IL DIRETTORE DELLE ENTRATE
                 per la provincia autonoma di Trento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1998,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista l'istanza  prodotta in data 16  gennaio 1999 con la  quale il
sig. Jagher  Alberto, in qualita'  di socio della ditta  F.lli Jagher
S.a.s. con  sede in Tonadico (Trento),  ha chiesto ex art.  39, sesto
comma, la sospensione per dodici  mesi della riscossione di un carico
relativo adimposte dirette afferente  l'anno di imposta 1991 iscritto
nei  ruoli posti  in riscossione  alle  scadenze di  novembre 1997  e
febbraio 1998  per l'importo  residuo di  L. 30.738.310  adducendo di
trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il
predetto importo;
  Vista la  CIR. n. 260/E/II/3/98/157582  del 5 novembre 1998  con la
quale  i direttori  regionali delle  entrate sono  stati delegati  ad
adottare  i provvedimenti  di sospensione  della riscossione  o degli
atti  esecutivi di  cui all'art.  39,  sesto comma,  del decreto  del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;
  Considerato che  nella fattispecie concreta sussiste  la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il   proseguimento  delle   attivita'  produttive   della  menzionata
societa';
  Considerato che  il pagamento immediato aggraverebbe  la situazione
economicofinanziaria  del  contribuente, con  ripercussioni  negative
anche sull'occupazione dei dipendenti della ditta di cui e' socio;
  Ritenuto,  quindi, che  la richiesta  rientra nelle  previsioni del
sesto  comma dell'art.  39 del  citato decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei
tributi erariali  in presenza  delle particolari  condizioni previste
dal  terzo comma  dell'art. 19  dello stesso  decreto del  Presidente
della Repubblica n. 602;
  Vista  la   idonea  garanzia  fideiussoria  prestata   a  copertura
dell'intero debito erariale;
                              Decreta:
  La  riscossione  del residuo  carico  tributario  di L.  30.738.310
dovuto  dal sig.  Jagher Alberto,  in qualita'  di socio  della ditta
F.lli Jagher S.a.s., a titolo di Irpef anno 1991 di cui alla cartella
di  pagamento n.  7800001/407, e'  sospesa per  un periodo  di dodici
mesi, a decorrere dalla data del presente decreto.
  L'ufficio distrettuale delle II.DD. di Borgo Valsugana, con proprio
decreto,  determinera'  l'ammontare   degli  interessi  dovuti  dalla
predetta  societa',  ai sensi  dell'ultimo  comma  dell'art. 39,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  In via cautelare, il concessionario manterra' in vita gli eventuali
atti esecutivi  posti in essere  sui beni strumentali  ed immobiliari
dell'azienda istante.
  La sospensione de  qua sara' revocata, con  successivo decreto, ove
vengano a cessare i presupposti in  base ai quali e' stata concessa o
sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
  Nel caso  in cui  l'azienda non  provveda al  pagamento dell'intero
debito nei  quindici giorni successivi  alla scadenza del  termine di
sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il debito garantito
da polizza fideiussoria verra' incamerato dall'erario.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Trento, 16 giugno 1999
                                                Il direttore: Simeone