L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione dell'11 maggio 1999,
  Premesso che:
  l'art. 2,  comma 12, lettera f),  della legge 14 novembre  1995, n.
481  (di seguito:  legge n.  481/1995), prevede  che l'Autorita'  per
l'energia  elettrica e  il  gas (di  seguito:  l'Autorita') emani  le
"direttive per la separazione contabile e amministrativa" e verifichi
"i costi  delle singole  prestazioni per  assicurare, tra  l'altro la
loro corretta disaggregazione e  imputazione per funzione svolta, per
area geografica e per  categoria di utenza evidenziando separatamente
gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito
dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi
analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati";
  l'art. 2, comma 14 della legge n. 481/1995 dispone il trasferimento
all'Autorita'  di "tutte  le  funzioni  amministrative esercitate  da
organi statali e  da altri enti e amministrazione  pubbliche, anche a
ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni";
  l'art.  3, comma  8,  della legge  n. 481/1995  prevede  che per  i
"soggetti esercenti il servizio  nel settore elettrico la separazione
contabile  di cui  all'art.  2,  comma 12,  lettera  f), deve  essere
attuata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  e concerne,  in  particolare,  le diverse  fasi  di
generazione, di  trasmissione e  di distribuzione  come se  le stesse
fossero gestite  da imprese separate. Tali  soggetti pubblicano nella
relazione annuale  sulla gestione uno  stato patrimoniale e  un conto
profitti e perdite distinti per ogni fase";
  la legge  4 marzo  1958, n.  191 (di  seguito: legge  n. 191/1958),
secondo  cui le  societa' commerciali  tenute alla  pubblicazione del
bilancio di  esercizio, le aziende di  cui al testo unico  15 ottobre
1925, n. 2578, e successive  modifiche e integrazioni, gli altri enti
pubblici che abbiano per oggetto  la produzione o la distribuzione di
energia  elettrica  debbono  redigere  il bilancio  di  esercizio  in
conformita'  ad apposito  modello trasmettendone  copia al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  la legge  9 gennaio 1991, n.  9, e in particolare  l'art. 21, comma
11, secondo cui le societa' commerciali e le imprese elettriche degli
enti locali che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia
elettrica devono  redigere i propri bilanci  conformemente al modello
tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato in sostituzione dei modelli allegati alla legge n.
191/1958, sottoporli a societa'  di revisione per trasmetterli, entro
trenta  giorni dall'approvazione,  alle  regioni  nel cui  territorio
insistono le reti di distribuzione, le  regioni a loro volta, entro i
successivi  novanta  giorni  li  inviano, corredati  da  una  propria
relazione    al   Ministro    dell'industria,    del   commercio    e
dell'artigianato ai  fini dell'applicazione degli  articoli 3, 4  e 5
della legge n. 191/1958;
  Visti:
  il decreto legislativo 9 aprile  1991, n. 127, recante l'attuazione
delle   direttive  europee   78/660/CEE  e   83/349/CEE  in   materia
societaria,  relative  ai  conti  annuali  e  consolidati,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;
  il decreto del Ministro del tesoro 26 aprile 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale -  serie generale - n. 157 del  7 luglio 1995, che
determina lo  schema tipo di  bilancio di esercizio delle  aziende di
servizi dipendenti dagli enti territoriali;
  il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194,
in particolare, i modelli n.  17 e n. 20, concernenti rispettivamente
il conto  economico e il  conto del patrimonio per  province, comuni,
comunita' montane, unioni di comuni e citta' metropolitane;
  i   decreti   del   Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato 11 luglio 1996,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 171 del 23 luglio 1996 (di seguito: decreto del
Ministro dell'industria 11 luglio 1996),  e 17 marzo 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  - serie generale - n. 75  del 1 aprile 1997
(di seguito: decreto del Ministro  dell'industria 17 marzo 1997), che
determinano lo schema tipo di bilancio  per le societa', le aziende e
gli enti che hanno per oggetto  la produzione e/o la distribuzione di
energia elettrica;
  la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
dicembre  1996,  concernente  norme  comuni per  il  mercato  interno
dell'energia   elettrica  (di   seguito:   direttiva  96/92/CE),   in
particolare,   i   capitoli  IV   e   VI   che  stabiliscono   regole
rispettivamente per la  gestione della rete di trasmissione  e per la
separazione e trasparenza della contabilita';
  il  decreto legislativo  16  marzo 1999,  n.  79, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale -  serie  generale -  n. 75  del  31 marzo  1999,
emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE;
  Vista la delibera 22 settembre  1997, n. 99/97, con cui l'Autorita'
ha avviato un procedimento per la formazione del provvedimento di cui
all'art. 2, comma 12, lettera f), della legge n. 481/1995;
  Visti i resoconti delle audizioni speciali dei soggetti interessati
al  provvedimento dell'Autorita'  per il  quale e'  stato avviato  il
procedimento di  cui sopra,  nonche' i  documenti consegnati  da tali
soggetti;
  Ritenute:
  l'opportunita' di  emanare, con  riferimento alle  imprese operanti
nel settore dell'energia elettrica,  una direttiva per la separazione
contabile e amministrativa, di cui  all'art. 2, comma 12, lettera f),
della  legge  n.   481/1995,  al  fine  di   consentire  la  verifica
dell'entita' dei  costi sostenuti, nonche' la  loro disaggregazione e
imputazione per funzione svolta, per  area geografica e per categoria
di utenza;
  l'opportunita' che  le stesse  imprese predispongano  conti annuali
separati per  attivita', comparti e  servizi comuni ad  uso esclusivo
dell'Autorita' e pubblichino nella relazione annuale sulla gestione i
dati  salienti  relativi  alle  attivita'  del  settore  dell'energia
elettrica;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
  1.  La  separazione  amministrativa   e  la  separazione  contabile
perseguono, nel  rispetto della riservatezza dei  dati aziendali, gli
obiettivi di  rendere trasparenti e  omogenei i bilanci  dei soggetti
giuridici operanti nel settore  dell'energia elettrica, di consentire
la  verifica dei  costi delle  prestazioni  e di  assicurare la  loro
corretta   disaggregazione  e   imputazione   per  funzione   svolta,
promuovendo la  concorrenza e l'efficienza, nonche'  adeguati livelli
di qualita' nei servizi.
  2. La  separazione amministrativa impone al  soggetto giuridico che
opera  in piu'  attivita' del  settore dell'energia  elettrica, o  in
questo  e  in  altri  settori, la  creazione  di  distinte  strutture
amministrative, come se fossero imprese separate.