Con riferimento agli stages effettuati presso le aziende da giovani che svolgono attivita' di formazione professionale nell'ambito di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo, si precisa che gli stessi non rientrano nel campo di applicazione del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 recante norme sui tirocini formativi e di orientamento. Cio' dal momento che lo stage, in ambito corsuale, costituisce semplicemente un modulo, peraltro di durata assai limitata, di un piu' articolato percorso formativo volto a sperimentare una fase di alternanza tra teoria e pratica. Comunque, per le attivita' stageriali nell'ambito dei Programmi operativi multiregionali (P.O.M.) e delle Iniziative comunitarie (Adapt e Occupazione), si rileva che per i soggetti attuatori permane l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e i danni civili, nonche' quello di comunicare alle direzioni provinciali del lavoro delle stesse, che dovranno essere regolate da apposita convenzione o da lettera d'incarico, controfirmata per accettazione tra soggetto attuatore e soggetto ospitante. La presente circolare annulla e sostituisce ogni altra precedente disposizione in materia. Il dirigente generale dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori Vittore