IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della prevenzione Vista la domanda in data 22 febbraio 1993 con la quale la societa' Fonte Laurentina S.r.l., con sede in Roma, via Laurentina km 10, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Laurentina - Valle San Giovanni" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Roma; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visti gli atti d'ufficio; Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 17 marzo 1999: "favorevole affinche' la societa' Fonte Laurentina S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Laurentina di Roma ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: ''Puo' avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione renale dell'acido urico''. La dicitura ''stimola la digestione'' potra' essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto favorente i processi digestivi". Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Laurentina - Valle San Giovanni" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Roma.