IL COMMISSARIO DELEGATO
   (Omissis).
                               Ordina:
  1. L'ordinanza commissariale n. 1 del 23 settembre 1997, cosi' come
integrata dall'ordinanza  n. 13 del  25 febbraio 1998, e'  abrogata e
sostituita dalla presente.
  2. E' vietato l'ingresso nella regione Puglia dei rifiuti destinati
allo smaltimento provenienti da fuori regione.
  3.  E'  consentito  l'ingresso  nella regione  Puglia  dei  rifiuti
destinati  al  recupero nel  territorio  della  regione Puglia,  alla
condizione che sia stipulato, su  istanza del soggetto titolare della
gestione  dell'impianto   di  recupero  interessato,   uno  specifico
protocollo  di intesa  con  il commissario  delegato  che impegni  il
gestore stesso:
  a) ad assicurare  il recupero dei rifiuti  prodotti nell'ambito del
territorio regionale,  attraverso l'accoglimento di tutte  le istanze
di conferimento  di rifiuti aventi  per oggetto rifiuti  prodotti nel
territorio  pugliese,  fino  alla capacita'  operativa  dell'impianto
stesso  e con  priorita' per  le istanze  di conferimento  di rifiuti
prodotti negli insediamenti piu' prossimi all'impianto di recupero;
  b) a  praticare per  il recupero dei  rifiuti un  regime tariffario
concordato con il commissario delegato,  che tenga conto dei costi di
ammortamento  e   di  gestione  e  della   potenzialita'  complessiva
dell'impianto;
  c) a comunicare, con cadenza  almeno bimestrale, alla regione, alla
provincia di competenza e al commissario delegato, la provenienza, la
tipologia e la quantita' dei  rifiuti recuperati provenienti da fuori
regione.
  Gli accordi tra il commissario  delegato e i soggetti gestori degli
impianti di  recupero stabiliranno i casi  di violazione dell'accordo
stesso per i quali deve esserne prevista la risoluzione automatica.
  I protocolli di  intesa, stipulati tra il commissario  e i soggetti
titolari della  gestione degli  impianti, saranno  di volta  in volta
trasmessi ai prefetti, per le  attivita' di vigilanza sulle attivita'
di  recupero,  alle  amministrazioni provinciali  per  la  successiva
diffusione degli stessi, agli enti e soggetti interessati.
  Sono  fatti salvi  i protocolli  di  intesa gia'  stipulati tra  il
commissario delegato e i soggetti titolari degli impianti di recupero
dei rifiuti esercitati in Puglia.
  4. Con successivi separati provvedimenti,  si provvede a revocare i
protocolli   di   intesa   sottoscritti   ai   sensi   dell'ordinanza
commissariale n. 1 del 23 settembre 1997, tra il commissario delegato
e i soggetti gestori degli impianti di smaltimento rifiuti esercitati
in Puglia.
  5. E' fatto obbligo ai detentori di rifiuti speciali prodotti nella
regione  Puglia,  di destinare  agli  impianti  di smaltimento  o  di
recupero in esercizio  sul territorio della regione  Puglia i rifiuti
prodotti sul territorio regionale, a parita' di condizioni economiche
complessive, comprese anche quelle  relative al trasporto dei rifiuti
fino al luogo di smaltimento/recupero, rispetto allo smaltimento o al
recupero in impianti fuori regione.
  6. E' fatto divieto di smaltire i rifiuti da imballaggio secondario
e terziario, cosi' come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo
5  febbraio  1997, n.  22,  negli  impianti  di smaltimento  posti  a
servizio dei bacini  di utenza in attuazione del  piano regionale per
lo  smaltimento dei  rifiuti urbani  il cui  esercizio rientra  nella
titolarita' dei comuni.
  7.  E'  fatto  obbligo  ai  detentori  di  imballaggi  secondari  e
terziari, cosi' come definiti dall'art.  35 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n.  22, di provvedere direttamente  alla loro raccolta
separata  e  al  successivo   conferimento,  ai  fini  del  reimpiego
riciclaggio o  recupero, a soggetti autorizzati,  ivi compresi quelli
operanti per conto del CONAI,  ovvero agli impianti pubblici attivati
per lo sviluppo della raccolta  differenziata dei rifiuti urbani, nei
limiti della rispettiva capacita' operative.
  8.  Il   presidente  dell'amministrazione   provinciale  competente
provvedera'  alla  diffusione, presso  gli  enti  locali e  presso  i
soggetti interessati dell'estratto dei protocolli di intesa stipulati
tra  il commissario  delegato e  i soggetti  titolari della  gestione
degli  impianti  di recupero  dei  rifiuti,  contenenti l'impegno  ad
assicurare  da  parte  del  gestore dell'impianto  la  priorita'  del
recupero  nell'impianto  stesso  dei  rifiuti  speciali  prodotti  in
Puglia,   con  relativa   indicazione  delle   condizioni  economiche
praticate per l'acquisizione dei rifiuti.
  9.  I prefetti  delle province  pugliesi, ai  quali e'  affidata la
vigilanza  del divieto  di cui  al precedente  punto 1,  disporranno,
anche  attraverso   le  amministrazioni  provinciali,   il  controllo
dell'osservanza  del presente  provvedimento  da  parte dei  soggetti
interessati.
  10. Il presente provvedimento ha  validita' per l'intero periodo di
durata dell'emergenza rifiuti in Puglia.
  Il  presente  provvedimento e'  notificato  ai  sindaci dei  comuni
pugliesi, ai prefetti  delle province pugliesi e  ai presidenti delle
amministrazioni  provinciali   pugliesi.  E'  inviato,   inoltre,  al
Ministro della sanita', al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario
del  dipartimento  protezione  civile,  ai  prefetti  delle  province
pugliesi, alla  regione Puglia, alle Camere  di commercio, industria,
artigianato e agricoltura pugliesi.
  Il presente  provvedimento e' pubblicato per  intero nel bollettino
ufficiale della  regione Puglia ed  entra in vigore il  giorno stesso
della  pubblicazione.  E'  altresi'  pubblicato  per  estratto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Bari, 15 giugno 1999
                                     Il commissario delegato: Distaso