L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione dell'8 giugno 1999; Premesso che: l'art. 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91) dispone, tra l'altro, che "I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati"; l'art. 22, comma 5, della legge n. 9/1991 dispone, tra l'altro, che: "I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti dal CIP entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche (rinnovabili ed assimilate) di cui al comma 1"; l'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) dispone che: "I provvedimenti gia' adottati dal Comitato interministeriale dei prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e gas conservano piena validita' ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla autorita' competente. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992, nonche' alle proposte di cessione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'Enel S.p.a. entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali ultimi casi permanga la necessaria attivita' primaria dell'azienda. Conservano altresi' efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'art. 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei principi di cui all'art. 1 della presente legge"; Visti: l'art. 3, comma 1, della legge n. 481/1995; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) ed in particolare: l'art. 3, commi 4 e 12, e l'art. 15, comma 1; Visti: il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento n. 6/92), come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994, nonche' la relazione tecnica allegata allo stesso provvedimento del CIP n. 6/92; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 25 settembre 1992); il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1997; la delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza della medesima Autorita'; l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 31 marzo 1998, n. 2774, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81 del 7 aprile 1998; l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 31 marzo 1998, n. 2776, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 6 aprile 1998; la delibera dell'Autorita' 24 giugno 1998, n. 61/98 (di seguito: delibera n. 61/98), con cui e' stato avviato un procedimento per la formazione del provvedimento di aggiornamento di cui all'art. 20, comma 1, e all'art. 22, comma 5, della legge n. 9/1991; l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 1 ottobre 1998, n. 2856, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 236 del 9 ottobre 1998; la deliberazione del Comitato interministeriale della programmazione economica 19 novembre 1998, n. 137/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 1999, recante "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra"; l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 31 maggio 1999, n. 2983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 132 dell'8 giugno 1999; Considerato che: il provvedimento del CIP n. 6/92 ha stabilito una struttura di prezzi di cessione e di contributi in cui l'ulteriore componente incentivante, correlata ai maggiori costi delle specifiche tipologie di impianto e determinata in base ad un tasso reale di remunerazione del 7%, viene corrisposta per un periodo di otto anni; il suddetto provvedimento, sulla base di quanto disposto dalla legge n. 9/1991, da una parte ha previsto successivi aggiornamenti dei prezzi e dei contributi al fine di tenere conto dell'evoluzione tecnologica e, dall'altra, ha definito, al titolo II, comma 7, un meccanismo di aggiornamento dei prezzi e dei contributi in ragione dell'andamento dell'inflazione, ancorandolo alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo; in assenza del sopra richiamato meccanismo di aggiornamento che colga la dinamica dell'evoluzione tecnologica nel settore della generazione elettrica, vengono riconosciuti agli impianti entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 1997 (data successivamente alla quale sono da ritenersi non piu' congrui i costi evitati definiti dal CIP nel 1992) corrispettivi tanto maggiori quanto piu' risulta distante la data di entrata in esercizio rispetto al 1992, dal momento che nella disciplina previgente al decreto legislativo n. 79/1999 non erano previsti termini per l'esercizio delle attivita' incentivate, cio' contrastando con l'obiettivo, perseguito attraverso la legge n. 9/1991, di accelerare l'entrata in esercizio degli impianti per favorire lo sviluppo di una produzione nazionale di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate; Considerato che: ai fini della determinazione dei prezzi di cessione e dei contributi da corrispondere ai produttori di energia elettrica il CIP aveva individuato, come base per la loro definizione, il costo della produzione termoelettrica evitata riferito ad un impianto a ciclo combinato le cui caratteristiche tecniche ed economiche erano state fornite dall'Enel e confrontate con altri operatori del settore, come indicato anche nella richiamata relazione tecnica allegata al provvedimento del CIP n. 6/92; rilevazioni di mercato, avvalorate anche da dati forniti da qualificati produttori nazionali ed esteri del settore elettromeccanico, relative ai costi di investimento di un ciclo combinato a gas di nuova tecnologia per l'anno 1999, indicano un costo medio di investimento pari a circa 