IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n.  415,  convertito  dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488, che reca modifiche alla legge 1 marzo
1986,   n.   64,   disciplinante   l'intervento   straordinario   nel
Mezzogiorno;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  concernente  la
cessazione  dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e visto in
particolare  l'art.  19,  comma  5,  che  istituisce  un  Fondo   cui
affluiscono  le disponibilita' di bilancio per il finanziamento delle
iniziative nelle aree depresse del Paese;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.  67,  convertito
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che, nell'autorizzare il Ministro
del  tesoro  a  contrarre  mutui  quindicennali con varie istituzioni
finanziarie con ammortamento a totale carico dello Stato,  demanda  a
questo  Comitato  la ripartizione dei relativi ricavi che affluiscono
al Fondo di cui al richiamato art. 19 del D.Lgs. n. 96/1993;
  Vista la legge 30 giugno 1998,  n.  208,  che,  per  assicurare  la
prosecuzione  degli  interventi  di  cui  all'art. 1 della richiamata
legge n. 135/1997, autorizza la spesa complessiva di 12.200  miliardi
di lire per il periodo 1999-2004 specificando che le predette risorse
affluiscono  al Fondo di cui al citato D.Lgs. n. 96/1993 e demandando
a questo  Comitato  il  riparto  delle  risorse  stesse,  sentite  le
indicazioni  di  priorita' della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:
  Vista la delibera in data 9 luglio 1998, n.  70  (pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  195  del  22  agosto 1998; errata corrige in
Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'  8  settembre  1998),  con  la  quale
questo  Comitato  sulla  base  delle  indicazioni di priorita' di cui
sopra - ha proceduto al riparto delle  risorse  di  cui  all'art.  1,
comma  1, della citata legge n. 208/1998, riservando complessivamente
alla realizzazione di interventi infrastrutturali 4.500  miliardi  di
lire,  dei quali 1.000 assegnati al Ministero dei lavori pubblici per
la  prosecuzione  dei  lavori  di  riqualificazione   dell'autostrada
Salerno- Reggio Calabria e 3.500 attribuiti alle intese istituzionali
di  programma  di cui al punto 1 della delibera del 21 marzo 1997, n.
29 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105  dell'8  maggio  1997;
errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 1997);
  Visti  i  decreti  del 20 ottobre 1998 e del 16 febbraio 1999 con i
quali il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica  ha  proceduto  alla  nomina dei componenti del Comitato di
coordinamento, istituito al punto 5.1. della richiamata delibera  del
9  luglio 1998 quale struttura di collegamento tra le Amministrazioni
centrali con il compito di procedere all'individuazione delle opere e
degli studi di fattibilita' da finanziare a carico delle  risorse  di
cui sopra;
  Visti gli schemi licenziati dal predetto Comitato nell'ottobre 1998
per  la  ripartizione  dei  3.500 miliardi di cui al punto 2.2. della
menzionata delibera del 9 luglio 1998, schemi nei quali si prevede di
assegnare agli studi di fattibilita' la quota massima consentita  del
3%  e  che  riportano,  nell'ambito  delle disponibilita' complessive
riservate da questo Comitato  alle  diverse  aree  del  Paese  e  per
ciascuna   delle  due  tipologie  considerate,  il  riparto  su  base
regionale del 70% delle risorse;
  Visti  i  criteri  adottati  per  il  riparto  di  cui  sopra  e le
considerazioni svolte in ordine ad alcuni dei parametri  indicati  da
questo  Comitato,  nonche'  i  contenuti delle raccomandazioni di cui
agli schemi predetti;
  Considerato che per le due categorie di  completamenti  individuate
come  prioritarie  nella  menzionata  delibera  del  9 luglio 1998 il
Comitato ha definito due distinte procedure, demandando, per le opere
commissariate ex art. 13 della legge n. 135/1997,  al  Ministero  dei
lavori  pubblici  la formulazione delle proposte di finanziamento, da
effettuare previa verifica con le Regioni interessate e sulla base di
elementi atti a dimostrare la cantierabilita'  e  l'attualita'  delle
opere stesse;
  Considerato   che  per  gli  altri  completamenti  le  proposte  di
finanziamento,   provenienti   direttamente   dalle   Amministrazioni
regionali  e  statali, dovevano essere ordinate da apposito gruppo in
