IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto l'art.  8, primo comma,  primo periodo, del  suddetto decreto
presidenziale,  in  base  al  quale le  dichiarazioni  devono  essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze;
  Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo sostituito  dall'art. 11 del  decreto legislativo n. 80  del 31
marzo 1998,  concernente nuove disposizioni in  materia, tra l'altro,
di  organizzazione  e di  rapporti  di  lavoro nelle  amministrazioni
pubbliche;
  Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale
devono essere  adottati dal  Ministro delle finanze  esclusivamente i
provvedimenti   che  sono   espressione  del   potere  di   indirizzo
politicoamministrativo, di  cui agli  articoli 3, comma  1, e  14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante modalita'
per la  presentazione delle  dichiarazioni relative alle  imposte sui
redditi,   all'imposta  regionale   sulle   attivita'  produttive   e
all'imposta sul valore aggiunto;
  Viste le convenzioni stipulate dal Ministro delle finanze con l'ABI
e la  Poste italiane S.p.a.  concernenti le modalita'  di svolgimento
del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e
degli uffici postali;
  Visto  il decreto  dirigenziale del  2 marzo  1999, pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999,
di approvazione  dei modelli  730, 730-1,  730-4 integrativo  e della
scheda per la  destinazione del quattro per  mille dell'IRPEF nonche'
la busta per la consegna del mod. 730-1 e della suddetta scheda;
  Visto il decreto dirigenziale del 2 marzo 1999 in base al quale con
successivo  decreto   devono  essere   approvati  il   contenuto,  le
caratteristiche tecniche,  la bolla di consegna  nonche' le modalita'
di consegna  all'Amministrazione finanziaria  da parte  dei sostituti
d'imposta   dei   supporti   magnetici  contenenti   i   dati   delle
dichiarazioni;
  Visto il decreto dirigenziale del  18 dicembre 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n. 297 del 21 dicembre
1998, di  approvazione dei  modelli di dichiarazione  IVA concernenti
l'anno 1998 con relative istruzioni;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto  dirigenziale  del 26  febbraio 1999,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del  5 marzo 1999, di approvazione del
modello di dichiarazione IVA periodica con le relative istruzioni;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100, e  successive modifiche  ed integrazioni,  recante norme  per la
semplificazione   e  la   razionalizzazione  di   alcuni  adempimenti
contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, che prevede, tra
l'altro,  la presentazione  periodica di  una apposita  dichiarazione
IVA, da approvare con decreto dirigenziale;
  Visto il  decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 241,  e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di  dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di modernizzazione  del  sistema  di
gestione delle dichiarazioni;
  Visto il  decreto dirigenziale 18  febbraio 1999 con il  quale sono
stati   individuati  altri   soggetti  abilitati   alla  trasmissione
telematica delle dichiarazioni;
  Visto in  particolare l'art.  4 del succitato  decreto dirigenziale
del 18 dicembre 1998;
  Visto in particolare  il comma 2 dell'art. 2  del succitato decreto
dirigenziale del 26 febbraio 1999;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  31  luglio  1998  concernente  le
modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  Visto  in particolare  l'art. 9,  comma 13,  del succitato  decreto
dirigenziale  del  31 luglio  1998  che  prevede la  possibilita'  di
modificare ed  integrare i controlli  di accettazione dei  dati delle
dichiarazioni  trasmesse  per  via   telematica  in  occasione  della
pubblicazione delle relative specifiche tecniche;
  Visto il  decreto dirigenziale del  10 maggio 1999  di approvazione
delle specifiche  tecniche da  osservare per  la trasmissione  in via
telematica   all'Amministrazione    finanziaria   dei    dati   delle
dichiarazioni mod. IVA 99 da parte dei soggetti abilitati;
  Visto il  decreto dirigenziale del  10 maggio 1999  di approvazione
delle specifiche  tecniche da  osservare per  la trasmissione  in via
telematica   all'Amministrazione    finanziaria   dei    dati   delle
dichiarazioni mod. IVA periodiche da parte dei soggetti abilitati;
  Visto il  decreto dirigenziale del  19 aprile 1999  di approvazione
delle specifiche tecniche, delle modalita'  e dei termini di consegna
dei modelli 730/99  e della scelta per la destinazione  del quattro e
otto per mille;
  Considerata  l'opportunita' di  stabilire  ulteriori controlli  sui
dati da trasmettere in via telematica dai soggetti abilitati;
  Considerata l'opportunita' di integrare  le specifiche tecniche per
la predisposizione dei supporti magnetici  che i centri di assistenza
fiscale devono inviare ai sostituti d'imposta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le specifiche  tecniche per la trasmissione  telematica dei dati
dei modelli 730/99, di cui all'allegato A del decreto dirigenziale 19
aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 97  del 27 aprile 1999, sono  integrate dalle specifiche
di cui all'allegato A del presente decreto.
  2.  Le  specifiche tecniche  per  la  predisposizione dei  supporti
magnetici contenenti le comunicazioni relative al risultato contabile
che  i  centri di  assistenza  fiscale  devono inviare  ai  sostituti
d'imposta (mod. 730-4) di cui  all'allegato C al decreto dirigenziale
citato al  comma precedente, sono  integrate dalle specifiche  di cui
all'allegato B al presente decreto.
  3.  Le  specifiche tecniche  per  la  predisposizione dei  supporti
magnetici contenenti le comunicazioni relative al risultato contabile
che  i  centri di  assistenza  fiscale  devono inviare  ai  sostituti
d'imposta (mod. 730-4  integrativo) di cui all'allegato  D al decreto
dirigenziale citato al  comma 1 del presente  decreto, sono integrate
dalle specifiche di cui all'allegato C al presente decreto.