IL VICE COMMISSARIO in funzione di commissario delegato (Art. 5, legge 24 febbraio 1992 - Ordinanze del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998 e D/517 del 12 novembre 1998). Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, con la quale all'art. 1 il presidente della giunta regionale, e' stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumita' pubblica e privata nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino, in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembreottobre 1997; Vista l'ordinanza commissariale n. D/517 del 12 novembre 1998, con la quale il presidente della regione Toscana ha nominato, quale vice commissario ai predetti interventi il sottoscritto assessore Mauro Ginanneschi, in sostituzione del precedente vice commissario Paolo Fontanelli, che a tal fine esercita tutti i poteri in titolarita' del commissario; Visto, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 1-bis, della ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998 - come modificata dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2817 del 24 luglio 1998 che prevede che il commissario delegato provveda ad assegnare ai proprietari di immobili gravemente e significativamente danneggiati per effetto del sisma del 26 settembre 1997 contributi per la riparazione e il miglioramento sismico degli stessi; Vista l'ordinanza commissariale n. D/544 del 19 gennaio 1999, con la quale sono state approvate le disposizioni operative per l'avvio della procedura di concessione di contributi ai privati previsti dall'art. 4, commi 1 e 1-bis, dell'ordinanza; Vista l'ordinanza commissariale n. D/567 del 26 febbraio 1999, con la quale e' stato prorogato il termine finale per la presentazione delle domande di contributo fino al 15 marzo 1999; Ritenuto, di conseguenza, opportuno dettare le disposizioni operative relative alla fase ulteriore della procedura di concessione stessa, afferente alla progettazione e esecuzione degli interventi; Considerato che l'art. 1, comma 3, della citata ordinanza prevede che il commissario delegato possa avvalersi, per l'espletamento dell'attivita' tecnico amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, degli uffici degli enti locali; Ordina: 1. Sono approvate, a integrazione delle disposizioni operative approvate con ordinanza commissariale n. D/544/99, le ulteriori disposizioni operative per la progettazione e esecuzione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico, ammessi ai sensi del punto 3 delle citate disposizioni, (allegato A) e il quaderno dei lavori (allegato 1) allegati alla presente ordinanza, quali parte integrante e sostanziale. 2. Ai fini del calcolo del contributo sono ammissibili: a) gli oneri dovuti al netto dell'IVA per la redazione dei progetti, per indagini geologiche, geotecniche e strutturali e per la direzione dei lavori nel limite massimo del 15% del costo dei lavori ammissibili quale risulta dal quadro economico; b) le spese per la realizzazione di opere strutturali e di finitura strettamente connesse agli interventi di riparazione e miglioramento sismico nel limite massimo del 30% di opere strutturali. 3. La progettazione e' eseguita in conformita' alle direttive e alle istruzioni tecniche approvate con ordinanza commissariale n. D/544, del 19 gennaio 1999 e disponibili presso i comuni, come integrate dalle ulteriori disposizioni operative di cui al punto 1 del dispositivo. 4. La valutazione dei progetti avviene con le modalita' di cui alle medesime disposizioni operative. 5. E' autorizzata l'assegnazione ai comuni di un primo fondo per l'erogazione dell'acconto previsto all'art. 8 delle disposizioni allegate nella misura prevista al medesimo art. 8.2. Eventuali ulteriori necessita' finanziarie saranno messe a disposizione dei comuni alla determinazione delle somme occorrenti. 6. La presente ordinanza comprensiva degli allegati parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, e' pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e comunicata ai sindaci dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino, in provincia di Arezzo, che provvederanno a comunicarla ai soggetti interessati. Firenze, 3 maggio 1999 Il vice commissario: Ginanneschi