1.100.000 Lire/kW ed un rendimento termodinamico medio riferito al potere calorifico inferiore del combustibile non inferiore al 52%; il costo di investimento dell'impianto a ciclo combinato a gas preso a riferimento dal CIP, il cui valore fu fissato nel 1992 pari a 1.400.000 Lire/kW, ha subito una progressiva riduzione negli anni successivi, mentre, a seguito dell'applicazione del meccanismo di aggiornamento previsto dal titolo II, comma 7, del provvedimento del CIP n. 6/92, il costo evitato di impianto e' salito, nel 1999, ad oltre 1.800.000 Lire/kW, e come tale concorre alla formazione del prezzo di cessione indipendentemente dalla data di entrata in esercizio degli impianti; il rendimento termodinamico degli impianti a ciclo combinato di piu' recente tecnologia, il cui valore per il citato impianto preso a riferimento dal CIP nel 1992 e' stato fissato pari al 45,9%, ha subito un progressivo incremento, mentre all'utenza non sono stati trasferiti i benefici conseguenti alla riduzione dei consumi specifici di gas naturale; le diverse tecnologie degli impianti di produzione di energia elettrica utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate hanno raggiunto differenti livelli di competitivita', tali da rendere necessaria una diversa articolazione delle tipologie di impianto prese a riferimento nel provvedimento del CIP n. 6/92; Considerato: l'esito del procedimento avviato con delibera dell'Autorita' n. 61/98, e gli elementi acquisiti a seguito dell'invio di memorie da parte dei soggetti consultati; Ritenuto che: sia necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi e dei contributi previsti dal provvedimento del CIP n. 6/92 in relazione all'evoluzione tecnologica nel settore della generazione elettrica in modo da mantenere costante il tasso reale di remunerazione pari al 7% riconosciuto in base a detto provvedimento, e da evitare che un aggiornamento determinato dalla sola indicizzazione all'inflazione imponga ai consumatori oneri non necessari ai fini dell'incentivazione; l'aggiornamento dei prezzi di cessione e dei contributi definiti con il provvedimento del CIP n. 6/92 debba essere effettuato con cadenza biennale dal momento che il periodo di costruzione dell'impianto preso a riferimento dal CIP per la determinazione dei costi evitati e' stato assunto pari a ventiquattro mesi; i bienni di aggiornamento debbano decorrere dall'anno 1995, dal momento che il provvedimento del CIP n. 6/92 ha trovato applicazione, a seguito della formazione delle prime graduatorie a norma del decreto del Ministro dell'industria 25 settembre 1992, a partire dall'anno 1993; ai fini del collegamento di ciascuna iniziativa a specifici bienni di aggiornamento sia opportuno fare riferimento alla data di entrata in esercizio dell'impianto, stante la sopra richiamata identificabilita' di un periodo pari a ventiquattro mesi per la costruzione dell'impianto preso a riferimento, riconoscendo comunque ai soggetti interessati la possibilita' di ottenere condizioni tariffarie diverse attraverso la dimostrazione che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivano da obbligazioni assunte in periodi rilevanti ai fini dell'applicazione di un diverso aggiornamento; risulti opportuno prolungare, limitatamente al profilo dell'estensione dell'aggiornamento alle cosiddette "iniziative prescelte", lo svolgimento del procedimento al fine di svolgere ulteriori approfondimenti in ordine al significato da attribuire alla richiamata disposizione dell'art. 3, comma 7, secondo periodo, della legge n. 481/1995; Delibera: Art. 1. Definizioni Ai fini della presente deliberazione si applicano le seguenti definizioni: a) gli impianti sono: gli impianti utilizzanti fonti rinnovabili ed assimilate delle imprese produttricidistributrici la cui nuova energia e' soggetta al titolo IV, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, come modificato ed integrato da successive norme e decreti ministeriali; gli impianti di cui: all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 31 marzo 1998, n. 2774, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81 del 7 aprile 1998; all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 31 marzo 1998, n. 2776, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 6 aprile 1998; all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 1 ottobre 1998, n. 2856, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 236 del 9 ottobre 1998; all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 31 maggio 1999, n. 2983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 132 dell'8 giugno 1999; b) la data di entrata in esercizio e', relativamente agli impianti individuati dal primo alinea della precedente lettera a), il giorno, mese ed anno di inizio della corresponsione dei contributi riconosciuti ai sensi del titolo IV del provvedimento del CIP n. 6/92 mentre, per quanto riguarda gli impianti individuati dal secondo alinea della precedente lettera a), e' il giorno, mese ed anno di decorrenza della convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 della convenzionetipo per la cessione approvata con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992; c) la Cassa conguaglio e' la Cassa conguaglio per il settore elettrico; d) il CIP e' il Comitato interministeriale dei prezzi; e) il provvedimento del CIP n. 6/92 e' il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni.