Il Ministero per le  politiche agricole, esaminata l'istanza intesa
ad  ottenere la  protezione della  denominazione di  origine protetta
Olio  extravergine   di  oliva   "Chianti  Classico"  ai   sensi  del
regolamento  (CEE) n.  2081/92, presentata  dal consorzio  olio extra
vergine di oliva Terre del Chianti Classico;
  Visto il ricorso proposto al tribunale amministrativo regionale del
Lazio dal  citato consorzio  per l'annullamento del  diniego espresso
dal Ministero  per le politiche  agricole in risposta alla  diffida a
trasmettere  alla  competente  commissione della  Unione  europea  la
domanda intesa ad ottenere la protezione di cui sopra;
  Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di  origine controllata  dell'olio di oliva  vergine ed
extravergine;
  Vista la propria nota prot. n.  61140 del 14 aprile 1999 diretta al
consorzio predetto con  la quale sono stati  richiesti chiarimenti in
relazione alla  disciplina tecnica alla quale  dovranno assoggettarsi
produttori dell'olio  di oliva extravergine Chianti  Classico in caso
di registrazione comunitaria;
  Vista la sentenza n.  1258 pronunciata dal tribunale amministrativo
regionale del  Lazio - Sezione  seconda ter  in data 7  gennaio 1999,
pubblicata mediante deposito in segreteria di detto tribunale in data
7 maggio 1999 e notificata al  Ministero per le politiche agricole in
data 18 maggio 1999, con la quale il collegio giudicante, accogliendo
il ricorso  predetto, annulla il provvedimento  di diniego impugnato,
facendo    salve   le    ulteriori   determinazioni    dell'autorita'
amministrativa da  adottarsi in  conformita' al giudicato  secondo le
precisazioni specificate in motivazione;
  Viste  le risultanze  dell'incontro tecnico  svoltosi il  20 maggio
1999 con la partecipazione  dei rappresentanti della Regione Toscana,
territorialmente   interessata,  e   del  consorzio   richiedente  la
registrazione comunitaria, allo  scopo di definire in  ogni sua parte
la disciplina oggetto della presente proposta;
  Visti  gli ulteriori  chiarimenti forniti  dal citato  consorzio, a
seguito dell'incontro suddetto,  con nota pervenuta in  data 1 giugno
1999;
  Esprime parere favorevole e formula  la proposta di disciplinare di
produzione nel testo in appresso indicato.
  Le  eventuali osservazioni,  adeguatamente motivate,  relative alla
presente  proposta dovranno  essere  presentate,  nel rispetto  della
disciplina  fissata dal  decreto del  Presidente della  Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 "disciplina  dell'imposta di bollo" e successive
modifiche,  al  Ministero  per  le  politiche  agricole  -  Direzione
generale delle politiche agricole  ed agroindustriali nazionali - Via
XX Settembre  n. 20 - 00187  Roma, entro trenta giorni  dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dai
soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione
da  parte  del  Ministero  per le  politiche  agricole,  prima  della
trasmissione della suddetta proposta.
                     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
                               Art. 1.
  La denominazione  di Origine Protetta (DOP)  dell'olio extravergine
d'oliva del "Chianti Classico", di  seguito sempre definito come olio
del "Chianti Classico",  e' riservata all'olio ottenuto  con le olive
prodotte   nell'area  delimitata   dall'articolo  tre   del  presente
disciplinare di produzione ed in possesso delle caratteristiche e dei
requisiti fissati nello stesso.