IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante "Interventi nel settore dei trasporti"; Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie perprovvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindicianni, nonche' all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cuilo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardiper l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, da ripartire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Vista la nota protocollo n. 701 in data 21 luglio 1998, della regione Abruzzo in qualita' di responsabile del coordinamento interregionale trasporti, con la quale viene comunicato che in data 14 luglio 1998, le regioni hanno concordato il riparto di detti contributi secondo le percentuali riportate nella nota medesima; Ritenuto di poter procedere alla ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del contributo di lire 166 miliardi per il corrente anno finanziario e di lire 195 miliardi a decorrere dal 1999, secondo le percentualicomunicate nella nota del coordinamento interregionale e riportata nella colonna n. 1 della tabella allegata, costituente parte integrante del presente decreto; Ritenuto altresi' di dover procedere all'assegnazione alle regioni a statuto ordinario della somma di 166 miliardi disponibile per il corrente anno sul capitolo 7281 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero; Decreta: Art. 1. I contributi di cui all'art. 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario per gli anni 1998 e 1999 secondo quanto indicato nelle premesse e come risulta rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella allegata, costituente parte integrante del presente decreto.