IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 24 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 1, commi 1 e 5, del testo unico delle leggi in materia
di disciplina  degli stupefacenti e  sostanzepsicotrope, prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
approvato con decreto delPresidente  della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.  309,   concernenti  l'istituzione   del  Comitato   nazionale  di
coordinamento per l'azione antidroga;
  Visto l'art.  1, comma 6,  del citato decreto del  Presidente della
Repubblica n. 309  del 1990, nel testo modificato  dall'art. 1, comma
l, lettera a), della legge 18 febbraio 1999, n. 45;
  Visto  l'art.  127, comma  12,  del  decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 309  del 1990, nel testo sostituito  dall'art. 1, comma
2, della legge 18 febbraio  1999, n. 45, concernente l'organizzazione
e  il  funzionamento  del  Comitato nazionale  di  coordinamento  per
l'azione antidroga;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
22  ottobre 1998,  concernente  il conferimento  all'on. Livia  Turco
dell'incarico di Ministro per la solidarieta' sociale;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10  novembre 1998,  recante delega  di  funzioni al  Ministro per  la
solidarieta' sociale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Composizione e competenze del Comitato nazionale
               di coordinamento per l'azione antidroga
  1. Il  Comitato nazionale di coordinamento  per l'azione antidroga,
di seguito denominato "Comitato",  istituito presso la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  dall'art.  1,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  309  del  1990,  e'  composto  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri,  che lo presiede, dai Ministri
degli  affari  esteri, dell'interno,  di  grazia  e giustizia,  delle
finanze, della difesa, della  pubblica istruzione, della sanita', del
lavoro e  della previdenza sociale, dell'universita'  e della ricerca
scientifica e tecnologica e dai Ministri per la solidarieta' sociale,
per gli  affari regionali  e dei lavori  pubblici (in  relazione alla
delega sulle aree urbane), nonche'  dal Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per la materia.
  2. Le funzioni  di presidente del Comitato  possono essere delegate
dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  al  Ministro  per  la
solidarieta' sociale.
  3. Alle riunioni del Comitato possono partecipare altri Ministri in
relazione agli argomenti da trattare.
  4. Il Comitato:
  ha  responsabilita' di  indirizzo  e di  promozione della  politica
generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione
e  diffusione  delle  sostanze   psicotrope,  a  livello  interno  ed
internazionale;
  formula  proposte  al Governo  per  l'esercizio  della funzione  di
indirizzo  e di  coordinamento  delle attivita'  di competenza  delle
regioni;
  esprime il parere sugli atti  e sui provvedimenti di competenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per delega, del Ministro per
la solidarieta' sociale, riguardanti il coordinamento delle attivita'
di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze.
  5.  Il  Comitato  si   avvale  del  supporto  tecnico-  scientifico
dell'Osservatorio  permanente  istituito  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali ai sensi
dell'art. 1, comma 7, del  decreto del Presidente della Repubblica n.
309  del1990, nel  testo  sostituito dall'art.  1,  comma 1,  lettera
b),della legge 18 febbraio 1999,  n. 45, della Consulta degli esperti
e  degli operatori  sociali,  istituita ai  sensi  dell'art. 132  del
decreto del  Presidente della  Repubblican. 309  del 1990,  nel testo
sostituito dall'art. 1, comma 4,della  legge 18 febbraio 1999, n. 45,
nonche' della  commissione istruttoria dei progetti  presentati dalle
amministrazioni dello Stato, istituita  ai sensi dell'art. 127, comma
11, del decreto del Presidente della  Repubblica n. 309 del 1990, nel
testo modificato dall'art. 1, comma  2, della legge 18 febbraio 1999,
n. 45.