IL DIRETTORE GENERALE
            del Dipartimento per le politiche di sviluppo
                            e di coesione
  Visto l'art.  20, comma 1,  della legge 11  marzo 1988, n.  67, che
autorizza le  regioni e le province  autonome di Trento e  Bolzano al
finanziamento di  interventi in materia di  ristrutturazione edilizia
sanitaria e  di ammodernamento  tecnologico del  patrimonio sanitario
pubblico, mediante operazioni  di mutuo da effettuare  nel limite del
95% della spesa ammissibile risultante  dal progetto, con la BEI, con
la Cassa depositi e prestiti e  con gli istituti e aziende di credito
all'uopo abilitati;
  Visto l'art. 4, comma 7,  della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n.  500,  il quale  stabilisce  che  gli  oneri derivanti  dai  mutui
contratti per  l'edilizia sanitaria, ai  sensi del predetto  art. 20,
sono  a carico  de Fondo  sanitario  nazionale di  conto capitale,  a
decorrere dal 1994;
  Visto il decreto del Ministro  del tesoro, di concerto col Ministro
della  sanita',  16 luglio  1993,  con  il  quale sono  stabilite  le
procedure  per la  contrazione dei  mutui e  i rimborsi  dei relativi
oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto,  in  particolare, il  comma  2  dell'art. 8  del  menzionato
decreto  del Ministro  del  tesoro, di  concerto  col Ministro  della
sanita', 16 luglio  1993, che dispone che la  Cassa depositi prestiti
comunichera'  al  Ministero  del   bilancio  e  della  programmazione
economica l'ammontare  complessivo delle rate semestrali,  con valuta
30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;
  Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 011, con il quale si e'
dato corso  all'impegno delle  prime rate  semestrali -  30 giugno/31
dicembre  - delle  venti previste,  a favore  della Cassa  depositi e
prestiti  per  il  successivo  trasferimento  agli  istituti  bancari
interessati;
  Vista la  nota della  Cassa depositi  e prestiti  n. 001270  del 20
aprile 1999, con la quale si chiede, fra l'altro, il versamento delle
somme corrispondenti  alle nove  rate semestrali, scadenza  30 giugno
1999, da trasferire rispettivamente  agli istituti mutuanti: 1) Banco
di  Sicilia -  Palermo; 2)  Monte  dei Paschi  di Siena  - Siena;  3)
Cariplo - Milano;  4) Banco di Napoli - Napoli  e 5) Banco Ambrosiano
Veneto -  Trieste, per  mutui concessi alle  regioni: 1)  Sicilia; 2)
Toscana; 3) alla "Fondazione centro San Raffaele del monte Tabor"; 4)
Puglia  e  5)Friuli-Venezia  Giulia,   per  l'attuazione  dei  propri
progetti, di  cui all'art. 20 della  legge n. 67/1988 per  un importo
complessivo di L. 22.942.423.520;
  Vista  la  legge  di  bilancio   23  dicembre  1998,  n.  454,  per
l'esercizio 1999;
  Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilita' del cap.
7416 dello stato di previsione  della spesa del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione  economica, per il 1999, la somma
complessiva  di L.  22.942.423.520 a  favore della  Cassa depositi  e
prestiti  per  il  successivo trasferimento  agli  istituti  mutuanti
interessati per rate di oneri di ammortamento mutui, valuta 30 giugno
1999 secondo lo schema di seguito indicato:
          Istituti mutuanti                  Importi (in lire)
             ___                                    ___
Banco di Sicilia                                11.958.587.827
Monte dei Paschi di Siena                        6.433.572.646
Cariplo                                            803.298.332
Banco di Napoli                                    958.681.615
Banco Ambrosiano                                 2.788.283.100
                                                ______________
                              Totale            22.942.423.520
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma  complessiva di  L. 22.942.423.520,  e' impegnata,  per il
1999,  a favore  della Cassa  depositi  e prestiti  per le  finalita'
esposte in premessa.