L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 13 febbraio 1959,
n.  449, e  le successive  disposizioni modificative  ed integrative,
recante approvazione del testo unico delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni private;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n 576;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante  la semplificazione  dei procedimenti  amministrativi in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto legislativo  26  maggio  1997, n.  173,  recante
attuazione della direttiva n. 91/674/CEE  in materia di conti annuali
e consolidati delle imprese di assicurazione;
  Visto in particolare l'art. l  del suddetto decreto legislativo che
individua l'ambito  di applicazione  del decreto  stesso e  l'art. 6,
comma 1, lettera b), che attribuisce all'ISVAP il potere di prevedere
informazioni  integrative o  piu' dettagliate  nonche' documentazione
necessaria all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;
  Visto il provvedimento  ISVAP del 5 ottobre 1998,  n. 1008, recante
disposizioni per la  redazione in euro del bilancio  delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione;
  Visto  il decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373,  recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Ritenuta  la   necessita'  che   le  imprese  di   assicurazione  e
riassicurazione   forniscano   all'ISVAP,   a  fini   di   vigilanza,
informativa sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente provvedimento l'espressione:
  a) "relazione semestrale" indica  la relazione sull'andamento della
gestione dell'impresa relativa al primo semestre dell'esercizio;
  b)   "relazione  semestrale   consolidata"   indica  la   relazione
sull'andamento della gestione del  complesso delle imprese del gruppo
relativa al primo semestre dell'esercizio;
  c) "imprese"  indica le imprese  aventi sede legale  nel territorio
della Repubblica di cui all'art.  l, comma 1, del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, e le sedi secondarie di cui all'art. l, comma
2, del medesimo decreto;
  d) "societa'  di revisione"  indica le societa'  iscritte nell'albo
speciale  di cui  all'art. 161  del decreto  legislativo 24  febbraio
1998, n. 58;
  e) "d.lgs.  n. 173/1997"  indica il  decreto legislativo  26 maggio
1997, n.  173, recante  attuazione della  direttiva n.  91/674/CEE in
materia   di   conti  annuali   e   consolidati   delle  imprese   di
assicurazione.