IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 1, commi 1 e 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanzepsicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernenti l'istituzione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga; Visto l'art. 1, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel testo modificato dall'art. 1, comma l, lettera a), della legge 18 febbraio 1999, n. 45; Visto l'art. 127, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, concernente l'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 1998, concernente il conferimento all'on. Livia Turco dell'incarico di Ministro per la solidarieta' sociale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, recante delega di funzioni al Ministro per la solidarieta' sociale; Decreta: Art. 1. Composizione e competenze del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga 1. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di seguito denominato "Comitato", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per la solidarieta' sociale, per gli affari regionali e dei lavori pubblici (in relazione alla delega sulle aree urbane), nonche' dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per la materia. 2. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la solidarieta' sociale. 3. Alle riunioni del Comitato possono partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare. 4. Il Comitato: ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze psicotrope, a livello interno ed internazionale; formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attivita' di competenza delle regioni; esprime il parere sugli atti e sui provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per delega, del Ministro per la solidarieta' sociale, riguardanti il coordinamento delle attivita' di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. 5. Il Comitato si avvale del supporto tecnico- scientifico dell'Osservatorio permanente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del1990, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b),della legge 18 febbraio 1999, n. 45, della Consulta degli esperti e degli operatori sociali, istituita ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblican. 309 del 1990, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 4,della legge 18 febbraio 1999, n. 45, nonche' della commissione istruttoria dei progetti presentati dalle amministrazioni dello Stato, istituita ai sensi dell'art. 127, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45.