una graduatoria di merito, alla stregua dei criteri  specificati  nei
richiamati  "schemi di riparto", e concorrere, per la parte eccedente
la quota pre-ripartita, al residuo 30% delle risorse disponibili;
  Considerato che per le opere commissariate ex art. 13  della  legge
n.    135/1997  e' stato previsto il requisito della cantierabilita',
inteso quale possibilita' di attivare i cantieri entro sei mesi dalla
decisione di finanziamento, mentre per gli  altri  completamenti  gli
schemi   di   riparto   prevedono   entro   il   termine  suindicato,
l'attivazione  delle  procedure  per  l'individuazione  del  soggetto
esecutore  e,  nel  caso  di  progetti "Integrati", la disponibilita'
della progettazione definitiva;
  Vista la nota n. 521 del 13 aprile 1999 con la quale  il  Ministero
dei  lavori  pubblici ha trasmesso l'elenco delle opere commissariate
da finanziare a carico  delle  suddette  risorse,  elenco  che  viene
riportato in allegato alla presente delibera;
  Vista  la  nota  n.  1/4419/DIP  del 19 aprile 1999 con la quale il
Comitato  di  coordinamento  ha  trasmesso   l'elenco   degli   altri
completamenti  da  finanziare  nel  Mezzogiorno,  come definito nella
seduta del 14 aprile 1999, elenco che del  pari  viene  riportato  in
allegato alla presente delibera;
  Considerato  che la Commissione infrastrutture, nella seduta del 15
aprile 1999, ha condiviso  la  proposta  formulata  dal  Comitato  di
coordinamento,  in  particolare concordando sull'ipotesi di accollare
alla quota "premiale" del 30% la differenza nell'ipotesi che il costo
dell'ultimo intervento  finanziabile  con  la  quota  preripartita  a
favore  della  singola  Regione travalichi la disponibilita' residua,
privilegiando in tal  caso,  a  parita'  di  punteggio,  l'intervento
determinante il minor scostamento rispetto alla quota pre-ripartita;
  Considerato  che  l'importo  dell'ultimo  degli  interventi incluso
nella "quota premiale" travalica  di  4,579  mld.  l'importo  globale
della "quota premiale" stessa;
  Ritenuto  di  condividere  la  procedura  seguita  dal  Comitato di
coordinamento che appare coerente  con  la  linea  evolutiva  seguita
soprattutto  nel  periodo piu' recente da questo Comitato ed intesa a
stimolare effettive forme  di  concertazione  tra  Stato  e  Regioni,
nonche'  a  "premiare" la qualita' ed a sollecitare cosi' un processo
di crescita delle aree depresse;
  Ritenuto  di dettare norme in tema di sostituzione degli interventi
che non vengano avviati nei tempi previsti;
  Ritenuto    opportuno    assicurare    la    copertura    integrale
dell'intervento    marginale   della   "quota   premiale"   riducendo
corrispondentemente la quota riservata agli studi di fattibilita';
  Ritenuto di procedere nell'immediato all'allocazione delle  risorse
per il Mezzogiorno, al fine di favorire la riapertura dei cantieri in
relazione  ai  contenuti  dell'accordo  per il lavoro del 22 dicembre
1998, e di provvedere successivamente,  sulla  base  degli  ulteriori
lavori  del  Comitato  di  coordinamento,  al  riparto  delle risorse
riservate al Centro-Nord e agli studi di fattibilita';
                              Delibera:
1. Finalizzazione dei 3.000 miliardi riservati al Mezzogiorno.
  L'importo di 3.000 miliardi di lire (euro  1,549  mld.),  destinato
alle intese istituzionali di programma per le regioni del Mezzogiorno
ai  fini  della realizzazione di interventi infrastrutturali ai sensi
del punto  2.2.1.  della  delibera  n.  70  del  9  luglio  1998,  e'
attribuito  in ragione di 2.914,58 miliardi di lire (euro 1,505 mld.)
ad opere di completamento, mentre i residui 85,42  miliardi  di  lire
(euro 0,044 mld.) sono riservati al cofinanziamento di una quota pari
al  50%  del  costo  di studi di fattibilita' di rilevanti iniziative
infrastrutturali di  particolare  interesse  per  le  Amministrazioni
locali e di settore.
2. Riparto territoriale dell'importo destinato ai completamenti.
  Il  suddetto importo di 2.914,58 miliardi di lire (euro 1,505 mld.)
e' ripartito tra le succitate regioni come  dall'unita  tabella,  che
forma parte integrante della presente delibera.  L'elenco delle opere
commissariate  ai  sensi  dell'art.  13  della legge n. 135/1997 e le
graduatorie regionali delle ulteriori iniziative da finanziare con le
quote  cosi'  attribuite  sono  riportati,   rispettivamente,   negli
allegati 1 e 2.
