IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 24 giugno 1997, n.
196, il quale  prevede che il Ministro del lavoro  e della previdenza
sociale  individui le  lavorazioni  che  richiedono una  sorveglianza
medica speciale e i lavori  particolarmente pericolosi da vietare per
la fornitura di lavoro temporaneo;
  Considerato  che  le  attivita' lavorative  possono  comportare  un
rischio di infortunio o di tecnopatia;
  Considerata   la   necessita'   di   individuare   le   lavorazioni
particolarmente  pericolose  in  quanto   presentano  un  rischio  di
infortunio grave  per il lavoratore  interessato e per i  compagni di
lavoro e in  quanto, per alcune fattispecie, sono  prive di specifica
disciplina normativa;
  Considerata altresi' la necessita'  di individuare le lavorazioni a
rischio  di  tecnopatia,  che   richiedono  una  sorveglianza  medica
speciale in quanto comportano l'opportunita' di accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell'attivita' lavorativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Le disposizioni del  presente decreto individuano le lavorazioni
particolarmente  pericolose  e  quelle richiedenti  una  sorveglianza
medica  speciale, per  le quali  e'  vietata la  fornitura di  lavoro
temporaneo.