IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la legge  8 luglio  1986, n.  349, istitutiva  del Ministero
dell'ambiente;
  Visto l'art. 9-quinquies  della legge 9 novembre 1988,  n. 475, che
istituisce il consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento
delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi;
  Considerato che il comma 8, del citato art. 9-quinquies, stabilisce
che  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente  di  concerto  con  il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  sono
determinati il  sovrapprezzo e la  percentuale dei costi  da coprirsi
con l'applicazione del sovrapprezzo;
  Visto lo  statuto del consorzio  obbligatorio per la raccolta  e lo
smaltimento delle  batterie esauste e dei  rifiuti piombosi approvato
con decreto del  16 maggio 1990, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 1990;
  Visto  il proprio  decreto del  23 gennaio  1991, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  35 del  30 gennaio
1991,  come modificato  dal decreto  del 28  giugno 1991,  pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana  n.  261 del  7
novembre  1991,   relativo  alla  "Determinazione   del  sovrapprezzo
unitario per le batterie al piombo per l'anno 1991";
  Visto  il  proprio decreto  del  9  aprile 1992,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  97, del  27 aprile
1992, relativo alla "Determinazione  del sovrapprezzo unitario per le
batterie al piombo per l'anno 1992";
  Visto il  proprio decreto  del 12  novembre 1993,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 271  del 18 novembre
1993, relativo alla "Determinazione  del sovrapprezzo unitario per le
batterie al piombo";
  Visto  il proprio  decreto  del 19  giugno  1995, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 166, del  18 luglio
1995, relativo alla "Determinazione  del sovrapprezzo unitario per le
batterie al piombo";
  Visto  il proprio  decreto del  9 febbraio  1996, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  74, del  28 aprile
1966, relativo alla "Determinazione  del sovrapprezzo unitario per le
batterie al piombo";
  Visto il  proprio decreto del  30 settembre 1996,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 19, del  24 gennaio
1997, relativo alla "Determinazione  del sovrapprezzo unitario per le
batterie al piombo";
  Visto che l'assemblea del consorzio  obbligatorio per la raccolta e
lo smaltimento delle batterie esauste  e dei rifiuti piombosi in data
5 novembre 1998, sulla base  delle sfavorevoli condizioni del mercato
del  piombo, ha  deliberato  l'aumento  del sovrapprezzo  attualmente
applicato;
  Considerato che nella citata  deliberazione il gettito derivante da
sovrapprezzo e'  stato previsto sulla base  dei fabbisogni finanziari
del consorzio,  del prezzo internazionale  del piombo sul  mercato di
Londra e degli obiettivi di  raccolta e di riciclaggio delle batterie
al piombo esauste nella misura stimata di 165.000 tonnellate/anno;
  Considerata la necessita' di provvedere ad una nuova determinazione
del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La percentuale  dei costi  per lo  svolgimento dei  compiti del
consorzio delle  batterie al piombo  esauste e dei  rifiuti piombosi,
cosi'  come indicato  in premessa,  da coprirsi  con il  sovrapprezzo
previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988,
n. 475, e'  determinata, a decorrere dal 1 luglio  1999, nella misura
del 58%  dei costi annui  prevedibili, pari  a lire 23,7  miliardi al
netto dei costi di riscossione.