivita', copia delle convenzioni stipulate e resta disponibile per qualsiasi chiarimento in ordine alla loro corretta applicazione. F. Conclusioni. La realizzazione di un sistema informativo, che realizzi una rete nazionale dei servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblici e privati, e' appena in fase di avvio. E' in corso, peraltro, il conferimento delle funzioni in materia di mercato del lavoro alle regioni ed agli enti locali, che stanno avviando il processo di costruzione di nuovi servizi regionali all'impiego. Queste prime direttive, pertanto, si collocano in un contesto in piena evoluzione, sia funzionale che organizzativa. Gli obiettivi che si intendono perseguire in questa prima fase sono, da un lato, quello di consentire il normale avvio dell'attivita' da parte dei soggetti autorizzati, dall'altro, di attuare una fase di osservazione per raccogliere utili indicazioni in vista dell'entrata a regime del sistema informativo lavoro. Per tali ragioni, mentre si richiede a tutti i soggetti interessati di far pervenire osservazioni e suggerimenti per una migliore organizzazione del servizio, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni con il progressivo ampliamento delle banche dati e lo sviluppo di servizi di rete piu' evoluti e completi. Il dirigente generale dell'Ufficio dei sistemi informativi automatizzati Rosato