IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante disposizioni sul riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337; Visto, in particolare, l'art. 60 del citato decreto legislativo n. l12 del 1999, che, al primo comma, consente ai concessionari del servizio nazionale della riscossione di definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997, giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate e, al comma 5, rinvia ad un decreto del Ministero delle finanze per la determinazione delle modalita' e dei tempi di trattazione delle richieste di definizione automatica presentate dagli stessi concessionari; Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni; Visto il parere espresso dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta del 6 luglio 1999; Considerato che il parere della predetta commissione consultiva non puo' trovare integrale accoglimento, in quanto l'art. 1 del presente decreto risulta indispensabile ai fini della esatta individuazione delle quote oggetto della definizione automatica prevista dal citato art. 60 del decreto legislativo n. 112 del 1999; Decreta: Art. 1. Presentazione delle richieste di definizione automatica 1. La facolta' prevista dall'art. 60, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, puo' essere esercitata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, di seguito denominati concessionari, con riferimento alle domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 per le quali, alla data del 30 giugno 1999, l'ufficio non abbia effettuato la restituzione al concessionario prevista dall'articolo 83, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988. 2. I concessionari presentano, su supporto magnetico, a ciascun ufficio, unitamente alla richiesta di cui all'art. 60, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, un elenco contenente l'indicazione delle quote oggetto della richiesta stessa.