Con riferimento agli stages effettuati presso le aziende da giovani
che  svolgono attivita'  di formazione  professionale nell'ambito  di
progetti cofinanziati dal  Fondo sociale europeo, si  precisa che gli
stessi  non   rientrano  nel   campo  di  applicazione   del  decreto
ministeriale  25  marzo  1998,  n. 142  recante  norme  sui  tirocini
formativi e di orientamento.
  Cio'  dal momento  che lo  stage, in  ambito corsuale,  costituisce
semplicemente un  modulo, peraltro  di durata  assai limitata,  di un
piu' articolato percorso  formativo volto a sperimentare  una fase di
alternanza tra teoria e pratica.
  Comunque,  per le  attivita' stageriali  nell'ambito dei  Programmi
operativi  multiregionali  (P.O.M.)  e delle  Iniziative  comunitarie
(Adapt e Occupazione), si rileva che per i soggetti attuatori permane
l'obbligo  della  copertura  assicurativa contro  gli  infortuni  sul
lavoro e i danni civili,  nonche' quello di comunicare alle direzioni
provinciali del lavoro delle stesse,  che dovranno essere regolate da
apposita  convenzione  o  da lettera  d'incarico,  controfirmata  per
accettazione tra soggetto attuatore e soggetto ospitante.
  La presente  circolare annulla e sostituisce  ogni altra precedente
disposizione in materia.
                                    Il dirigente generale
                          dell'ufficio centrale per l'orientamento
                        e la formazione professionale dei lavoratori
                                          Vittore