IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della  legge 7 agosto 1982, n. 56, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto legislativo  24  giugno  1998, n.  213,  recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare le  disposizioni  del  titolo V,  riguardanti  la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni:
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in
particolare il quarto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che  l'importo delle emissioni  disposte a tutto  il 22
giugno 1999 ammonta, al netto  dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a lire 54.361 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;
  Visti il  proprio decreto in data  25 maggio 1999, con  il quale e'
stata disposta  l'emissione delle  prime due  tranches dei  buoni del
Tesoro  poliennali 4,25%  con godimento  1 maggio  1999 e  scadenza 1
novembre 2009;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di  una terza  tranche dei  predetti buoni  del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526,  e' disposta l'emissione  di una  terza tranche di  buoni del
Tesoro  poliennali 4,25%  con godimento  1 maggio  1999 e  scadenza 1
novembre 2009, fino all'importo massimo  di nominali 2.500 milioni di
euro, di cui al decreto ministeriale del 25 maggio 1999, citato nelle
premesse,  recante  l'emissione delle  prime  due  tranche dei  buoni
stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 maggio 1999.
  Ai  sensi dell'art.  4  del decreto  ministeriale  15 luglio  1998,
pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  167 del  20 luglio  1998, a
partire dalla  data di regolamento della  presente emissione, possono
essere  sottoposte alla  Banca d'Italia  le richieste  di separazione
delle "componenti cedolari" dal  "mantello" del titolo (operazioni di
"coupon stripping"). L'importo minimo  delle predette richieste sara'
pari  a  1.000  euro.  L'importo unitario  delle  singole  componenti
separate sara' pari  a un centesimo di  euro. L'ammontare complessivo
massimo dei buoni che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo'
superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.