Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1999 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. 1. Per le agevolazioni tariffarie previste dagli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' autorizzato il rimborso alle Poste italiane S.p.a. della somma di lire 45 miliardi per le consultazioni elettorali indette per l'anno 1999. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per l'anno finanziario 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente gli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lire 18,4 miliardi e al Ministero degli affari esteri per lire 26,6 miliardi. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.