IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1998,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, comma 4, lettera 0a), della legge 28 febbraio 1997,
n. 30  che ha introdotto un  ulteriore comma all'art. 19  del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art.  3 del decreto legislativo  n. 80, del 31  marzo 1998,
che ha sostituito  l'art. 3 del decreto legislativo  3 febbraio 1993,
n. 29;
  Visto l'art. 13  della legge 8 maggio 1998, n.  146, che fissa, tra
l'altro, disposizioni per la  semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
  Viste le  istanze prodotte in  data 28  novembre 1998 e  1 dicembre
1997 con le quali la Movi trasporto di D'Annunzio Angelo & C. S.n.c.,
con  sede  in  San  Salvo, ha  chiesto  l'applicazione  dei  benefici
previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  per il pagamento del carico di
IVA dovuto  in base a dichiarazione  afferente gli anni 1991  e 1992,
iscritto  nei ruoli  posti in  riscossione alle  scadenze di  aprile,
settembre  1996 e  novembre 1997  per  il complessivo  importo di  L.
373.851.657,   adducendo    di   trovarsi,   allo    stato   attuale,
nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter
adempiere   l'obbligazione  tributaria   previo  accoglimento   della
avanzata richiesta;
  Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo,
tenuto  anche  conto  dell'avviso   espresso  dagli  organi  all'uopo
interpellati, ha  manifestato parere favorevole alla  concessione del
richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la
necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e
mantenere   il  proseguimento   delle   attivita'  produttive   della
menzionata societa';
  Considerato  che   dall'esperita  istruttoria  e'  emerso   che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del contribuente,  con ripercussioni negative  anche sull'occupazione
dei propri dipendenti;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973  che, per  carichi  di imposte  dirette,  ovvero sul  valore
aggiunto  iscritti  a   ruolo  e  dovuto  in   base  a  dichiarazioni
regolarmente  presentate,  consente eccezionalmente  la  sostituzione
delle   irrogate  sanzioni   con  l'applicazione   di  un   interesse
sostitutivo nella  misura del 9%  annuo e di accordare  la rateazione
fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il proseguo delle attivita' produttive;
                              Decreta:
  Sono accolte le istanze prodotte dalla Movi trasporto di D'Annunzio
Angelo & C. S.n.c. tendenti ad ottenere i benefici previsti dall'art.
19,  quarto comma,  del decreto  del Presidente  della Repubblica  29
settembre 1973, n. 602.
  Il  complessivo carico  tributario  di L.  373.851.657, dovuto  dal
contribuente,  deve essere  rideterminato dalla  sezione staccata  di
Chieti calcolando sul solo debito d'imposta gli interessi sostitutivi
nella  misura del  9% annuo,  a  decorrere dal  giorno successivo  al
termine fissato  per la  presentazione della dichiarazione  annuale e
fino alla  data di scadenza  della prima o  unica rata del  ruolo; le
sanzioni irrogate, invece, ivi compresi gli eventuali oneri accessori
ove questi  rappresentino una quota delle  sanzioni stesse, rimangono
sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con
il  presente   decreto,  per   poi  formare  oggetto   di  tempestivo
provvedimento di sgravio.
  Il debito  d'imposta maggiorato degli interessi  sostitutivi del 9%
annuo,  insieme  agli interessi  per  ritardata  iscrizione a  ruolo,
costituisce il  debito complessivo del contribuente,  da ripartire in
dodici  rate  a   decorrere  dalla  scadenza  di   giugno  1999;  nel
provvedimento di esecuzione vanno altresi' calcolati gli interessi di
prolungata  rateazione,  ai  sensi   dell'art.  21  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.  602. La  citata
sezione staccata  provvedera', altresi', a tutti  agli adempimenti di
propria competenza che si rendessero necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quotaparte
di credito eventualmente  non tutelato dagli atti  esecutivi posti in
essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari
dell'azienda  istante;  tale  garanzia   va  intestata  alla  sezione
staccata  e  prestata  nel  termine  dalla  stessa  fissato.  In  via
cautelare, il  concessionario manterra'  in vita,  ancorche' sospesi,
gli eventuali atti esecutivi posti  in essere sui beni strumentali ed
immobiliari dell'azienda.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara' revocata, con  decreto del direttore regionale
delle entrate per  l'Abruzzo, ove vengano a cessare  i presupposti in
base  ai  quali  e'  stata  concessa,  ovvero  sopravvengano  fondati
pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli;  l'eventuale  quotaparte di  interesse  al  9%, nel  frattempo
versata dalla  societa', con il  ricalcolo degli interessi di  cui al
citato art. 21  rapportati al periodo di  effettivo godimento, verra'
imputata quale acconto sulle  sanzioni nuovamente dovute, per effetto
della decadenza ovvero della revoca,  mentre la quota parte garantita
da polizza  fidejussoria verra' incamerata dall'Erario  quale acconto
del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 maggio 1999
                                        Il direttore generale: Romano