Avvertenza:
  Si  procede alla  ripubblicazione  del testo  del presente  decreto
corredato della  relativa nota,  ai sensi dell'art.  8, comma  3, del
regolamento di  esecuzione del  testo unico delle  disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica e  sulle pubblicazioni  ufficiali della  Repubblica
italiana, approvato  con decreto  del Presidente della  Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
  Il  testo della  nota  qui  pubblicato e'  stato  redatto ai  sensi
dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica e  sulle pubblicazioni  ufficiali della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 1985, n.  1092, al solo fine di facilitare  la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio.
  Restano invariati  il valore  e l'efficacia degli  atti legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
  1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e'
ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1999.
          Riferimenti normativi:
            -    Il  decreto-legge   13 aprile   1993, n.  109, reca:
          "Modifiche al decreto  del  Presidente della  Repubblica  8
          giugno 1982,   n.    470,  concernente  attuazione    della
          direttiva  CEE  n.    76/160,  relativa alla qualita' delle
          acque  di  balneazione",  ed  e'  stato  pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 87 del 15 aprile
          1993.