Avvertenza:
  Il  titolo  del  decreto-legge   sopra  riportato  e'  stato  cosi'
modificato dalla legge di conversione.
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione,  che  di quelle  modificate  o  richiamate nel  decreto,
trascritte  nelle note.  Restano  invariati il  valore e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
(( 1. Al comma 3 dell'articolo  12 del decreto legislativo 31 marzo))
(( 1998, n. 123, le parole: "non oltre un anno dalla data di       ))
(( entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle   ))
(( seguenti: "non oltre un anno dal termine di decorrenza          ))
(( dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle ))
(( funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998,  ))
(( n. 112, individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del    ))
(( medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998".                  ))
(( 2. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 76 della legge 23   ))
(( dicembre 1998, n. 448, le parole: "in 20 rate semestrali        ))
(( consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro   ))
(( il 31 maggio 1999 secondo modalita' fissate dagli enti stessi"  ))
(( sono sostituite dalle seguenti: "in venti rate consecutive di   ))
(( pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre    ))
(( 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 e le      ))
(( successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 ))
(( maggio 2000, secondo modalita' fissate dagli enti stessi".      ))
(( 2-bis. Per  le industrie alimentari con un numero massimo       ))
(( di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative         ))
(( pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto       ))
(( legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a decorrere    ))
(( dal 1 aprile 2000.                                              ))
(( 2-ter. Per  le industrie alimentari con un numero massimo       ))
(( di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9,   ))
(( comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono   ))
(( differiti al 31 marzo 2000.                                     ))
          Riferimenti normativi:
            -  Il  testo vigente del comma 3 dell'art. 12 del decreto
          legislativo 31 marzo  1998, n. 123   (Disposizioni  per  la
          razionalizzazione  degli  interventi di   sostegno pubblico
          alle imprese,  a norma dell'articolo 4, comma   4,  lettera
          c), della legge  15 marzo 1997,  n. 59),  e' il seguente:
            "3.    Le   disposizioni   del   presente decreto,  fatto
          salvo   quanto  previsto  al  comma    4,  si  applicano  a
          decorrere dalla  data di entrata in vigore dei  regolamenti
          di  cui  al comma 1  e delle leggi regionali adottate dalle
          regioni a   statuto ordinario e,   comunque  in    caso  di
          mancata    adozione,  non oltre   un anno   dal termine  di
          decorrenza dell'esercizio   da parte    delle    regioni  e
          degli    enti  locali   delle funzioni loro   conferite dal
          decreto legislativo  31 marzo  1998, n.  112,   individuato
          ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  7 del  medesimo decreto
          legislativo n. 112 del 1998".
            -   Il   testo  del  comma  1  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni ed  agli
          enti  locali, in  attuazione del   capo I  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
            "Art.   7   (Attribuzione   delle   risorse).   -   1.  I
          provvedimenti di cui  all'art. 7   della legge    15  marzo
          1997,  n.  59, determinano  la decorrenza dell'esercizio da
          parte delle   regioni e degli enti  locali  delle  funzioni
          conferite  ai  sensi  del    presente  decreto legislativo,
          contestualmente all'effettivo trasferimento  dei    beni  e
          delle   risorse   finanziarie,     umane,  strumentali    e
          organizzative.  Con la   medesima decorrenza ha    altresi'
          efficacia   l'abrogazione      delle  corrispondenti  norme
          previste dal presente decreto legislativo".
            - Il testo del comma 1,    primo  periodo,  dell'art.  76
          della  legge  23 dicembre   1998,    n.  448    (Misure  di
          finanza  pubblica   per  la stabilizzazione e lo sviluppo),
          e' il seguente:
            "Art. 76 (Regolarizzazione contributiva in  agricoltura).
          -  1.  I datori di lavoro agricolo,  i coltivatori diretti,
          mezzadri, coloni e  rispettivi    concedenti,  nonche'  gli
          imprenditori  agricoli a titolo principale,  debitori   per
          contributi    e   premi    previdenziali   ed assistenziali
          omessi, relativi a periodi  contributivi  maturati  fino  a
          tutto  il  1997,  possono regolarizzare   la loro posizione
          debitoria nei confronti dei competenti  enti    impositori,
          previa  presentazione  della domanda entro sessanta  giorni
          dalla data di entrata  in vigore della presente  legge,  in
          venti rate  consecutive di pari importo, di cui la prima da
          versare  entro  il  31 ottobre 1999,  la seconda da versare
          entro il  15 dicembre  1999 e   le successive   da  versare
          con  cadenza  semestrale  a decorrere dal 31   maggio 2000,
          secondo modalita' fissate  dagli  enti  stessi.    Le  rate
          successive  alla    prima sono maggiorate di interessi pari
          al  tasso  dell'1  per  cento  annuo    per  il  periodo di
          differimento, a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della
          prima  rata.  La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo
          di contributi  o  premi  puo'  avvenire  anche  in    unica
          soluzione,  entro la   medesima data, mediante il pagamento
          attualizzato al tasso   di interesse legale    della  quota
          capitale  dovuta  in  base  alle predette  venti  rate.  La
          suddetta  regolarizzazione  comporta    l'estinzione  delle
          obbligazioni   sorte per somme  aggiuntive,    interessi  e
          sanzioni  amministrative  e    civili non ancora pagate. Si
          applicano i commi 230 e 232  dell'art.  1  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662.
            -  Il  testo    del  comma  1 dell'art.   8 ed il comma 1
          dell'art. 9 del decreto  legislativo  26   maggio     1997,
          n.    155    (Attuazione    delle direttive   93/43/CEE   e
          96/3/CE concernenti  l'igiene  dei   prodotti  alimentari),
          e' il seguente:
            "Art.    8  (Sanzioni).  -  1.    Salvo  che    il  fatto
          costituisca   reato,   il    responsabile    dell'industria
          alimentare e' punito con:
            a)  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da lire due
          milioni  a  lire  dodici    milioni  per     l'inosservanza
          dell'obbligo  di cui  all'art. 3, comma 3;
            b)  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da lire tre
          milioni a lire  diciotto  milioni  per  la  mancata  o  non
          corretta  attuazione  del  sistema di autocontrollo  di cui
          all'art.  3,  comma    2,  o    per  l'inosservanza   delle
          disposizioni di cui all'art. 3, comma 5;
            c)  la  sanzione amministrativa pecuniaria  da lire dieci
          milioni a lire sessanta milioni per la    violazione  degli
          obblighi  di  ritiro  dal  commercio  previsti dall'art. 3,
          comma 4".
            "Art.   9 (Norme  transitorie    e  finali).  -    1.  Le
          industrie  alimentari devono   adeguarsi alle  disposizioni
          del  presente decreto entro  dodici mesi  dalla data  della
          sua entrata  in vigore,   fatta eccezione  per  quelle  che
          vendono  o  somministrano  prodotti  alimentari  su    aree
          pubbliche,   le quali   devono adeguarsi    entro  diciotto
          mesi dalla data della sua pubblicazione".