IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Visto l'art. 9-quinquies della legge 9 novembre 1988, n. 475, che istituisce il consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi; Considerato che il comma 8, del citato art. 9-quinquies, stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo; Visto lo statuto del consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi approvato con decreto del 16 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 1990; Visto il proprio decreto del 23 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 30 gennaio 1991, come modificato dal decreto del 28 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 7 novembre 1991, relativo alla "Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo per l'anno 1991"; Visto il proprio decreto del 9 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97, del 27 aprile 1992, relativo alla "Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo per l'anno 1992"; Visto il proprio decreto del 12 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 1993, relativo alla "Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo"; Visto il proprio decreto del 19 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 166, del 18 luglio 1995, relativo alla "Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo"; Visto il proprio decreto del 9 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74, del 28 aprile 1966, relativo alla "Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo"; Visto il proprio decreto del 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19, del 24 gennaio 1997, relativo alla "Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo"; Visto che l'assemblea del consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi in data 5 novembre 1998, sulla base delle sfavorevoli condizioni del mercato del piombo, ha deliberato l'aumento del sovrapprezzo attualmente applicato; Considerato che nella citata deliberazione il gettito derivante da sovrapprezzo e' stato previsto sulla base dei fabbisogni finanziari del consorzio, del prezzo internazionale del piombo sul mercato di Londra e degli obiettivi di raccolta e di riciclaggio delle batterie al piombo esauste nella misura stimata di 165.000 tonnellate/anno; Considerata la necessita' di provvedere ad una nuova determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo; Decreta: Art. 1. 1. La percentuale dei costi per lo svolgimento dei compiti del consorzio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, cosi' come indicato in premessa, da coprirsi con il sovrapprezzo previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, e' determinata, a decorrere dal 1 luglio 1999, nella misura del 58% dei costi annui prevedibili, pari a lire 23,7 miliardi al netto dei costi di riscossione.