IL COMMISSARIO DELEGATO (Omissis). Ordina: 1. L'ordinanza commissariale n. 1 del 23 settembre 1997, cosi' come integrata dall'ordinanza n. 13 del 25 febbraio 1998, e' abrogata e sostituita dalla presente. 2. E' vietato l'ingresso nella regione Puglia dei rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da fuori regione. 3. E' consentito l'ingresso nella regione Puglia dei rifiuti destinati al recupero nel territorio della regione Puglia, alla condizione che sia stipulato, su istanza del soggetto titolare della gestione dell'impianto di recupero interessato, uno specifico protocollo di intesa con il commissario delegato che impegni il gestore stesso: a) ad assicurare il recupero dei rifiuti prodotti nell'ambito del territorio regionale, attraverso l'accoglimento di tutte le istanze di conferimento di rifiuti aventi per oggetto rifiuti prodotti nel territorio pugliese, fino alla capacita' operativa dell'impianto stesso e con priorita' per le istanze di conferimento di rifiuti prodotti negli insediamenti piu' prossimi all'impianto di recupero; b) a praticare per il recupero dei rifiuti un regime tariffario concordato con il commissario delegato, che tenga conto dei costi di ammortamento e di gestione e della potenzialita' complessiva dell'impianto; c) a comunicare, con cadenza almeno bimestrale, alla regione, alla provincia di competenza e al commissario delegato, la provenienza, la tipologia e la quantita' dei rifiuti recuperati provenienti da fuori regione. Gli accordi tra il commissario delegato e i soggetti gestori degli impianti di recupero stabiliranno i casi di violazione dell'accordo stesso per i quali deve esserne prevista la risoluzione automatica. I protocolli di intesa, stipulati tra il commissario e i soggetti titolari della gestione degli impianti, saranno di volta in volta trasmessi ai prefetti, per le attivita' di vigilanza sulle attivita' di recupero, alle amministrazioni provinciali per la successiva diffusione degli stessi, agli enti e soggetti interessati. Sono fatti salvi i protocolli di intesa gia' stipulati tra il commissario delegato e i soggetti titolari degli impianti di recupero dei rifiuti esercitati in Puglia. 4. Con successivi separati provvedimenti, si provvede a revocare i protocolli di intesa sottoscritti ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 1 del 23 settembre 1997, tra il commissario delegato e i soggetti gestori degli impianti di smaltimento rifiuti esercitati in Puglia. 5. E' fatto obbligo ai detentori di rifiuti speciali prodotti nella regione Puglia, di destinare agli impianti di smaltimento o di recupero in esercizio sul territorio della regione Puglia i rifiuti prodotti sul territorio regionale, a parita' di condizioni economiche complessive, comprese anche quelle relative al trasporto dei rifiuti fino al luogo di smaltimento/recupero, rispetto allo smaltimento o al recupero in impianti fuori regione. 6. E' fatto divieto di smaltire i rifiuti da imballaggio secondario e terziario, cosi' come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, negli impianti di smaltimento posti a servizio dei bacini di utenza in attuazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani il cui esercizio rientra nella titolarita' dei comuni. 7. E' fatto obbligo ai detentori di imballaggi secondari e terziari, cosi' come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CONAI, ovvero agli impianti pubblici attivati per lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nei limiti della rispettiva capacita' operative. 8. Il presidente dell'amministrazione provinciale competente provvedera' alla diffusione, presso gli enti locali e presso i soggetti interessati dell'estratto dei protocolli di intesa stipulati tra il commissario delegato e i soggetti titolari della gestione degli impianti di recupero dei rifiuti, contenenti l'impegno ad assicurare da parte del gestore dell'impianto la priorita' del recupero nell'impianto stesso dei rifiuti speciali prodotti in Puglia, con relativa indicazione delle condizioni economiche praticate per l'acquisizione dei rifiuti. 9. I prefetti delle province pugliesi, ai quali e' affidata la vigilanza del divieto di cui al precedente punto 1, disporranno, anche attraverso le amministrazioni provinciali, il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei soggetti interessati. 10. Il presente provvedimento ha validita' per l'intero periodo di durata dell'emergenza rifiuti in Puglia. Il presente provvedimento e' notificato ai sindaci dei comuni pugliesi, ai prefetti delle province pugliesi e ai presidenti delle amministrazioni provinciali pugliesi. E' inviato, inoltre, al Ministro della sanita', al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del dipartimento protezione civile, ai prefetti delle province pugliesi, alla regione Puglia, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura pugliesi. Il presente provvedimento e' pubblicato per intero nel bollettino ufficiale della regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione. E' altresi' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Bari, 15 giugno 1999 Il commissario delegato: Distaso