IL VICE COMMISSARIO
                 in funzione di commissario delegato
  (Art.  5,  legge   24  febbraio  1992  -   Ordinanze  del  Ministro
dell'interno, delegato  per il coordinamento della  protezione civile
n. 2741 del 30 gennaio 1998 e D/517 del 12 novembre 1998).
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro   dell'interno  delegato  per  il
coordinamento della  protezione civile n.  2741 del 30  gennaio 1998,
con  la quale  all'art. 1  il presidente  della giunta  regionale, e'
stato nominato commissario delegato ai  sensi dell'art. 5 della legge
n.  225  del  24  febbraio  1992,  per  gli  interventi  necessari  a
salvaguardare  l'incolumita' pubblica  e  privata  nei territori  dei
comuni di  Anghiari, Badia Tedalda, Caprese  Michelangelo, Monterchi,
Pieve  S.  Stefano, Sansepolcro,  Sestino,  in  provincia di  Arezzo,
gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembreottobre 1997;
  Vista l'ordinanza commissariale n. D/517  del 12 novembre 1998, con
la quale il presidente della  regione Toscana ha nominato, quale vice
commissario ai  predetti interventi  il sottoscritto  assessore Mauro
Ginanneschi, in  sostituzione del  precedente vice  commissario Paolo
Fontanelli, che a tal fine esercita tutti i poteri in titolarita' del
commissario;
  Visto, in particolare,  l'art. 4, commi 1 e  1-bis, della ordinanza
del  Ministro  dell'interno  delegato   per  il  coordinamento  della
protezione  civile n.  2741 del  30  gennaio 1998  - come  modificata
dall'ordinanza   del   Ministro    dell'interno   delegato   per   il
coordinamento della protezione civile n.  2817 del 24 luglio 1998 che
prevede  che  il  commissario   delegato  provveda  ad  assegnare  ai
proprietari di  immobili gravemente e  significativamente danneggiati
per  effetto  del sisma  del  26  settembre  1997 contributi  per  la
riparazione e il miglioramento sismico degli stessi;
  Vista l'ordinanza commissariale  n. D/544 del 19  gennaio 1999, con
la quale sono  state approvate le disposizioni  operative per l'avvio
della  procedura di  concessione  di contributi  ai privati  previsti
dall'art. 4, commi 1 e 1-bis, dell'ordinanza;
  Vista l'ordinanza commissariale n. D/567  del 26 febbraio 1999, con
la quale  e' stato prorogato  il termine finale per  la presentazione
delle domande di contributo fino al 15 marzo 1999;
  Ritenuto,  di   conseguenza,  opportuno  dettare   le  disposizioni
operative relative alla fase ulteriore della procedura di concessione
stessa, afferente alla progettazione e esecuzione degli interventi;
  Considerato che l'art.  1, comma 3, della  citata ordinanza prevede
che  il  commissario  delegato possa  avvalersi,  per  l'espletamento
dell'attivita' tecnico  amministrativa connessa  all'attuazione degli
interventi, degli uffici degli enti locali;
                               Ordina:
  1.  Sono approvate,  a  integrazione  delle disposizioni  operative
approvate  con  ordinanza  commissariale n.  D/544/99,  le  ulteriori
disposizioni  operative  per  la  progettazione  e  esecuzione  degli
interventi di ripristino con  miglioramento sismico, ammessi ai sensi
del punto 3 delle citate disposizioni, (allegato A) e il quaderno dei
lavori  (allegato 1)  allegati alla  presente ordinanza,  quali parte
integrante e sostanziale.
  2. Ai fini del calcolo del contributo sono ammissibili:
  a)  gli  oneri  dovuti  al  netto dell'IVA  per  la  redazione  dei
progetti, per indagini geologiche, geotecniche e strutturali e per la
direzione dei lavori nel limite massimo  del 15% del costo dei lavori
ammissibili quale risulta dal quadro economico;
  b) le spese per la realizzazione di opere strutturali e di finitura
strettamente connesse agli interventi  di riparazione e miglioramento
sismico nel limite massimo del 30% di opere strutturali.
  3. La  progettazione e'  eseguita in  conformita' alle  direttive e
alle  istruzioni tecniche  approvate con  ordinanza commissariale  n.
D/544,  del 19  gennaio  1999  e disponibili  presso  i comuni,  come
integrate dalle  ulteriori disposizioni operative  di cui al  punto 1
del dispositivo.
  4. La valutazione dei progetti avviene con le modalita' di cui alle
medesime disposizioni operative.
  5. E'  autorizzata l'assegnazione ai  comuni di un primo  fondo per
l'erogazione  dell'acconto  previsto  all'art. 8  delle  disposizioni
allegate nella misura prevista al medesimo art. 8.2.
  Eventuali   ulteriori  necessita'   finanziarie  saranno   messe  a
disposizione dei comuni alla determinazione delle somme occorrenti.
  6.  La   presente  ordinanza   comprensiva  degli   allegati  parte
integrante e sostanziale della  presente ordinanza, e' pubblicata nel
bollettino ufficiale della regione e comunicata ai sindaci dei comuni
di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S.
Stefano,   Sansepolcro,  Sestino,   in  provincia   di  Arezzo,   che
provvederanno a comunicarla ai soggetti interessati.
   Firenze, 3 maggio 1999
                                     Il vice commissario: Ginanneschi