3. Messa a disposizione delle risorse di cui al punto 2.
  L'importo  di cui al punto 2 della presente delibera viene imputato
in ragione di 539,518  miliardi  di  lire  (euro  0,279  mld.)  sulla
competenza  1999, di 673,581 miliardi di lire (euro 0,348 mld.) sulla
competenza 2000, di 447,751 miliardi di lire (euro 0,231 mid.)  sulla
competenza  2001  e  di  1.253,730 miliardi di lire (euro 0,647 mld.)
sulla competenza 2002.
  Le risorse saranno attribuite, secondo  le  rispettive  competenze,
alle   Amministrazioni  interessate  in  modo  tale  da  privilegiare
temporalmente  il  finanziamento  delle  opere  incluse   nell'elenco
allegato  sub-1  e, per il residuo, in modo da garantire, in linea di
massima e salvo che  per  importi  globali  di  limitata  entita',  a
ciascuna  Amministrazione, in termini di competenza, per ognuna delle
annualita' del quadriennio un importo percentualmente  corrispondente
a    quello   assegnato   all'Amministrazione   stessa   sull'importo
complessivo di cui al richiamato punto 2.
  Il Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica provvedera' alle conseguenti variazioni di bilancio.
  Le  risorse cosi' assegnate potranno essere impegnate integralmente
sin dall'inizio.
4. Pianificazione degli interventi di completamento ed erogazioni.
  4.1.  Nell'ambito  delle  risorse  assegnate   le   Amministrazioni
procedono  alla  pianificazione  temporale degli interventi ammessi a
finanziamento, emanando  al  riguardo  apposito  provvedimento  entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera e/o
dando diretta comunicazione ai soggetti realizzatori.
  La  pianificazione verra' calibrata in modo tale che al 31 dicembre
1999 risultino  aggiudicati  lavori  in  misura  tale  che  il  costo
complessivo   degli  interventi  da  avviare  sia  pari  quanto  meno
all'importo complessivo riservato all'Amministrazione in  termini  di
competenza  per  l'anno in corso. La pianificazione dovra' assicurare
che al 30 settembre di ciascun anno  risultino  aperti  cantieri  per
interventi  che,  anche  tenendo  conto  delle scadenze relative agli
impegni assunti per l'anno medesimo in relazione ad  iniziative  gia'
avviate,   comportino   impegni  pari  almeno  all'importo  assegnato
all'Amministrazione interessata in termini di competenza  per  l'anno
considerato.
  Il   provvedimento   di   pianificazione   verra'  comunicato  alla
Segreteria di questo Comitato.
  4.2.  Entro  sessanta  giorni   dall'aggiudicazione   deve   essere
effettuata la consegna dei lavori, a pena di revoca del finanziamento
che sara' disposta a cura dell'Amministrazione interessata.
  4.3.  Per  il  trasferimento  delle  risorse  ai soggetti attuatori
valgono disposizioni analoghe a quelle  previste  al  punto  3  della
delibera  n.    42/98  del  6  maggio 1998 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10  luglio  1998;  errata  corrige  in  Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 27 luglio 1998) ed in particolare le seguenti:
  4.3.1.  Nella  fattispecie  del  trasferimento  a Enti pubblici, il
soggetto  attuatore   comunica   il   quadro   economico   definitivo
dell'intervento   all'Amministrazione   competente,  che  ridetermina
conseguentemente la misura del finanziamento assegnato all'intervento
stesso ed assume il relativo impegno  definitivo  tenendo  conto  del
suddetto  quadro  economico,  al  netto  di eventuali cofinanziamenti
previsti.
  Entro   trenta   giorni   dalla   comunicazione   di   cui    sopra
l'Amministrazione  centrale competente trasferisce all'Ente attuatore
un'anticipazione commisurata alle effettive disponibilita'  di  cassa
dell'Amministrazione  stessa  ed al costo definitivo dell'intervento.
Detta anticipazione non  potra'  comunque  essere  superiore  al  20%
dell'impegno definitivo, come sopra assunto.
