IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto  il  decreto legislativo  13  aprile  1999, n.  112,  recante
disposizioni sul  riordino del servizio nazionale  della riscossione,
in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n.
337;
  Visto, in particolare, l'art. 60  del citato decreto legislativo n.
l12  del 1999,  che, al  primo comma,  consente ai  concessionari del
servizio nazionale  della riscossione di definire  automaticamente le
domande  di  rimborso e  di  discarico  per inesigibilita'  di  quote
iscritte in  ruoli erariali  da essi presentate  fino al  31 dicembre
1997, giacenti presso  gli uffici e non ancora esaminate  e, al comma
5,  rinvia  ad  un  decreto   del  Ministero  delle  finanze  per  la
determinazione  delle  modalita' e  dei  tempi  di trattazione  delle
richieste   di  definizione   automatica   presentate  dagli   stessi
concessionari;
  Visti gli  articoli 3, 14 e  16 del decreto legislativo  3 febbraio
1993, n.  29, recanti disposizioni relative  all'individuazione della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
  Visto  il  parere  espresso   dalla  commissione  consultiva  sulla
riscossione nella seduta del 6 luglio 1999;
  Considerato che il parere della predetta commissione consultiva non
puo' trovare integrale accoglimento, in  quanto l'art. 1 del presente
decreto risulta  indispensabile ai  fini della  esatta individuazione
delle quote oggetto della  definizione automatica prevista dal citato
art. 60 del decreto legislativo n. 112 del 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
       Presentazione delle richieste di definizione automatica
  1.  La  facolta'  prevista  dall'art.  60,  comma  1,  del  decreto
legislativo  13  aprile 1999,  n.  112,  puo' essere  esercitata  dai
concessionari del  servizio nazionale  della riscossione,  di seguito
denominati concessionari, con riferimento  alle domande di rimborso e
di discarico per  inesigibilita' di quote iscritte  in ruoli erariali
da essi presentate  fino al 31 dicembre 1997 per  le quali, alla data
del 30 giugno 1999, l'ufficio non abbia effettuato la restituzione al
concessionario  prevista  dall'articolo  83, comma  2,  dello  stesso
decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.
  2.  I concessionari  presentano, su  supporto magnetico,  a ciascun
ufficio, unitamente alla  richiesta di cui all'art. 60,  comma 2, del
decreto  legislativo 13  aprile 1999,  n. 112,  un elenco  contenente
l'indicazione delle quote oggetto della richiesta stessa.