Ai comuni
                                  Alle province
                                     e, per conoscenza:
                                    Al   Ministero   dell'interno   -
                                  Direzione                  generale
                                  dell'amministrazione civile
                                    Al   Ministero  del  tesoro,  del
                                  bilancio  e  della   programmazione
                                  economica   -  Ragioneria  generale
                                  dello Stato - I.GE.S.P.A.
                                    Al  Ministero   dell'ambiente   -
                                  Servizio per la tutela delle acque,
                                  la  disciplina  dei    rifiuti,  il
                                  risanamento  del    suolo  e     la
                                  prevenzione   dell'inquinamento  di
                                  natura fisica
                                  Alla Corte dei conti - Sezione enti
                                  locali
                                    Ai comitati  di  controllo  sugli
                                  atti   degli   enti   locali  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                    Al    comitato    regionale    di
                                  controllo     della    Sicilia    -
                                  Sezioni provinciali
                                  Alle province autonome di Trento  e
                                  Bolzano
                                    Ai    comitati   o   sezioni   di
                                  controllo   di Aosta -  Cagliari  -
                                  Sassari   -   Nuoro  -  Oristano  -
                                  Trieste  -  Gorizia   -   Udine   -
                                  Pordenone
                                  Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  All'ANCI -  Associazione  nazionale
                                  dei comuni italiani
                                  All'UNCEM  - Unione nazionale delle
                                  comunita' enti montani
                                  All'UPI - Unione province d'Italia
  Con i provvedimenti indicati in  oggetto sono state previste, oltre
alla  proroga  al   31  marzo  1999  del  termine   generale  per  le
deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  riguardanti  la  finanza
locale 1999, modificazioni in materia di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti urbani ed  assimilati sulla cui portata  e' opportuno fornire
chiarimenti  anche  in  relazione  alle  variazioni  della  normativa
ambientale.
  Il rinvio dal  1 gennaio 2000 del termine  per l'introduzione della
tariffa di  cui all'art.  49 del D.Lgs.  n. 22/1997,  come modificato
dall'art. 1, comma  28, della legge n. 426/1998  (supplemento n. 12/L
della  Gazzetta  Ufficiale  n.  11/1999),  ha  comportato  ovviamente
l'operativita' anche per  il 1999 della normativa sulla  tassa per lo
smaltimento  dei  rifiuti solidi  urbani.  Per  effetto del  disposto
dell'art.  31, comma  7, prima  parte,  della legge  n. 448/1998,  il
prelievo puo'  continuare ad  essere commisurato  in base  ai criteri
tradizionali (uso  e superficie) gia'  adottati fino al  1998 ovvero,
qualora  non  sia  stato  gia' provveduto,  puo'  essere  determinato
facoltativamente in base ad uno dei due metodi indicati nell'art. 65,
comma 1,  del D.Lgs. n. 507/1993  come integrato con l'art.  3, comma
68, lettera e), della  legge n. 549/1995, riguardanti rispettivamente
la   commisurazione   della   tassa  alla   specifica   produttivita'
quantitativa e qualitativa di rifiuti  per tipologia di attivita' con
elaborazione  di   appositi  coefficienti   (comma  2)   ovvero  alla
produzione di rifiuti effettivamente  conferiti al servizio pubblico,
metodo  quest'ultimo  che  presuppone  l'organizzazione  di  adeguate
modalita' di rilevazione  dei rifiuti, potendo essere  basato solo in
misura  marginale e  cautelativa sulla  presunzione della  produzione
minima di rifiuti.
  I -  L'introduzione anticipata della tariffa  a titolo sperimentale
per il  1999 in  deroga al  predetto termine del  1 gennaio  2000 con
conseguente   disapplicazione  della   normativa   sulla  tassa,   e'
possibile, ad avviso di  questa Amministrazione, soltanto in presenza
delle condizioni  sostanziali poste  dal D.Lgs. n.  22/1997 (articoli
21,   comma  1,   e  23   riguardanti  l'organizzazione   dell'ambito
territoriale ottimale per  la gestione unitaria dei  rifiuti urbani e
assimilati, e  art. 49,  commi 7,  8 e  10 riguardanti  la necessaria
operativita' della  tariffa base o di  riferimento e dell'attivazione
del contributo del Consorzio nazionale degli imballaggi ai comuni che
attuano  la   relativa  raccolta   differenziata).  La   facolta'  di
sperimentazione anticipata, gia' prevista dall'art. 49, comma 16, del
D.Lgs.  n. 22/1997,  ha trovato  infatti conferma  nella disposizione
contenuta  nell'art. 31,  comma 7,  secondo periodo,  della legge  n.
