Avvertenza: Il titolo del decreto-legge sopra riportato e' stato cosi' modificato dalla legge di conversione. Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. (( 1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo)) (( 1998, n. 123, le parole: "non oltre un anno dalla data di )) (( entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle )) (( seguenti: "non oltre un anno dal termine di decorrenza )) (( dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle )) (( funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, )) (( n. 112, individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del )) (( medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998". )) (( 2. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 76 della legge 23 )) (( dicembre 1998, n. 448, le parole: "in 20 rate semestrali )) (( consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro )) (( il 31 maggio 1999 secondo modalita' fissate dagli enti stessi" )) (( sono sostituite dalle seguenti: "in venti rate consecutive di )) (( pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre )) (( 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 e le )) (( successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 )) (( maggio 2000, secondo modalita' fissate dagli enti stessi". )) (( 2-bis. Per le industrie alimentari con un numero massimo )) (( di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative )) (( pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto )) (( legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a decorrere )) (( dal 1 aprile 2000. )) (( 2-ter. Per le industrie alimentari con un numero massimo )) (( di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, )) (( comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono )) (( differiti al 31 marzo 2000. )) Riferimenti normativi: - Il testo vigente del comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "3. Le disposizioni del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 e delle leggi regionali adottate dalle regioni a statuto ordinario e, comunque in caso di mancata adozione, non oltre un anno dal termine di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998". - Il testo del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "Art. 7 (Attribuzione delle risorse). - 1. I provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi' efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo". - Il testo del comma 1, primo periodo, dell'art. 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente: "Art. 76 (Regolarizzazione contributiva in agricoltura). - 1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonche' gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 1997, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalita' fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi puo' avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette venti rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. - Il testo del comma 1 dell'art. 8 ed il comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), e' il seguente: "Art. 8 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'industria alimentare e' punito con: a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 3; b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui all'art. 3, comma 2, o per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5; c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'art. 3, comma 4". "Art. 9 (Norme transitorie e finali). - 1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione".