IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante norme per il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; Visto l'art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 13 del citato decreto legislativo n. 46 del 1999, ai sensi del quale il pagamento delle imposte sui redditi iscritte a ruolo puo' essere effettuato presso gli sportelli del concessionario del servizio nazionale della riscossione o, con costo dell'operazione a carico del contribuente, presso le agenzie postali e le banche; Visto il comma 2 del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ai sensi del quale, fuori del territorio nazionale, il pagamento delle imposte iscritte a ruolo puo' essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato dal concessionario del servizio nazionale della riscossione nella cartella di pagamento; Visto il comma 3 del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che rinvia ad un decreto del Ministero delle finanze la definizione delle modalita' di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante, tali, comunque, da assicurare l'indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata; Visto l'art. 44, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, secondo il quale l'ufficiale della riscossione puo' ricevere il pagamento delle somme iscritte a ruolo rilasciando quietanza da apposito bollettario; Visto l'art. 22 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, in base al quale, tra l'altro, il decreto previsto dall'art. 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e' adottato dal Ministero delle finanze anche per le entrate iscritte a ruolo diverse dalle imposte sui redditi; Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni; Ritenute attualmente sussistenti le condizioni per consentire l'effettuazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante carte Pagobancomat; Visto il parere espresso dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta del 15 giugno 1999; Considerato che le osservazioni formulate dalla predetta commissione consultiva non possono trovare integrale accoglimento, in quanto non puo' essere autorizzata l'utilizzazione di strumenti di pagamento non ancora attivati; Acquisito il parere della conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1. Pagamento presso il concessionario 1. Il pagamento, integrale o parziale, delle somme iscritte a ruolo puo' essere effettuato all'ufficiale della riscossione ovvero presso gli sportelli del concessionario del servizio nazionale della riscossione che ha notificato la cartella di pagamento.