L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione dell'8 giugno 1999;
  Premesso che:
  l'art. 20, comma  1, della legge 9 gennaio 1991,  n. 9 (di seguito:
legge  n. 9/91)  dispone, tra  l'altro, che  "I prezzi  relativi alla
cessione, alla produzione per conto  dell'Enel, al vettoriamento ed i
parametri relativi  allo scambio  vengono definiti  entro centottanta
giorni  dalla data  di  entrata  in vigore  della  presente legge  ed
aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale
dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati";
  l'art. 22,  comma 5,  della legge n.  9/1991 dispone,  tra l'altro,
che:  "I prezzi  relativi alla  cessione, alla  produzione per  conto
dell'Enel,  al vettoriamento  ed  i parametri  relativi allo  scambio
vengono  definiti dal  CIP  entro centottanta  giorni  dalla data  di
entrata  in vigore  della presente  legge ed  aggiornati con  cadenza
almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso
di  nuova   produzione  di   energia  elettrica  ottenuta   da  fonti
energetiche (rinnovabili ed assimilate) di cui al comma 1";
  l'art.  3, comma  7,  della  legge 14  novembre  1995,  n. 481  (di
seguito:  legge  n.  481/1995)  dispone che:  "I  provvedimenti  gia'
adottati dal  Comitato interministeriale  dei prezzi e  dal Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  in  materia  di
energia  elettrica e  gas  conservano piena  validita' ed  efficacia,
salvo modifica  o abrogazione disposta dal  Ministro, anche nell'atto
di concessione, o dalla autorita' competente. Il provvedimento CIP n.
6 del 29 aprile 1992, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del
12 maggio 1992, come integrato  e modificato dal decreto del Ministro
dell'industria, del  commercio e dell'artigianato del  4 agosto 1994,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 186 del  10 agosto  1994, si
applica,  per   tutta  la  durata  del   contratto,  alle  iniziative
prescelte, alla  data di entrata  in vigore della presente  legge, ai
fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del
6  ottobre  1992,  nonche'  alle proposte  di  cessione  dell'energia
elettrica  da   fonti  rinnovabili  propriamente   dette,  presentate
all'Enel  S.p.a.  entro il  31  dicembre  1994  ed alle  proposte  di
cessione di  energia elettrica  che utilizzano  gas d'altoforno  o di
cokeria  presentate alla  medesima  data, a  condizione  che in  tali
ultimi casi  permanga la necessaria attivita'  primaria dell'azienda.
Conservano altresi' efficacia  le disposizioni di cui  al decreto del
Presidente  della Repubblica  del 28  gennaio 1994,  pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale  n. 56 del 9  marzo 1994. Per le  altre iniziative
continua ad applicarsi  la normativa vigente, ivi  compreso il citato
provvedimento CIP n. 6 del  1992 ed i relativi aggiornamenti previsti
dall'art. 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno
conto dei principi di cui all'art. 1 della presente legge";
  Visti:
   l'art. 3, comma 1, della legge n. 481/1995;
  il  decreto  legislativo   16  marzo  1999,  n.   79,  emanato  per
l'attuazione  della direttiva  96/92/CE recante  norme comuni  per il
mercato   interno  dell'energia   elettrica   (di  seguito:   decreto
legislativo n. 79/1999) ed in particolare:  l'art. 3, commi 4 e 12, e
l'art. 15, comma 1;
  Visti:
  il  provvedimento del  Comitato  interministeriale  dei prezzi  (di
seguito:  CIP)  29  aprile  1992, n.  6,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie  generale - n. 109 del 12  maggio 1992 (di seguito:
provvedimento n. 6/92),  come integrato e modificato  dal decreto del
Ministro dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  4 agosto
1994, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale  - n. 186
del 10 agosto 1994, nonche' la relazione tecnica allegata allo stesso
provvedimento del CIP n. 6/92;
  il   decreto  del   Ministro   dell'industria,   del  commercio   e
dell'artigianato  25   settembre  1992,  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie  generale - n. 235 del 6  ottobre 1992 (di seguito:
decreto del Ministro dell'industria 25 settembre 1992);
  il   decreto  del   Ministro   dell'industria,   del  commercio   e
dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1997;
  la  delibera  dell'Autorita'  30  maggio 1997,  n.  61/97,  recante
disposizioni  in  materia  di  svolgimento dei  procedimenti  per  la
formazione delle decisioni di competenza della medesima Autorita';
  l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della  protezione civile  31 marzo  1998, n.  2774, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81 del 7 aprile 1998;
  l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della  protezione civile  31 marzo  1998, n.  2776, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 6 aprile 1998;
  la delibera  dell'Autorita' 24 giugno  1998, n. 61/98  (di seguito:
