IL DIRETTORE REGIONALE del Dipartimento delle entrate per la Sardegna Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e le sue successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici; Visto l'art. 5, comma 4, lettera 0a) della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146 che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario; Vista l'istanza prodotta in data 12 giugno 1997 con la quale la societa' l'Impiantistica S.r.l. ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di IVA dovuto per l'anno 1992, iscritto a ruolo con cartella n. 6802712, emissione maggio 1996, per il complessivo importo di L. 286.880.970, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste; Considerato che la sezione staccata di Cagliari, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento dell'attivita' produttiva della suddetta ditta; Considerato che dall'esperita istruttoria e' emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economicofinanziaria della societa'; Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del comma 4 dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di 12 rate, allorquando sussiste la necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attivita' produttive; Considerato che la societa' ha chiesto esplicitamente, con apposita istanza integrativa presentata il 9 giugno 1998, che i benefici di cui all'art. 19, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602/3, vengano limitati alla concessione della prolungata rateazione del solo carico tributario iscritto a ruolo, pari a L. 286.880.970 e non anche alle sanzioni; Vista la circolare ministeriale n. 284 del 31 ottobre 1997 della direzione centrale per la riscossione con la quale si definiscono i criteri in base ai quali devono essere disposte le agevolazioni di pagamento previste dagli articoli 19, terzo e quarto comma e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602; Vista la circolare ministeriale n. 260 del 5 novembre 1998 della direzione centrale per la riscossione, con la quale al fine di semplificare l'attivita' amministrativa, il Ministero delle finanze ha delegato ai direttori regionali l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle agevolazioni in argomento; Decreta: E' accolta l'istanza prodotta dalla societa' "L'Impiantistica S.r.l." tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il complessivo carico tributario dovuto dal contribuente e' ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999. Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto, e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la sezione staccata di Cagliari provvedera' altresi', a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari. In via cautelare, il concessionario manterra' in vita atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda a totale garanzia del credito. Il mancato pagamento di due rate consecutive produrra' per la societa' l'automatica decadenza dal beneficio accordatole. L'agevolazione sara' revocata, con apposito decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione. In caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cagliari, 29 giugno 1999 Il direttore regionale: Di Iorio