IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni; Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di organizzazione nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi e' stato fissato nella misura del 10 per cento; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1998, recante i criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi; Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di fiammifero, effettuata dalla societa' P.Erre Italia S.a.s., con sede in S. Martino (Ferrara), via Penavara, 157; Riconosciuta la necessita' di procedere all'iscrizione in tariffa del nuovo tipo di fiammifero di provenienza comunitaria indicato nella domanda prodotta dalla citata societa' P.Erre Italia S.a.s. e denominato "KM Europa 40"; Decreta: Art. 1. E' iscritto nella tariffa di vendita al pubblico, il nuovo tipo di condizionamento di fiammifero le cui caratteristiche sono cosi' determinate: a) bustina di cartoncino contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi: caratteristiche del fiammifero: lunghezza: - 1 e 3 fila mm 55; 2 e 4 fila mm 47; lunghezza con capocchia: 1 e 3 fila mm 56; 2 e 4 fila mm 48; larghezza: mm 4 times 1,2; tolleranza massima misure: 2%; diametro capocchia minimo mm 2,5; diametro capocchia massimo mm 3, capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo. Caratteristiche delle bustine: dimensioni esterne: mm 50 times 55 times 10; grammatura cartoncino: gr 260 al mq; ruvido: n. 2 striscie da mm 50 times 8 cadauna. Il prezzo di vendita al pubblico per il suddetto nuovo tipo di fiammifero, l'imposta sul valore aggiunto e la relativa aliquota d'imposta di fabbricazione sono stabilite nelle misure indicate nell'art. 2 del presente decreto. Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento dei suddetti fiammiferi. All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente numero: 76) colore "Amaranto" con legenda "KM Europa 40" in basso, per la scatola di cartoncino con 40 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominati "KM Europa 40"; Fino a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, puo' essere applicata sul nuovo tipo di fiammifero la marca indicata all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 31 di colore "bleu caldo".