L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione dell'11 maggio 1999, Premesso che: l'art. 2, comma 12, lettera f), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') emani le "direttive per la separazione contabile e amministrativa" e verifichi "i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati"; l'art. 2, comma 14 della legge n. 481/1995 dispone il trasferimento all'Autorita' di "tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazione pubbliche, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni"; l'art. 3, comma 8, della legge n. 481/1995 prevede che per i "soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico la separazione contabile di cui all'art. 2, comma 12, lettera f), deve essere attuata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate. Tali soggetti pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase"; la legge 4 marzo 1958, n. 191 (di seguito: legge n. 191/1958), secondo cui le societa' commerciali tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio, le aziende di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modifiche e integrazioni, gli altri enti pubblici che abbiano per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica debbono redigere il bilancio di esercizio in conformita' ad apposito modello trasmettendone copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la legge 9 gennaio 1991, n. 9, e in particolare l'art. 21, comma 11, secondo cui le societa' commerciali e le imprese elettriche degli enti locali che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono redigere i propri bilanci conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in sostituzione dei modelli allegati alla legge n. 191/1958, sottoporli a societa' di revisione per trasmetterli, entro trenta giorni dall'approvazione, alle regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione, le regioni a loro volta, entro i successivi novanta giorni li inviano, corredati da una propria relazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 191/1958; Visti: il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante l'attuazione delle direttive europee 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69; il decreto del Ministro del tesoro 26 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 157 del 7 luglio 1995, che determina lo schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali; il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, in particolare, i modelli n. 17 e n. 20, concernenti rispettivamente il conto economico e il conto del patrimonio per province, comuni, comunita' montane, unioni di comuni e citta' metropolitane; i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1996 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 11 luglio 1996), e 17 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 1 aprile 1997 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 17 marzo 1997), che determinano lo schema tipo di bilancio per le societa', le aziende e gli enti che hanno per oggetto la produzione e/o la distribuzione di energia elettrica; la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE), in particolare, i capitoli IV e VI che stabiliscono regole rispettivamente per la gestione della rete di trasmissione e per la separazione e trasparenza della contabilita'; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999, emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE; Vista la delibera 22 settembre 1997, n. 99/97, con cui l'Autorita' ha avviato un procedimento per la formazione del provvedimento di cui all'art. 2, comma 12, lettera f), della legge n. 481/1995; Visti i resoconti delle audizioni speciali dei soggetti interessati al provvedimento dell'Autorita' per il quale e' stato avviato il procedimento di cui sopra, nonche' i documenti consegnati da tali soggetti; Ritenute: l'opportunita' di emanare, con riferimento alle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica, una direttiva per la separazione contabile e amministrativa, di cui all'art. 2, comma 12, lettera f), della legge n. 481/1995, al fine di consentire la verifica dell'entita' dei costi sostenuti, nonche' la loro disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza; l'opportunita' che le stesse imprese predispongano conti annuali separati per attivita', comparti e servizi comuni ad uso esclusivo dell'Autorita' e pubblichino nella relazione annuale sulla gestione i dati salienti relativi alle attivita' del settore dell'energia elettrica; Delibera: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La separazione amministrativa e la separazione contabile perseguono, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, gli obiettivi di rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti giuridici operanti nel settore dell'energia elettrica, di consentire la verifica dei costi delle prestazioni e di assicurare la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, promuovendo la concorrenza e l'efficienza, nonche' adeguati livelli di qualita' nei servizi. 2. La separazione amministrativa impone al soggetto giuridico che opera in piu' attivita' del settore dell'energia elettrica, o in questo e in altri settori, la creazione di distinte strutture amministrative, come se fossero imprese separate.