IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Visti  gli articoli  5 e  6  della legge  13 maggio  1983, n.  198,
recante  l'adeguamento alla  normativa  comunitaria della  disciplina
concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972,
n. 633, relativo all'istituzione  dell'imposta sul valore aggiunto, e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  29  del  decreto-legge   30  agosto  1993,  n.  331,
convertito nella legge  29 ottobre 1993, n. 427,  che disciplina, tra
l'altro, l'applicazione dell'imposta  di fabbricazione sui fiammiferi
di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;
  Visto il  decreto legislativo  31 marzo 1998,  n. 80,  recante, tra
l'altro,  nuove  disposizioni  in  materia  di  organizzazione  nelle
pubbliche amministrazioni;
  Visto il  decreto ministeriale  22 dicembre 1958,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale   n.  43  del   20  febbraio  1959,   recante  le
caratteristiche   delle  marche   contrassegno   per  fiammiferi,   e
successive modificazioni;
  Visto  il decreto  ministeriale  21 maggio  1992, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3  giugno 1992, con il quale l'aggio di
vendita al pubblico dei fiammiferi  e' stato fissato nella misura del
10 per cento;
  Visto  il decreto  ministeriale  20 luglio  1998, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n.  178  del  1 agosto  1998,  recante i  criteri
generali per la  determinazione della tariffa di  vendita al pubblico
dei fiammiferi;
  Vista la  richiesta di iscrizione  in tariffa  di un nuovo  tipo di
fiammifero, effettuata dalla societa'  P.Erre Italia S.a.s., con sede
in S. Martino (Ferrara), via Penavara, 157;
  Riconosciuta la  necessita' di procedere all'iscrizione  in tariffa
del  nuovo tipo  di  fiammifero di  provenienza comunitaria  indicato
nella domanda prodotta  dalla citata societa' P.Erre  Italia S.a.s. e
denominato "KM Europa 40";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' iscritto nella tariffa di vendita  al pubblico, il nuovo tipo di
condizionamento  di  fiammifero  le cui  caratteristiche  sono  cosi'
determinate:
  a)  bustina  di  cartoncino   contenente  40  fiammiferi  di  legno
paraffinati amorfi:
    caratteristiche del fiammifero:
     lunghezza: - 1 e 3 fila mm 55; 2 e 4 fila mm 47;
  lunghezza con capocchia: 1 e 3 fila mm 56; 2 e 4 fila mm 48;
     larghezza: mm 4 times 1,2;
     tolleranza massima misure: 2%;
     diametro capocchia minimo mm 2,5;
     diametro capocchia massimo mm 3,
  capocchie  accendibili  solo  su  striscia  impregnata  di  fosforo
amorfo.
    Caratteristiche delle bustine:
     dimensioni esterne: mm 50 times 55 times 10;
     grammatura cartoncino: gr 260 al mq;
     ruvido: n. 2 striscie da mm 50 times 8 cadauna.
  Il prezzo  di vendita  al pubblico  per il  suddetto nuovo  tipo di
fiammifero,  l'imposta sul  valore  aggiunto e  la relativa  aliquota
d'imposta  di  fabbricazione  sono stabilite  nelle  misure  indicate
nell'art. 2 del presente decreto.
  Le  caratteristiche   comuni  delle   marche  contrassegno   per  i
fiammiferi di cui  all'art. 1, paragrafo I,  del decreto ministeriale
22 dicembre 1958,  citato nelle premesse, valgono anche  per la marca
contrassegno  da applicare  su ciascun  condizionamento dei  suddetti
fiammiferi.
  All'art.  1, paragrafo  II,  dello stesso  decreto ministeriale  22
dicembre 1958,  e successive  modificazioni, e' aggiunto  il seguente
numero:
  76) colore "Amaranto"  con legenda "KM Europa 40" in  basso, per la
scatola di cartoncino  con 40 fiammiferi di  legno paraffinato amorfo
denominati "KM Europa 40";
  Fino a quando non sara'  possibile disporre delle specifiche marche
contrassegno di  cui al comma  precedente, puo' essere  applicata sul
nuovo tipo  di fiammifero la  marca indicata all'art. 1  del ripetuto
decreto  ministeriale 22  dicembre 1958,  al  n. 31  di colore  "bleu
caldo".