Il Ministero per le politiche agricole, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta Olio extravergine di oliva "Chianti Classico" ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal consorzio olio extra vergine di oliva Terre del Chianti Classico; Visto il ricorso proposto al tribunale amministrativo regionale del Lazio dal citato consorzio per l'annullamento del diniego espresso dal Ministero per le politiche agricole in risposta alla diffida a trasmettere alla competente commissione della Unione europea la domanda intesa ad ottenere la protezione di cui sopra; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllata dell'olio di oliva vergine ed extravergine; Vista la propria nota prot. n. 61140 del 14 aprile 1999 diretta al consorzio predetto con la quale sono stati richiesti chiarimenti in relazione alla disciplina tecnica alla quale dovranno assoggettarsi produttori dell'olio di oliva extravergine Chianti Classico in caso di registrazione comunitaria; Vista la sentenza n. 1258 pronunciata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione seconda ter in data 7 gennaio 1999, pubblicata mediante deposito in segreteria di detto tribunale in data 7 maggio 1999 e notificata al Ministero per le politiche agricole in data 18 maggio 1999, con la quale il collegio giudicante, accogliendo il ricorso predetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato, facendo salve le ulteriori determinazioni dell'autorita' amministrativa da adottarsi in conformita' al giudicato secondo le precisazioni specificate in motivazione; Viste le risultanze dell'incontro tecnico svoltosi il 20 maggio 1999 con la partecipazione dei rappresentanti della Regione Toscana, territorialmente interessata, e del consorzio richiedente la registrazione comunitaria, allo scopo di definire in ogni sua parte la disciplina oggetto della presente proposta; Visti gli ulteriori chiarimenti forniti dal citato consorzio, a seguito dell'incontro suddetto, con nota pervenuta in data 1 giugno 1999; Esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del Ministero per le politiche agricole, prima della trasmissione della suddetta proposta. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE Art. 1. La denominazione di Origine Protetta (DOP) dell'olio extravergine d'oliva del "Chianti Classico", di seguito sempre definito come olio del "Chianti Classico", e' riservata all'olio ottenuto con le olive prodotte nell'area delimitata dall'articolo tre del presente disciplinare di produzione ed in possesso delle caratteristiche e dei requisiti fissati nello stesso.