448/1998 citata, che non consente l'adozione di una qualsiasi tariffa
ma  soltanto  di quella  prevista  dal  D.Lgs.  n. 22/1997  (vedi  il
riferimento  testuale  e  "la  tariffa") in  quanto,  trattandosi  di
prestazione patrimoniale imposta (soggetta  come tale alla riserva di
legge di cui  all'art. 23 della Costituzione),  non puo' prescindersi
di  criteri e  condizioni posti  dall'art.  49 del  citato D.Lgs.  n.
22/1997 quale unica alternativa alla vigente tassa.
  Come chiarito  nel predetto comma  7, secondo periodo,  le delibere
regolamentari,  che  introducono e  disciplinano  la  tariffa in  via
sperimentale (come quelle  che in futuro la  introdurranno a regime),
non sono  ovviamente soggette all'esame del  Ministero delle finanze,
cui spetta soltanto  rilevare la sussistenza o  meno delle condizioni
per la  legittima disapplicazione  della normativa sulla  tassa, dopo
l'esame  degli organi  regionali  di controllo  sulla competenza,  la
forma e  la procedura della  deliberazione (art. 17, comma  41, della
legge n. 127/1997). In mancanza delle indicate condizioni di legge la
deliberazione di  sperimentazione puo'  essere oggetto di  censure in
sede amministrativa o giurisdizionale.
  Ai fini  della gestione  della tariffa  sperimentale nel  corso del
1999 si evidenzia  la modifica apportata all'art.  49 sopracitato con
l'art. 1, comma  23, della legge n. 426/1998 che,  in via transitoria
("Fino al 1 gennaio 2000") e salvo diverso accordo con il gestore del
servizio,  attribuisce all'ente  locale l'applicazione  e riscossione
del "corrispettivo  della raccolta  e dello smaltimento"  dei rifiuti
urbani  (e assimilati)  in  via  diretta o  con  affidamento a  terzi
secondo i poteri riconosciuti ai  comuni in via generale dell'art. 52
del D.Lgs. n. 446/1997.
  II - In ordine alle  modifiche della normativa sulla tassa rifiuti,
si rileva che sono stati estesi all'annualita' 1999:
  a) la possibilita' di  considerare l'intero costo dello spazzamento
dei rifiuti  solidi urbani esterni  di cui  all'art. 7 del  D.Lgs. n.
22/1997 (art. 31, comma 23,  della legge n. 448/1998), ferma restando
la facolta' di dedurre, al predetto titolo una quota non superiore al
15% del costo  complessivo del servizio di nettezza  urbana (art. 61,
comma 3-bis, del D.Lgs. n. 507/1993 come inserito con l'art. 3, comma
68, lettera b, della legge n. 549/1995);
  b)  il  trattamento  di  esonero totale  delle  aree  accessorie  e
pertinenziali di cui  all'art. 6 del D.L. n.  328/1997 convertito con
la legge n. 410/1997  (art. 1, comma 3, del D.L.  26 gennaio 1999, n.
8,  convertito   nella  legge   n.  75/1999)  assicurando   cosi'  la
continuita' del  trattamento fiscale di  tali aree fin dal  1 gennaio
1984.
  III - In  merito al regime fiscale applicabile nel  caso di rifiuti
urbani  assimilati ai  sensi dell'art.  21, comma  2, lettera  h, del
D.Lgs.  n. 22/1997  si ribadisce,  in relazione  a talune  incertezze
sorte   nella  prassi,   che  l'esonero   della  privativa   comunale
(esclusione dell'obbligo  di conferire  al servizio pubblico  di tali
rifiuti) ha luogo  soltanto nel caso che sia  dimostrato a consuntivo
l'avvio al recupero attraverso  idonea documentazione (art. 10, commi
3 e 15,  del D.Lgs. n. 22/1997 o, qualora  non sia previsto l'obbligo
del   formulario  di   identificazione,   altra  documentazione   con
attestazione  di  ricevuta  da  parte  dell'impresa,  incaricata  del
trattamento),  fermi  restando  la  qualificazione ed  il  regime  di
rifiuto  assimilato,  che  continua  ad  operare  nei  confronti  dei
soggetti  che  non  destinano  al recupero  i  rifiuti  predetti.  Di
conseguenza  spetta al  produttore che  ha avviato  oggettivamente ed
effettivamente  i  rifiuti  al   recupero,  non  la  detassazione  di
superfici ma una riduzione della misura di tariffa (art. 67, comma 2,
del D.Lgs. n.  507/1993 e art. 49, comma 14,  del D.Lgs. n. 22/1997),
sulla   base  dei   criteri  da   stabilire  con   un'apposita  norma
regolamentare (circolari n. 95/E del 22  giugno 1994 e n. 119/E del 7
maggio   1998),  che   tenga   conto,  da   una   parte,  della   non
proporzionalita' dei  costi generali,  fissi, collettivi e  comuni e,
dall'altra,  dell'esigenza  di  incentivare  il  riciclo  di  rifiuti
rapportando proporzionalmente la  riduzione dell'entita' del recupero
rispetto alla produzione complessiva dei rifiuti.
