IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la legge  29  ottobre 1991,  n. 358,  recante  norme per  la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  recante  il  regolamento  degli  uffici  e  del  personale  del
Ministero delle finanze;
  Visto il  decreto del Ministro  delle finanze 21 dicembre  1996, n.
700, ed in particolare l'art. 2, comma  3, e l'art. 6, comma 3, con i
quali si e' proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e
delle  relative  circoscrizioni territoriali  nonche'  all'educazione
delle funzioni degli uffici stessi;
  Visto il decreto del Ministro delle  finanze 18 giugno 1997, con il
quale   sono  stati   determinati   il   numero,  la   circoscrizione
territoriale ed i  compiti delle sezioni staccate  degli uffici delle
entrate;
  Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29
del 1993, cosi' come sostituito  dall'art. 11 del decreto legislativo
31 marzo 1998,  n. 80, che individua tra le  funzioni dei titolari di
uffici  dirigenziali  generali  anche  l'adozione  di  atti  relativi
all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
  Visto il decreto direttoriale 21 giugno  1999 con il quale, al fine
di  agevolare lo  smaltimento  dell'arretrato  relativo al  controllo
formale delle dichiarazioni I.V.A., si e' stabilito di mantenere tale
attivita' presso gli uffici I.V.A.  ancora operanti e di trasferirla,
una  volta soppressi  i predetti  uffici, esclusivamente  agli uffici
delle  entrate dei  capoluoghi  provinciali,  consentendo cosi'  agli
altri  uffici  delle  entrate   di  nuova  attivazione  di  dedicarsi
all'esecuzione dei controlli sostanziali;
  Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di
Castiglione delle Stiviere, Stradella e Breno;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'ufficio  delle  entrate  di  Castiglione  delle  Stiviere  e'
attivato  il 6  luglio 1999  e quelli  di Stradella  e Breno,  con la
sezione staccata  di Edolo, il successivo  7 lugllio. Contestualmente
all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici delle
imposte dirette e del registro operanti nelle predette localita'.
  2. A  decorrere dalla data di  avvio degli uffici delle  entrate di
cui  al comma  1,  gli  uffici dell'imposta  sul  valore aggiunto  di
Brescia, Mantova  e Pavia, nonche'  le locali sezioni  staccate della
direzione  regionale delle  entrate  della  Lombardia, esercitano  la
propria   competenza   limitatamente  all'ambito   territoriale   non
ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici di nuova attivazione.
  3. Gli  uffici dell'imposta sul  valore aggiunto citati al  comma 2
provvedono,  per le  annualita' fino  al 1996,  al controllo  formale
delle dichiarazioni I.V.A. ed ai  conseguenti adempimenti anche per i
contribuenti  domiciliati  nelle  circoscrizioni  facenti  capo  agli
uffici delle entrate attivati ai sensi del comma 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 luglio 1999
                                     p. Il direttore generale: Befera