IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 24 giugno 1997, n. 196, il quale prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individui le lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale e i lavori particolarmente pericolosi da vietare per la fornitura di lavoro temporaneo; Considerato che le attivita' lavorative possono comportare un rischio di infortunio o di tecnopatia; Considerata la necessita' di individuare le lavorazioni particolarmente pericolose in quanto presentano un rischio di infortunio grave per il lavoratore interessato e per i compagni di lavoro e in quanto, per alcune fattispecie, sono prive di specifica disciplina normativa; Considerata altresi' la necessita' di individuare le lavorazioni a rischio di tecnopatia, che richiedono una sorveglianza medica speciale in quanto comportano l'opportunita' di accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' lavorativa; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto individuano le lavorazioni particolarmente pericolose e quelle richiedenti una sorveglianza medica speciale, per le quali e' vietata la fornitura di lavoro temporaneo.