Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo   fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni   del    decreto-legge,  integrate  con  le    modifiche
apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Nella  Gazzetta Ufficiale  del 23  luglio 1999  si procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente   testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
  1. Per le  agevolazioni tariffarie previste dagli articoli  17 e 20
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' autorizzato il rimborso alle
Poste  italiane  S.p.a.  della  somma  di lire  45  miliardi  per  le
consultazioni elettorali indette per l'anno 1999.
  2. All'onere derivante dall'attuazione  del presente articolo, pari
a lire 45 miliardi per  l'anno finanziario 1999, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  nell'ambito
dell'unita' previsionale  di base di parte  corrente "Fondo speciale"
dello stato  di previsione del  Ministero del tesoro, del  bilancio e
della  programmazione  economica  per  l'anno  medesimo,  allo  scopo
utilizzando parzialmente gli accantonamenti relativi al Ministero del
tesoro, del bilancio  e della programmazione economica  per lire 18,4
miliardi e al Ministero degli affari esteri per lire 26,6 miliardi.
  3.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.