IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  cattolica  del  Sacro  Cuore,
approvato con  regio decreto  20 aprile 1939,  n. 1163,  e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze politiche
del 27 novembre 1998, intesa ad ottenere l'inserimento nella proposta
di  stralcio del  regolamento  didattico  di ateneo  dell'Universita'
cattolica  del  Sacro Cuore  del  nuovo  ordinamento didattico  della
scuola di specializzazione in economia e relazioni internazionali;
  Vista la proposta del Senato accademico integrato del 2 marzo 1999;
  Vista la  delibera del  consiglio di  amministrazione del  24 marzo
1999;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista la nota  di indirizzo del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica protocollo  n. 1/1998 del 16 giugno
1998 recante "legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica";
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  di statuto  proposta, ai  sensi del  comma quarto,  seconda
parte,  dell'art.  17 del  testo  unico  delle leggi  sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Considerato   che  nelle   more  dell'emanazione   del  regolamento
didattico  di   ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Nella  parte VI,  "delle  scuole e  dei  corsi postuniversitari  di
perfezionamento  e  di  specializzazione",  titolo  IV  "facolta'  di
scienze politiche", gli  articoli relativi al numero "1.  - Scuola di
specializzazione  in  economia   e  relazioni  internazionali"  dello
statuto dell'Universita'  cattolica del  Sacro Cuore -  approvato con
regio  decreto 20  aprile 1939,  n.  1163, e  successive modifiche  e
integrazioni - vengono abrogati e sostituiti dal seguente articolato,
con conseguente rinumerazione degli articoli successivi.
  "1.  -   Scuola  di   specializzazione  in  economia   e  relazioni
internazionali.
                              Art. 403.
  E'  istituita presso  l'Universita'  cattolica del  Sacro Cuore  la
scuola di  specializzazione in  economia e  relazioni internazionali,
che  conferisce il  diploma di  specialista in  economia e  relazioni
internazionali.
                              Art. 404.
  La scuola ha sede presso la facolta' di scienze politiche, la quale
provvede all'organizzazione didattica della  scuola stessa secondo il
disposto dell'art. 4  del decreto del Presidente  della Repubblica 10
marzo 1982, n. 162.
                              Art. 405.
  La scuola ha lo scopo  di fornire la conoscenza specialistica delle
relazioni e delle istituzioni internazionali, promuovendo altresi' lo
sviluppo  didatticoscientifico  nei  campi dell'analisi  economica  e
politologica  dei  problemi  del  sistema  globale.  Tale  conoscenza
costituisce l'essenziale  requisito per  legittimare la  qualifica di
specialista  nei rami  di esercizio  professionale che,  attinenti ai
campi dell'economia e delle  relazioni transnazionali, interessano le
istituzioni  e  le organizzazioni  pubbliche  e  private nazionali  e
internazionali.
  Nella scuola  vengono trattati  - anche sotto  i profili  storici e
giuridici  - i  temi dello  sviluppo economico  e politico  mondiale,
della  crescita  di  lungo   periodo  dei  sistemi  economici,  delle
trasformazioni  geopolitiche, della  dinamica  dei sistemi  economici
comparati  con  riferimento ai  differenti  gradi  di sviluppo  delle
relazioni    tra    economie    nelle    grandi    aree    regionali,
dell'articolazione dei livelli  di Governo, dei rapporti  tra Stati e
regimi internazionali,  imprese e mercati, dei  progetti di sviluppo,
dell'innovazione tecnologica, dell'ambiente a livello internazionale.
Particolare  attenzione viene  rivolta alla  collocazione dell'Italia
nel contesto europeo e rispetto all'area mediterranea, oltre che alle
relazioni tra l'Italia e i Paesi con diverso grado di sviluppo.
                              Art. 406.
  Il numero  massimo degli iscritti  alla scuola e' di  cinquanta per
ogni  anno.  I  concorsi  di  ammissione  sono  banditi  con  decreto
rettorale  che  stabilira'  in  tempo utile  anche  il  numero  degli
ammissibili al  primo anno  di corso,  secondo quanto  deliberato dal
consiglio della scuola.
  Il consiglio  della scuola delibera altresi'  il numero complessivo
degli specializzandi con titolo  di studio conseguito all'estero, che
possono essere ammessi al primo anno della scuola.
                              Art. 407.
  Alla  scuola sono  ammessi  coloro i  quali  abbiano conseguito  il
diploma   di   laurea  nelle   facolta'   di   scienze  politiche   o
giurisprudenza o economia, o titoli  di studio equivalenti a giudizio
del consiglio della scuola stessa.
  Per  l'ammissione alla  scuola e'  richiesto il  superamento di  un
esame consistente in una prova scritta, integrata eventualmente da un
colloquio, oltre che dalla valutazione del curriculum dei candidati.
  Le  modalita' della  prova  scritta e  dell'eventuale colloquio,  i
criteri  della  loro  valutazione  e di  quella  del  curriculum  dei
candidati, sono stabiliti annualmente dal consiglio della scuola.
  Sono  ammessi alla  scuola coloro  che, in  relazione al  numero di
posti  disponibili,  si  siano  collocati in  posizione  utile  nella
graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
  Per   l'ammissione  e'   annualmente  costituita   una  commissione
giudicatrice  designata  dal consiglio  della  scuola  e composta  da
cinque  docenti  della scuola  stessa  o  della facolta'  di  scienze
politiche,  di cui  almeno tre  professori di  ruolo. La  commissione
giudicatrice e' presieduta dal direttore della scuola.
                              Art. 408.
  L'importo delle  tasse e  dei contributi  dovuti dagli  iscritti e'
determinato  dal consiglio  di amministrazione  in base  allo statuto
dell'universita'.