delibera n. 61/98),  con cui e' stato avviato un  procedimento per la
formazione  del provvedimento  di aggiornamento  di cui  all'art. 20,
comma 1, e all'art. 22, comma 5, della legge n. 9/1991;
  l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione  civile 1  ottobre 1998,  n. 2856,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 236 del 9 ottobre 1998;
  la    deliberazione    del   Comitato    interministeriale    della
programmazione  economica 19  novembre  1998,  n. 137/98,  pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale - serie  generale -  n. 33 del  10 febbraio
1999, recante  "Linee guida  per le politiche  e misure  nazionali di
riduzione delle emissioni dei gas serra";
  l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione  civile 31  maggio 1999,  n. 2983,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 132 dell'8 giugno 1999;
  Considerato che:
  il  provvedimento del  CIP n.  6/92 ha  stabilito una  struttura di
prezzi  di cessione  e di  contributi in  cui l'ulteriore  componente
incentivante, correlata ai maggiori  costi delle specifiche tipologie
di impianto e determinata in base  ad un tasso reale di remunerazione
del 7%, viene corrisposta per un periodo di otto anni;
  il  suddetto provvedimento,  sulla  base di  quanto disposto  dalla
legge n.  9/1991, da una  parte ha previsto  successivi aggiornamenti
dei prezzi e  dei contributi al fine di  tenere conto dell'evoluzione
tecnologica e,  dall'altra, ha  definito, al titolo  II, comma  7, un
meccanismo di  aggiornamento dei prezzi  e dei contributi  in ragione
dell'andamento    dell'inflazione,   ancorandolo    alle   variazioni
dell'indice Istat dei prezzi al consumo;
  in  assenza del  sopra richiamato  meccanismo di  aggiornamento che
colga  la  dinamica  dell'evoluzione tecnologica  nel  settore  della
generazione elettrica, vengono riconosciuti  agli impianti entrati in
esercizio a  partire dal  1 gennaio  1997 (data  successivamente alla
quale sono da ritenersi non piu' congrui i costi evitati definiti dal
CIP  nel  1992)  corrispettivi  tanto maggiori  quanto  piu'  risulta
distante  la data  di  entrata  in esercizio  rispetto  al 1992,  dal
momento  che nella  disciplina previgente  al decreto  legislativo n.
79/1999 non  erano previsti  termini per l'esercizio  delle attivita'
incentivate, cio' contrastando con l'obiettivo, perseguito attraverso
la  legge  n. 9/1991,  di  accelerare  l'entrata in  esercizio  degli
impianti  per favorire  lo sviluppo  di una  produzione nazionale  di
energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate;
  Considerato che:
  ai  fini  della  determinazione  dei   prezzi  di  cessione  e  dei
contributi da corrispondere ai produttori di energia elettrica il CIP
aveva individuato, come base per  la loro definizione, il costo della
produzione  termoelettrica evitata  riferito ad  un impianto  a ciclo
combinato le  cui caratteristiche tecniche ed  economiche erano state
fornite dall'Enel e confrontate con altri operatori del settore, come
indicato  anche  nella  richiamata   relazione  tecnica  allegata  al
provvedimento del CIP n. 6/92;
  rilevazioni  di  mercato,  avvalorate  anche  da  dati  forniti  da
qualificati    produttori   nazionali    ed   esteri    del   settore
elettromeccanico,  relative  ai costi  di  investimento  di un  ciclo
combinato  a gas  di nuova  tecnologia per  l'anno 1999,  indicano un
costo  medio di  investimento pari  a circa  1.100.000 Lire/kW  ed un
rendimento   termodinamico  medio   riferito  al   potere  calorifico
inferiore del combustibile non inferiore al 52%;
  il  costo di  investimento dell'impianto  a ciclo  combinato a  gas
preso a riferimento dal CIP, il cui valore fu fissato nel 1992 pari a
1.400.000  Lire/kW, ha  subito una  progressiva riduzione  negli anni
successivi,  mentre, a  seguito dell'applicazione  del meccanismo  di
aggiornamento previsto dal titolo II,  comma 7, del provvedimento del
CIP n.  6/92, il costo  evitato di impianto  e' salito, nel  1999, ad
oltre 1.800.000  Lire/kW, e  come tale  concorre alla  formazione del
prezzo  di  cessione  indipendentemente  dalla  data  di  entrata  in
esercizio degli impianti;
  il  rendimento termodinamico  degli impianti  a ciclo  combinato di
piu' recente tecnologia, il cui valore per il citato impianto preso a
riferimento  dal CIP  nel 1992  e' stato  fissato pari  al 45,9%,  ha
subito un  progressivo incremento,  mentre all'utenza non  sono stati
trasferiti  i   benefici  conseguenti  alla  riduzione   dei  consumi
specifici di gas naturale;
  le  diverse  tecnologie degli  impianti  di  produzione di  energia
elettrica utilizzanti fonti rinnovabili  o assimilate hanno raggiunto
differenti livelli di competitivita',  tali da rendere necessaria una
diversa articolazione delle tipologie di impianto prese a riferimento
nel provvedimento del CIP n. 6/92;
  Considerato:
  l'esito  del procedimento  avviato con  delibera dell'Autorita'  n.