  Le  risorse  ulteriori  saranno  trasferite, eventualmente in ratei
successivi, sulla base di stati di avanzamento  comunicati  dall'Ente
attuatore  evidenzianti  l'utilizzo di almeno l'80% del trasferimento
precedente. Il saldo del residuo avverra'  ad  avvenuta  approvazione
del   collaudo   finale   o  all'approvazione  della  chiusura  della
convenzione;
  4.3.2. Le indicazioni di cui sopra, eccezion fatta per quelle rela-
tive all'anticipazione, si applicano nel  caso  di  appalto  diretto:
l'Amministrazione   quindi   ridetermina   come   sopra  indicato  il
finanziamento  assegnato  all'iniziativa  sulla   base   del   quadro
economico  definitivo  conseguente  all'aggiudicazione,  al  netto di
eventuali   cofinanziamenti.   Procede   alla   corresponsione    dei
corrispettivi stabiliti sulla base di comprovati stati di avanzamento
ed eroga il saldo ad avvenuta approvazione del collaudo finale.
  4.4. Le economie che si realizzino a seguito della rideterminazione
del  quadro  economico  di  cui  al  punto  4.3.  saranno accantonate
dall'Amministrazione competente in una percentuale non  eccedente  il
7%  dell'importo  aggiudicato  e  potranno  essere utilizzate, previa
autorizzazione  dell'Amministrazione stessa, nei casi di cui al punto
4.3.1. per le finalita' e con  i  criteri  previsti  dalla  legge  11
febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modifiche  ed integrazioni:
potranno in particolare essere utilizzate per le  varianti  in  corso
d'opera  concernenti l'intervento considerato e per gli aggiornamenti
del  prezzo  dell'intervento  medesimo  nei   casi   e   nei   limiti
tassativamente  stabiliti,  rispettivamente, dall'art. 25 e dall'art.
26 della citata  legge,  nonche'  per  i  lavori  suppletivi  di  cui
all'art.20 della legge 30 dicembre 1991, n.412.
  Gli   importi   conseguenti   alla  suddetta  rideterminazione  del
finanziamento  originariamente  assegnato  all'intervento,  al  netto
dell'accantonamento  di  cui  al  comma  precedente,  e gli ulteriori
importi che risultino comunque disponibili anche a seguito di revoche
in  corso  d'opera,  di  economie   realizzate   nelle   varie   fasi
procedimentali  e  dell'inutilizzo,  totale  o parziale, del suddetto
accantonamento  sono  destinati  dall'Amministrazione  competente  al
finanziamento  di  ulteriori  interventi  riconducibili  al  medesimo
settore  infrastrutturale  nel  quale  le  economie  stesse  si  sono
realizzate.  Le  Amministrazioni centrali osservano anche, per quanto
possibile,  il  vincolo  della  destinazione   alla   medesima   area
regionale.    In  presenza  di  stipula  di  intesa  istituzionale di
programma  le  disponibilita'  di  cui  trattasi   vengono   comunque
finalizzate  nel  quadro dell'intesa.  Le Amministrazioni interessate
provvedono a comunicare le modalita' di utilizzo delle disponibilita'
in questione alla Segreteria di questo Comitato.
5. Verifiche.
  L'Unita' di verifica degli investimenti pubblici del Ministero  del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica svolgera' le
attivita' di competenza,  riferendo  sulle  eventuali  situazioni  di
criticita'  realizzativa  al fine di consentire l'immediata rimozione
degli ostacoli e di fornire un quadro di conoscenze da utilizzare per
future assegnazioni o riallocazioni finanziarie.  fo on
6.  Misure  di  accelerazione  e  di  definizione  di  situazioni  di
   criticita' realizzativa.
  6.1.  Nel  caso  di  interventi  a  suo  tempo  non sottoposti alla
valutazione di impatto ambientale e per i quali tale valutazione  sia
prevista    dalla    legislazione   sopravvenuta,   l'Amministrazione
competente  dovra'  curare  che  entro  tre  mesi   dalla   data   di
pubblicazione  della  presente  delibera  sia  completata  la stesura
definitiva dello studio di impatto ambientale.
  Per  gli  interventi  sottoposti  alla   valutazione   di   impatto
ambientale   nazionale   il   Ministero  dell'ambiente  s'impegna  ad
accelerare al massimo l'istruttoria di  propria  competenza  fornendo
anche,  a  richiesta,  assistenza  ai  soggetti  interessati  sia per
agevolare la redazione  dello  studio  di  cui  sopra,  sia  per  una
verifica preliminare sulla completezza della documentazione.
  Per  gli  interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale
regionale la citata Amministrazione si  potra'  avvalere  dei  poteri
sostitutivi nei confronti delle Regioni che non hanno ancora recepito
l'atto  di  indirizzo  e  di coordinamento di cui al D.P.R. 12 aprile
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 del 7 settembre 1996.