  Circa la misura della riduzione  della tassa si ritiene, per quanto
sopra detto  e per esigenze  di semplificazione, che la  stessa possa
essere   calcolata  in   base   ad  un   coefficiente  attenuato   di
proporzionalita'  ai  rifiuti  destinati al  recupero,  eventualmente
ancorato alle percentuali obbligatorie di raccolta differenziata e di
recupero e  riciclo prescritte dalle direttive  comunitarie (articoli
24  e  37  del  D.Lgs.  n.   22/1997).  Il  valore  massimo  di  tale
coefficiente va comunque  determinato in modo che, anche  nel caso di
documentato  recupero totale  dei  rifiuti  assimilati, non  comporti
l'esonero integrale del  prelievo per tener conto  del residuo carico
relativo ai costi  comuni e collettivi da coprire con  la tassa (vedi
anche  risoluzione n.  16/E  del  9 febbraio  1999).  Nel caso  della
tariffa sperimentale (art. 49, comma 14,  del D.Lgs. n. 22/1997) o di
applicazione del  metodo dei rifiuti effettivamente  conferiti di cui
all'art.  65, comma  1, seconda  parte,  del D.Lgs.  n. 507/1993,  la
determinazione della riduzione  e' facilitata dall'introduzione delle
quote, fissa e variabile, di tariffa.
  Con l'occasione e' opportuno  rilevare che, essendo stato prorogato
fino al 30 giugno 1999 il  termine per adeguare alla normativa recata
dal D.Lgs.  n. 22/1997  la gestione dei  residui tuttora  esclusi dal
regime dei rifiuti, compresi i cosiddetti "mercuriali" di cui al D.M.
5  settembre 1994  (art. 57,  comma 5,  del D.Lgs.  n. 22  modificato
dall'art. 49,  comma 2,  della legge n.  448/1998), tali  residui non
possono essere considerati rifiuti  (ne' speciali ne' suscettibili di
assimilazione). Pertanto le superfici, su cui di regola i medesimi si
producono, non possono essere esonerate, ai sensi dell'art. 62, comma
3, del D.Lgs. n. 507/1993, fino alla predetta data dalla tassa per lo
smaltimento   dei  rifiuti   sempreche'  l'ente   territoriale  abbia
assimilato  agli  organi i  rifiuti  prodotti  su tali  superfici  in
aggiunta  ai residui  in questione.  Ovviamente la  tariffa ordinaria
sara' applicabile in misura ridotta  in relazione alla minore entita'
dei rifiuti assimilati secondo i criteri gia' a suo tempo forniti con
la circolare n. 95/E del 22 giugno 1994.
  IV  - In  ordine  alle deliberazioni  regolamentari  e tariffari  e
adottate nel termine ultimo  del 31 marzo 1999 (art. 1  del D.L. n. 8
del 1999 citato) si  deve ritenere legittima l'eventuale introduzione
con  effetto dal  1999, in  base  ai piu'  ampi poteri  regolamentari
riconosciuti  dall'art. 52  del D.Lgs.  n. 446/1997,  di disposizioni
derogatorie della disciplina sostanziale  o procedimentale del D.Lgs.