61/98, e  gli elementi acquisiti  a seguito dell'invio di  memorie da
parte dei soggetti consultati;
  Ritenuto che:
  sia  necessario  procedere  all'aggiornamento   dei  prezzi  e  dei
contributi previsti  dal provvedimento del  CIP n. 6/92  in relazione
all'evoluzione tecnologica nel settore della generazione elettrica in
modo da mantenere costante il tasso reale di remunerazione pari al 7%
riconosciuto  in base  a detto  provvedimento,  e da  evitare che  un
aggiornamento  determinato dalla  sola indicizzazione  all'inflazione
imponga    ai   consumatori    oneri    non    necessari   ai    fini
dell'incentivazione;
  l'aggiornamento dei  prezzi di  cessione e dei  contributi definiti
con  il provvedimento  del CIP  n. 6/92  debba essere  effettuato con
cadenza  biennale   dal  momento   che  il  periodo   di  costruzione
dell'impianto preso a  riferimento dal CIP per  la determinazione dei
costi evitati e' stato assunto pari a ventiquattro mesi;
  i  bienni di  aggiornamento debbano  decorrere dall'anno  1995, dal
momento che il provvedimento del CIP n. 6/92 ha trovato applicazione,
a  seguito  della formazione  delle  prime  graduatorie a  norma  del
decreto  del Ministro  dell'industria  25 settembre  1992, a  partire
dall'anno 1993;
  ai fini del collegamento di  ciascuna iniziativa a specifici bienni
di aggiornamento sia opportuno fare  riferimento alla data di entrata
in    esercizio   dell'impianto,    stante   la    sopra   richiamata
identificabilita'  di un  periodo  pari a  ventiquattro  mesi per  la
costruzione dell'impianto preso  a riferimento, riconoscendo comunque
ai  soggetti  interessati  la  possibilita'  di  ottenere  condizioni
tariffarie diverse  attraverso la dimostrazione che  la maggior parte
dei  costi  afferenti  l'acquisto   e  la  costruzione  dell'impianto
derivano  da  obbligazioni  assunte  in  periodi  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione di un diverso aggiornamento;
  risulti    opportuno   prolungare,    limitatamente   al    profilo
dell'estensione   dell'aggiornamento   alle  cosiddette   "iniziative
prescelte",  lo  svolgimento del  procedimento  al  fine di  svolgere
ulteriori approfondimenti in ordine al significato da attribuire alla
richiamata disposizione dell'art. 3,  comma 7, secondo periodo, della
legge n. 481/1995;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai  fini  della presente  deliberazione  si  applicano le  seguenti
definizioni:
    a) gli impianti sono:
  gli  impianti utilizzanti  fonti  rinnovabili  ed assimilate  delle
imprese produttricidistributrici la cui  nuova energia e' soggetta al
titolo   IV,    lettera   b),   del   provvedimento    del   Comitato
interministeriale dei prezzi  29 aprile 1992, n.  6, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, come
modificato ed integrato da successive norme e decreti ministeriali;
  gli  impianti  di  cui:  all'ordinanza  del  Ministro  dell'interno
delegato per il coordinamento della  protezione civile 31 marzo 1998,
n. 2774, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81
del 7  aprile 1998; all'ordinanza del  Ministro dell'interno delegato
per il coordinamento della protezione  civile 31 marzo 1998, n. 2776,
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 80  del 6
aprile 1998; all'ordinanza del  Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento  della  protezione  civile  1 ottobre  1998,  n.  2856,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n.  236 del 9
ottobre 1998; all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento  della  protezione  civile  31 maggio  1999,  n.  2983,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -  serie generale - n. 132 dell'8
giugno 1999;
  b) la data di entrata  in esercizio e', relativamente agli impianti
individuati dal primo alinea della  precedente lettera a), il giorno,
mese  ed   anno  di   inizio  della  corresponsione   dei  contributi
riconosciuti ai sensi del titolo IV del provvedimento del CIP n. 6/92
mentre,  per quanto  riguarda  gli impianti  individuati dal  secondo
alinea della  precedente lettera a),  e' il  giorno, mese ed  anno di
decorrenza della  convenzione, ai sensi di  quanto disposto dall'art.
17 della convenzionetipo per la cessione approvata con il decreto del
Ministro   dell'industria,  del   commercio  e   dell'artigianato  25
settembre 1992;
  c)  la Cassa  conguaglio  e'  la Cassa  conguaglio  per il  settore
elettrico;
    d) il CIP e' il Comitato interministeriale dei prezzi;
  e)  il  provvedimento del  CIP  n.  6/92  e' il  provvedimento  del
Comitato  interministeriale  dei  prezzi  29 aprile  1992,  n.  6,  e
successive modificazioni e integrazioni.