  6.2.  Dal  momento  della  stipula  delle  intese  istituzionali di
programma  si  applicano  agli  interventi  previsti  dalla  presente
delibera  le  procedure di cui all'art. 2, comma 203, lett. c), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  A tal fine  il  Comitato  istituzionale  di  gestione  promuove  le
opportune iniziative.
  6.3. In presenza di eventuali situazioni di criticita', evidenziate
anche a seguito dell'attivita' di verifica di cui al precedente punto
5, le Amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento adotteranno
tutte le misure possibili per pervenire ad una rapida rimozione degli
ostacoli rilevati.
  6.4.   Per   gli   interventi   inclusi   nell'elenco  delle  opere
commissariate le Amministrazioni competenti verificheranno, tramite i
Commissari ad acta, la puntuale ripresa  dei  lavori,  comunicando  i
tempi occorrenti per la completa realizzazione dell'opera.
  Gli  interventi che non vengano riavviati entro sei mesi dalla data
di pubblicazione della presente  delibera  vengono  definanziati.  Se
tali  interventi riguardano regioni per le quali sono state stipulate
o sono in corso di stipula intese istituzionali, gli importi relativi
vengono riprogrammatí nell'ambito di dette  intese  con  destinazione
prioritaria  al medesimo settore infrastrutturale, mentre negli altri
casi si procede alla sostituzione con il primo degli  interventi  non
finanziati  inclusi  nella  graduatoria  regionale  e a scalare sulla
stessa graduatoria fino ad esaurimento delle risorse  liberate  dagli
eventuali  definanziamenti;  se l'intervento promosso in sostituzione
e' di costo superiore all'importo del  finanziamento  gia'  accordato
all'intervento   ora   definanziato,   l'Amministrazione   competente
provvedera'  ad  assicurare  la   copertura   dell'importo   residuo,
altrimenti  si  procedera'  all'ulteriore  utilizzo della graduatoria
sino  al  reperimento  di   un   intervento   per   il   quale   tale
cofinanziamento  venga garantito o che abbia un costo compatibile con
la disponibilita'.
  6.5. Per quanto attiene agli altri interventi di completamento, non
inclusi negli elenchi delle opere commissariate,  il  definanziamento
avra'  luogo  nel  caso  in cui le procedure per l'individuazione del
soggetto esecutore non siano attivate entro sei mesi  dalla  data  di
pubblicazione  della  presente  delibera. Per i progetti "integrati",
come definiti dagli schemi di riparto,  nel  termine  anzidetto  deve
essere disponibile almeno la progettazione definitiva.
  In  questi  casi  si  procede  alla sostituzione con il primo degli
interventi  non  finanziati  inclusi  -   rispettivamente   -   nella
graduatoria regionale o in quella generale a seconda che l'intervento
definanziato  gravi sulla quota pre-ripartita o sulla quota premiale,
fino  ad  esaurimento  delle   risorse   liberate   dagli   eventuali
definanziamenti; se l'intervento promosso in sostituzione e' di costo
superiore all'importo del finanziamento gia' accordato all'intervento
ora   definanziato,   l'Amministrazione   competente  provvedera'  ad
assicurare  la  copertura   dell'importo   residuo,   altrimenti   si
procedera'   all'ulteriore   utilizzo   della   graduatoria  sino  al
reperimento di un intervento per il quale tale cofinanziamento  venga
garantito o che abbia un costo compatibile con la disponibilita'.
  6.6.  Le  disposizioni  richiamate ai punti 6.4 e 6.5, si applicano
nel caso di interventi per i quali lo studio di  impatto  ambientale,
previsto  dalla  legislazione  vigente, non venga completato entro il
termine di cui al punto 6.1.
7. Relazioni.
  Le  Amministrazioni centrali e regionali competenti provvederanno a
riferire, con periodicita' semestrale, a questo Comitato sullo  stato
di  attuazione  dei  singoli  interventi  finanziati  della  presente
delibera in modo da fornire un quadro organico  delle  iniziative  in
atto  e  dei  riflessi  di  ordine occupazionale, formulando altresi'
eventuali proposte per l'adozione di ulteriori direttive da parte  di
questo  Comitato.  Le  relazioni  di  cui  sopra saranno corredate da
apposita  scheda  compilata  ai  fini  del  monitoraggio  finanziario
secondo  un  modello che verra' predisposto dal Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.  fo on
     Roma, 21 aprile 1999
                                       Il presidente delegato: CIAMPI
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1999
Registro n.3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
  n. 291