n. 507/1993, sempreche'  le stesse non riguardino  i soggetti passivi
(occupante stabile a  vario titolo o di fatto),  la definizione della
fattispecie imponibile (superfici coperte  o scoperte a qualsiasi uso
esclusivo adibite  e suscettibili di produrre  rifiuti, eccettuate le
superfici  coperte   o  scoperte   condominiali  o   quelle  scoperte
accessorie e pertinenziali) ed il limite del prelievo. Al riguardo si
precisa  che non  e'  preclusa l'eventuale  adozione  di piu'  esatti
metodi  di  ripartizione  del   carico  in  relazione  all'attitudine
effettiva a produrre  rifiuti (ad es. adozione di uno  dei due metodi
di  cui  al   comma  1  dell'art.  65  citato,   introduzione  di  un
coefficiente  correttivo  rapportato  al numero  dei  componenti  del
nucleo  familiare),  anche se  le  possibilita'  comporta un  maggior
carico nei confronti  di alcune utenze compensato da  un minor carico
su altre  utenze (ad es. con  nuclei minori); si tratterebbe  in tale
ipotesi non  di un aggravio  di impostazione ma  di una piu'  equa ed
efficiente ripartizione  del carico  sempre in relazione  al criterio
base  o  strutturale  della  produttivita'  ovvero  della  produzione
effettiva di rifiuti.
  Peraltro rimane fermo il potere  comunale di prevedere, a titolo di
agevolazione, una  riduzione del  carico nei  confronti di  utenti in
disagio economicosociale o di soggetti meritevoli sotto altro profilo
non contrastante con i  principi dell'ordinamento, salva la copertura
della "spesa fiscale"  ai sensi dell'art. 67, comma 3,  del D.Lgs. n.
507/1993.
  In ordine alla tempestivita'  delle deliberazioni, si ribadisce che
il termine generale  (31 marzo per il 1999)  e' decadenziale soltanto
per le  deliberazioni tariffarie non anche  per quelle regolamentari,
le quali pero' se adottate dopo il termine, hanno effetto a decorrere
dall'anno successivo  ai sensi dell'art.  52 del D.Lgs.  n. 446/1997.
Infine  le  deliberazioni che  si  configurano  come atti  dovuti  (a
seguito  di  controllo,  di  sentenza  e  di  prevedibile  violazione
dell'obbligo di copertura in base alle risultanze contabili ecc.) non
sono vincolate al termine decadenziale in questione.
  V - Sulla sussistenza del  presupposto di imponibilita' in ordine a
talune  fattispecie che  hanno formato  oggetto di  recenti decisioni
giurisdizionali   (cantine,   garage   di  abitazioni,   arenili   in
concessione  e simili)  si ribadisce  in via  generale che  la minore
potenzialita' di rifiuti  di una superficie in uso  (non accessoria o
pertinenziale, ne'  produttiva di rifiuti speciali  o pericolosi) non
da'  luogo ad  esonero  per mancanza  del  presupposto (attitudine  a
produrre  apprezzabili  rifiuti: art.  62,  comma  2, del  D.Lgs.  n.
507/1993)  ma giustifica  l'attenuazione della  misura della  tariffa
unitaria del  complesso ovvero puo' determinare  la individuazione di
una sottocategoria  (ad es. abitazioni con  una determinata incidenza
percentuale di  superfici destinate  a cantina, garage  e ripostigli,
stabilimenti   balneari   con  determinata   incidenza   dell'arenile
operativo  non  attrezzato, ecc.)  rispetto  alla  categoria di  base
(abitazioni o  stabilimenti ordinari con incidenza  inferiore di tali
locali o superfici).
  D'altra parte l'esonero (illegittimo)  di superfici (non accessorie
o pertinenziali) a bassa produttivita' di rifiuti facenti parte di un
complesso indurrebbe comunque ad  apportare un aumento tariffario per
le superfici  tassate dell'intera categoria, stante  l'invarianza dei
rifiuti totali.
  VI - In  tema di accertamento di annualita' anteriori  per i comuni
che hanno introdotto  la tariffa sperimentale ai  sensi dell'art. 49,
comma  16,  del  D.Lgs.  n.  22/1997  in  presenza  delle  condizioni
sostanziali sopraindicate,  si precisa che la  normativa sulla tassa,
ferma restando  la sua disapplicazione a  decorrere dall'introduzione
della tariffa, continuera' ad avere effetto ai fini dell'accertamento
e  riscossione  dei tributi  (tassa  rifiuti,  addizionali ex  Eca  e
tributo provinciale) e delle sanzioni  fino alla scadenza dei termini
di accertamento e  di iscrizione a ruolo delle  singole annualita' in
relazione ai presupposti verificatisi  fino alla data di introduzione
della  tariffa  (cio'  in  linea con  i  nuovi  criteri  recentemente
adottati con  la circolare n. 188/E  del 16 luglio 1998,  punto 4.16,
che ha  escluso la necessita'  della conferma espressa del  potere di
accertamento dei tributi soppressi o non piu' applicabili).
