IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante norme
per il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;
  Visto  l'art.  28,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre 1973, n.  602, come modificato  dall'art. 13
del citato decreto legislativo n. 46  del 1999, ai sensi del quale il
pagamento  delle imposte  sui redditi  iscritte a  ruolo puo'  essere
effettuato  presso  gli  sportelli del  concessionario  del  servizio
nazionale della riscossione o, con costo dell'operazione a carico del
contribuente, presso le agenzie postali e le banche;
  Visto il  comma 2  del citato  art. 28  del decreto  del Presidente
della  Repubblica n.  602 del  1973, ai  sensi del  quale, fuori  del
territorio  nazionale, il  pagamento delle  imposte iscritte  a ruolo
puo' essere effettuato mediante  bonifico sul conto corrente bancario
indicato dal concessionario del  servizio nazionale della riscossione
nella cartella di pagamento;
  Visto il  comma 3  del citato  art. 28  del decreto  del Presidente
della  Repubblica n.  602  del 1973,  che rinvia  ad  un decreto  del
Ministero delle finanze la  definizione delle modalita' di pagamento,
anche con mezzi  diversi dal contante, tali,  comunque, da assicurare
l'indicazione  del  codice fiscale  del  contribuente  e gli  estremi
identificativi dell'imposta pagata;
  Visto l'art. 44,  comma 3, del decreto legislativo  13 aprile 1999,
n. 112, secondo il quale  l'ufficiale della riscossione puo' ricevere
il pagamento  delle somme iscritte  a ruolo rilasciando  quietanza da
apposito bollettario;
  Visto l'art. 22 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, in
base al quale,  tra l'altro, il decreto previsto  dall'art. 28, comma
3, del  decreto del Presidente della  Repubblica n. 602 del  1973, e'
adottato dal Ministero delle finanze  anche per le entrate iscritte a
ruolo diverse dalle imposte sui redditi;
  Visti gli  articoli 3, 14 e  16 del decreto legislativo  3 febbraio
1993, n.  29, recanti disposizioni relative  all'individuazione della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
  Ritenute  attualmente  sussistenti  le  condizioni  per  consentire
l'effettuazione del  pagamento delle somme iscritte  a ruolo mediante
carte Pagobancomat;
  Visto  il  parere  espresso   dalla  commissione  consultiva  sulla
riscossione nella seduta del 15 giugno 1999;
  Considerato   che   le   osservazioni  formulate   dalla   predetta
commissione consultiva non possono trovare integrale accoglimento, in
quanto non  puo' essere  autorizzata l'utilizzazione di  strumenti di
pagamento non ancora attivati;
  Acquisito il  parere della conferenza  unificata di cui  all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Pagamento presso il concessionario
  1. Il pagamento, integrale o parziale, delle somme iscritte a ruolo
puo' essere effettuato all'ufficiale  della riscossione ovvero presso
gli  sportelli  del  concessionario   del  servizio  nazionale  della
riscossione che ha notificato la cartella di pagamento.