                              Art. 409.
  La  scuola ha  la  durata di  due  anni e  non  e' suscettibile  di
abbreviazioni.
  Per  il conseguimento  del  diploma di  specialista  in economia  e
relazioni  internazionali e'  richiesto  il superamento  di tutte  le
prove previste e di un  esame finale consistente nella discussione di
una dissertazione scritta su una o piu' materie di insegnamento.
  Il  passaggio dal  primo al  secondo anno  di corso  e l'ammissione
all'esame  di diploma  sono  subordinati al  giudizio favorevole  del
consiglio  della  scuola  sulla base  della  valutazione  complessiva
dell'esito delle verifiche intermedie  e finali relative alle diverse
attivita' didattiche.  Nel caso di giudizio  sfavorevole, lo studente
potra' ripetere l'anno di corso una sola volta.
  Le attivita' della scuola si svolgono in conformita' al regolamento
didattico, per un totale annuo di ore di didattica e sulla base di un
calendario fissati  all'inizio di ogni anno  accademico dal consiglio
della scuola.
  Durante il primo anno di corso vengono impartiti da quattro a sette
insegnamenti; durante il secondo anno  da due a quattro insegnamenti.
Annualmente  il  consiglio della  scuola  determina  il numero  degli
insegnamenti per ciascuno dei due anni di corso e stabilisce altresi'
quali  sono  da  svolgere  con   corsi  annuali  e  quali  con  corsi
semestrali,       scegliendoli       nei       seguenti       settori
scientificodisciplinari:
   M04X Storia contemporanea;
   N05X Diritto dell'economia;
   N09X Istituzioni di diritto pubblico;
   N14X Diritto internazionale;
   P01A Economia politica;
   P01B Politica economica;
   P01C Scienza delle finanze;
   P01E Econometria;
   P01F Economia monetaria;
   P01G Economia internazionale;
   P01H Economia dello sviluppo;
   P01J Economia regionale;
   P02E Economia degli intermediari finanziari;
   Q01B Storia delle dottrine politiche;
   Q01C Storia delle istituzioni politiche;
   Q02X Scienza politica;
   Q03X Storia e istituzioni delle Americhe;
   Q04X Storia delle relazioni internazionali;
   Q06A Storia e istituzioni dell'Africa;
   Q06B Storia e istituzioni dell'Asia;
   S02X Statistica economica.
  La frequenza alle attivita' didattiche della scuola e' obbligatoria
per un numero di ore di  lezione non inferiore all'85% dei corsi, dei
seminari, delle conferenze, stabiliti all'inizio dell'anno accademico
dal  consiglio  della scuola.  Il  consiglio  della scuola  determina
altresi' le modalita' di accertamento degli adempimenti relativi alla
frequenza. Le assenze ingiustificate superiori al 15% delle attivita'
didattiche comportano la  decadenza dalla scuola. In  caso di assenza
per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre
cause   obiettivamente   giustificabili,  secondo   valutazione   del
consiglio della scuola, il  consiglio medesimo, qualora l'assenza non
superi il  50% delle ore di  lezione, dispone le modalita'  e i tempi
per assicurare  il completamento della formazione,  ovvero altrimenti
la ripetizione di un anno.
  Gli   insegnamenti   vengono   impartiti   in   annualita'   e   in
semestralita', secondo  quanto indicato nel regolamento  didattico di
ateneo. I corsi possono essere svolti coordinando moduli didattici di
durata  piu' breve,  svolti anche  da docenti  diversi. Il  consiglio
della scuola designera'  un coordinatore per ciascun  corso svolto in
questa forma.  Gli insegnamenti possono  essere integrati di  anno in
anno, con delibera  del consiglio della scuola, da  cicli organici di
lezioni, conferenze  e seminari su argomenti  specialistici tenuti da
studiosi delle varie materie.
  Moduli, seminari specialistici e  conferenze potranno essere tenuti
in lingua inglese. Il consiglio della scuola, valutata l'opportunita'
in relazione  ai moduli, seminari  e conferenze programmati  anno per
anno, puo'  stabilire l'obbligo per lo  specializzando di frequentare
con profitto un  corso di lingua inglese o anche  - in funzione delle
specifiche esigenze didattiche - di altre lingue.
                              Art. 410.
  La valutazione dell'iter di specializzazione e' effettuabile con il
sistema  di  punteggio basato  sui  crediti  formativi. Il  punteggio
necessario per ottenere l'ammissione all'esame di diploma, nonche' le
modalita'  di   assegnazione  dei  crediti  stessi,   sono  stabiliti
annualmente dal consiglio della scuola.
                              Art. 411.
  Sono organi della scuola:
    a) il consiglio;
    b) il direttore.
                              Art. 412.
  La  composizione,  il  funzionamento  e la  durata  in  carica  del
consiglio sono  determinati dallo statuto e  dal regolamento generale
di ateneo dell'universita'.
  Il consiglio cura la gestione organizzativa della scuola; definisce
la  programmazione  delle  attivita'   didattiche  e  di  ogni  altra
attivita'  necessaria  per  il conseguimento  delle  finalita'  della
scuola; emana, se necessario, un apposito regolamento della scuola.
                              Art. 413.
  La nomina,  le funzioni e  la durata  in carica del  direttore sono
determinati  dallo  statuto  e  dal regolamento  generale  di  ateneo
dell'universita'.
  Per il conseguimento delle finalita'  proprie della scuola e per il
miglior svolgimento delle attivita' della scuola stessa, il direttore
puo'  promuovere  la  stipula  di apposite  convenzioni  con  enti  e
organismi pubblici e privati nazionali e/o internazionali".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 25 maggio 1999
                                                Il rettore: Zaninelli