  VII - Circa la liquidazione e riscossione ordinaria della tassa, si
evidenzia  che con  il  citato  art. 31,  comma  24,  della legge  n.
448/1998  e'  stata  ripristinata  a  regime  la  disposizione,  gia'
introdotta con D.L. n. 492/1996 poi decaduto per mancata conversione,
che,  a modifica  dell'originario art.  72,  comma 1,  del D.Lgs.  n.
507/1993, consente di effettuare entro  l'anno successivo a quello di
competenza  la reiscrizione  a  ruolo, la  liquidazione e  iscrizione
ordinaria   o  suppletiva   delle  nuove   denunce  e   di  eventuali
accertamenti  notificati entro  tale termine  nonche' l'iscrizione  a
ruolo suppletivo entro l'anno successivo a quello della presentazione
della denuncia tardiva o  della notifica dell'accertamento effettuato
posteriormente al suddetto termine  sempreche' tempestiva rispetto ai
termini di cui all'art. 71 del citato decreto legislativo.
  In via  transitoria vengono altresi'  riaperti fino al  31 dicembre
1999 (art. 31,  comma 24) i termini ordinari di  iscrizione a ruolo a
pena di decadenza delle annualita' 1995, 1996 e 1997.
  Per il 1998 si ritiene che  il termine decadenziale di iscrizione a
ruolo,  previsto  dall'originario  art.  72, comma  1  (formazione  e
consegna del  ruolo entro  il 15  dicembre dell'anno  di competenza),
possa essere esteso anche in tal  caso al 31 dicembre 1999, stante il
chiaro intendimento normativo di introdurre  un piu' lungo termine di
iscrizione a  ruolo, prevedendo  altresi' la  proroga del  termine di
iscrizione a  ruolo anche per  le annualita' anteriori (1995,  1996 e
1997).
  VIII   -  In   relazione  a   talune  perplessita'   insorte  circa
l'imponibilita' agli  effetti dell'IVA  delle somme dovute  ai comuni
per  il  servizio  di  smaltimento   dei  rifiuti  solidi  urbani  ed
assimilati reso entro il 31  dicembre 1998 e riscosse successivamente
anche nel  caso che  nel 1999  sia stata  comunque introdotta  in via
sperimentale la tariffa  ai sensi dell'art. 31, comma  7, della legge
n. 448/1998, si  ritiene che, trattandosi di riscossioni  a titolo di
tassa riguardanti rapporti tributari  insorti precedentemente al 1999
in vigenza  della normativa di  cui agli  articoli 58 e  seguenti del
D.Lgs.  n.  507/1993,  non  si verifichi  il  presupposto  impositivo
dell'IVA,  come espressamente  previsto  dall'art. 6,  comma 13,  del
collegato alla Finanziaria in corso di pubblicazione.
  IX -  Si precisa infine che,  ai sensi dell'art. 49,  comma 17, del
D.Lgs. n.  22/1997, il tributo  provinciale per il  finanziamento dei
compiti di tutela  ambientale, istituito con l'art. 19  del D.Lgs. n.
504/1992,  e' confermato  quale entrata  tributaria e  pertanto resta
disciplinato, salvo eventuale intervento legislativo, dalla normativa
sulla tassa per lo smaltimento dei  rifiuti anche nel caso che questa
sia  sostituita,  in via  sperimentale  o  definitiva, dalla  tariffa
introdotta  dal predetto  art. 49  del D.Lgs.  n. 22/1997,  sulle cui
misure   tariffarie  dovra'   necessariamente  essere   calcolata  la
percentuale  stabilita  dalla provincia  ai  sensi  dell'art. 19  del
D.Lgs. n. 504/1992,  in forza della predetta  avvenuta riconferma del
tributo  in  sede  di  disciplina  legislativa  della  nuova  tariffa
sostitutiva della tassa.
  Le direzioni  regionali delle  entrate vorranno  fornire assistenza
nella  materia  agli  enti  locali interessati  curando  altresi'  la
trasmissione della  presente agli enti rientranti  nel proprio ambito
territoriale.
                                        Il direttore generale
                                   del Dipartimento delle entrate
                                              Romano